Decreto dirigenziale n. 88 del 13/09/2024
Qualifica della società CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede legale a in PISA (PI), 56122, via Chiassatello n. 57 quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e Gestione del traffico, Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 per diversi sottosistemi ferroviari e per la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. La qualifica decorre dall'8 ottobre 2024 e dura fino al 7 ottobre 2028, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA. Il provvedimento disciplina inoltre obblighi di mantenimento dei requisiti, conservazione della documentazione, comunicazioni al MIT, vigilanza, rinnovo, nonché le ipotesi di diffida, sospensione e revoca.
Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo AsBo ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale AsBo ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013
Il decreto qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) nell'ambito della sicurezza ferroviaria. L'atto si inserisce nel sistema di accreditamento e qualifica disciplinato dal diritto unionale e nazionale, in particolare dal regolamento (UE) n. 402/2013, dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dal Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, in coordinamento con l'attività di ACCREDIA.
Quadro normativo e amministrativo di riferimento
Il provvedimento richiama il corpus europeo in materia di sicurezza, interoperabilità e accreditamento: regolamento (CE) n. 765/2008, regolamento (CE) n. 402/2013, regolamento (UE) 2016/796, direttive 2016/798 e 2016/797. A livello interno, sono richiamati i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, nonché il Decreto Direttoriale n. 37/2019 che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di analisi dei rischi in ambito ferroviario. È richiamata anche la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 sulle attività di accreditamento degli organismi operanti ai sensi della normativa ferroviaria.
Presupposti istruttori e rinnovo dell'accreditamento
Il decreto prende atto della documentazione trasmessa dalla società e delle integrazioni richieste dal Ministero. Richiama altresì la comunicazione degli esiti della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di Accredia del 24 luglio 2024, dalla quale risulta il rinnovo dell'accreditamento di CERTIFER ITALIA S.r.l. secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, con rilascio del certificato di accreditamento n. 0076ISP Rev. 001 del 24 luglio 2024 e scadenza al 7 ottobre 2028. La qualifica viene quindi ritenuta coerente con la documentazione prodotta e con il DD n. 37/2019.
Oggetto della qualifica e ambito di attività
La società è qualificata quale AsBo per i seguenti sottosistemi ferroviari:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento a bordo;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione. La qualifica riguarda anche la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Obblighi operativi dell'organismo qualificato
L'organismo deve svolgere le attività secondo il regolamento (UE) n. 402/2013 e mantenere la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate, comprese le scelte su laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA per ogni variazione. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e messi a disposizione del MIT e di ANSFISA.
L'organismo deve inoltre comunicare al Ministero:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- ogni circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell'ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e in subappalto.
Vigilanza, rinnovo e misure in caso di irregolarità
La vigilanza sulla permanenza dei requisiti e sulla regolarità dell'attività è affidata ad ACCREDIA. La durata della qualifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata secondo il DD n. 37/2019 e comunque almeno due mesi prima della scadenza.
Il decreto disciplina il regime sanzionatorio e correttivo:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione da 15 giorni a 6 mesi per i casi più gravi o in caso di precedente diffida;
- revoca per reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni della sospensione;
- sospensione immediata se viene meno uno dei requisiti di qualifica.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l'organismo deve sospendere immediatamente l'attività di certificazione e darne comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all'ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Durata ed efficacia del provvedimento
La nuova qualifica decorre dall'8 ottobre 2024, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con decreto direttoriale n. 55 del 27 agosto 2021, e resta valida fino al 7 ottobre 2028, in coerenza con la scadenza dell'allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0076ISP Rev. 001.
Pubblicazione
Il decreto prevede la pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello di ANSFISA.
Punti principali
Base normativa e presupposti dell'atto
Il decreto dà attuazione al quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, richiamando in particolare i regolamenti (CE) n. 765/2008 e n. 402/2013, i regolamenti (UE) 2016/796 e le direttive 2016/798 e 2016/797, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57. Si fonda inoltre sul Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario, e sulla convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019.
Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l.
La società CERTIFER ITALIA S.r.l., con sede legale in Pisa, via Chiassatello n. 57, è qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica riguarda i sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e a bordo, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione, nonché la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Obblighi dell'organismo qualificato
L'organismo deve operare secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 402/2013 e mantenere invariata la propria struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali e le scelte relative a laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all'attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, e renderli disponibili al MIT e ad ANSFISA. È inoltre tenuto a comunicare al MIT i rifiuti, le limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, le circostanze incidenti sull'ambito della notifica, le richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, rinnovo e regime sanzionatorio
La vigilanza sull'attività dell'organismo è demandata ad ACCREDIA. La validità della qualifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento e, per il rinnovo, la domanda deve essere presentata secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto prevede diffida per violazioni minori, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per violazioni più gravi o reiterazione della diffida, revoca in caso di reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza alla sospensione, nonché sospensione immediata se vengono meno i requisiti di qualifica. In caso di sospensione o revoca dell'accreditamento da parte di ACCREDIA, l'organismo deve sospendere l'attività e informare immediatamente MIT e ANSFISA; i relativi provvedimenti sono comunicati anche ad ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Durata della qualifica e pubblicazione
Il decreto stabilisce che la nuova qualifica decorre dal 8 ottobre 2024, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica prevista dal decreto direttoriale n. 55 del 27 agosto 2021, e rimane valida fino al 7 ottobre 2028, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 0076ISP Rev. 001 rilasciato da ACCREDIA. Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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