Decreto dirigenziale n. 91 del 20/09/2024
Qualifica della Società CERTIFER ITALIA SRL, con sede in PISA (PI), 56121, via Chiassatello n. 57, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo di certificazione (OC ECM) per i soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci. L’atto si inserisce nel quadro della normativa europea e nazionale sulla sicurezza ferroviaria, sull’interoperabilità e sul sistema di certificazione degli ECM, demandando ad ACCREDIA la vigilanza e prevedendo obblighi di conservazione documentale, comunicazione delle attività e regole per rinnovo, sospensione e revoca della qualifica.
Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019
Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo di certificazione ECM
Il decreto dirigenziale qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019. La qualifica riguarda sia i carri merci sia i veicoli diversi dai carri merci e si colloca nel quadro della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, interoperabilità e accreditamento degli organismi di certificazione.
Base normativa e contesto regolatorio
L’atto richiama la disciplina di riferimento, tra cui:
- Reg. (CE) n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
- Reg. (UE) n. 445/2011, relativo al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, poi abrogato dal Reg. (UE) n. 779/2019;
- Reg. (UE) 2016/796, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
- direttive 2016/798 e 2016/797;
- Reg. (UE) n. 779/2019, che stabilisce le disposizioni dettagliate sul sistema di certificazione degli ECM;
- d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, di attuazione delle direttive europee in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria. Sono inoltre richiamati il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità, e la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019.
Istruttoria e documentazione presentata
CERTIFER ITALIA S.r.l., con sede in Pisa in via Chiassatello n. 57, ha presentato istanza di qualifica di organismo di certificazione (OC ECM) per i soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019. L’istanza ha riguardato sia i carri merci sia i veicoli diversi dai carri merci.
Nel corso dell’istruttoria il Ministero ha richiesto documentazione integrativa; successivamente la società ha trasmesso gli atti richiesti. Il decreto dà atto della completezza della documentazione e della sua conformità a quanto previsto dal DD n. 37/2019.
Esito dell'accreditamento Accredia
Dalla comunicazione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di Accredia risulta l’aggiornamento dello scopo di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012. È stato emesso il certificato di accreditamento n. 0275PRD Rev. 001 del 24 luglio 2024, con scadenza 5 novembre 2025.
Contenuto dispositivo della qualifica
Con l’articolo 1, CERTIFER ITALIA S.r.l. è qualificata quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci.
Obblighi dell'organismo qualificato
L’articolo 2 stabilisce che:
- l’attività deve svolgersi secondo le modalità previste dalle norme nazionali e dai regolamenti europei richiamati;
- l’organismo deve mantenere invariata, salvo preventiva approvazione di Accredia, la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti;
- gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni;
- la documentazione deve restare a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- devono essere comunicate al Ministero, in particolare, ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo, ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica, le richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della notifica e rinnovo
Ai sensi dell’articolo 3, la vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad Accredia, quale Ente Unico di Accreditamento. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37/2019, con istanza da depositare almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, diffida e revoca
L’articolo 4 disciplina il regime sanzionatorio e di vigilanza:
- in caso di operato difforme dalle disposizioni vigenti può essere adottata la diffida nei casi di minore gravità;
- nei casi di maggiore gravità, o dopo una precedente diffida, può essere disposta la sospensione da 15 giorni a 6 mesi;
- nei casi di reiterate gravi violazioni può essere disposta la revoca;
- la sospensione viene ritirata dopo la rimozione delle irregolarità o carenze accertate;
- la qualifica è revocata se l’organismo non ottempera nei termini al provvedimento di sospensione;
- l’attività è immediatamente sospesa se vengono meno i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019.
Se Accredia sospende o revoca il certificato di accreditamento che costituisce il presupposto della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad Accredia, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e durata del provvedimento
L’articolo 5 stabilisce che il decreto produce effetti dal 29 ottobre 2024, cioè dal giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 47 del 29 ottobre 2019. La validità si estende fino al 5 novembre 2025, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 0275PRD Rev. 001 del 24 luglio 2024 rilasciato da Accredia.
Pubblicazione
Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello di ANSFISA.
Punti principali
Base normativa e presupposti
Il provvedimento richiama il quadro europeo e nazionale applicabile alla certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ferroviaria: Reg. (CE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 445/2011, Reg. (UE) 2016/796, direttive 2016/798 e 2016/797, Reg. (UE) n. 779/2019, d.lgs. n. 50/2019 e d.lgs. n. 57/2019, nonché il DD n. 37 del 28 giugno 2019 e la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019.
Istanza e istruttoria su CERTIFER ITALIA S.r.l.
CERTIFER ITALIA S.r.l., con sede legale in Pisa, ha chiesto la qualifica di organismo di certificazione (OC ECM) per ECM accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, sia per carri merci sia per veicoli diversi dai carri merci. A seguito di richiesta di integrazioni documentali, il Ministero ha verificato la completezza della documentazione e la sua conformità al DD n. 37/2019.
Esito dell'accreditamento
Dalla comunicazione di Accredia risulta l’aggiornamento dello scopo di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012, con rilascio del certificato di accreditamento n. 0275PRD Rev. 001 del 24 luglio 2024, in scadenza il 5 novembre 2025.
Qualifica concessa
La società è qualificata quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, per entrambe le categorie: carri merci e veicoli diversi dai carri merci.
Obblighi operativi dell'organismo
L’organismo deve operare secondo le norme nazionali e i regolamenti europei richiamati, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentato agli atti, e sottoporre ad approvazione preventiva di Accredia eventuali variazioni. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione di MIT e ANSFISA. Deve inoltre comunicare al Ministero i rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, le circostanze che incidono sull’ambito e sulle condizioni di notifica, le richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata, rinnovo e sanzioni
La vigilanza è demandata ad Accredia. La notifica dura quanto il certificato di accreditamento. Per il rinnovo occorre presentare domanda secondo il DD n. 37/2019 almeno due mesi prima della scadenza. In caso di difformità o violazioni sono previsti diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi o revoca nei casi più gravi o reiterati; la sospensione è immediata se vengono meno i requisiti per la notifica. Se Accredia sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e informare MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ANSFISA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto decorre dal 29 ottobre 2024, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 47 del 29 ottobre 2019, e ha validità fino al 5 novembre 2025, coerentemente con la scadenza del certificato di accreditamento. Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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