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Sentenza

Sentenza n. 2601/2026 - Milano, Sezione 2

per la condanna - della Regione Lombardia al risarcimento dei danni arrecati dagli animali selvatici alle colture arboree collocate nei terreni condotti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202301701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento omissivo o illecito della Regione Lombardia, cui è stato chiesto il risarcimento dei danni arrecati da cinghiali e cervidi alle colture arboree

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario pronunciata dal Tribunale di Milano, ha riassunto davanti al TAR la domanda di condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni subiti dalle colture arboree condotte su propri terreni a causa delle invasioni di animali selvatici. La sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata il 10 ottobre 2022, è passata in giudicato il 10 aprile 2023. Il ricorso in riassunzione è stato notificato l'8 luglio 2023 e depositato il 1° settembre 2023. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la tardività del deposito, osservando che il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009 per la riassunzione o riproposizione della domanda davanti al giudice amministrativo deve essere rispettato sia per la notificazione sia per il successivo deposito dell'atto. La Regione ha chiesto inoltre l'estensione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino e il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito dell'atto di riassunzione, senza esaminare nel merito la pretesa risarcitoria né la richiesta di estensione del contraddittorio. Ha ritenuto che il termine trimestrale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria scadesse il 10 luglio 2023 e che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009, la domanda dovesse essere riproposta secondo le forme del processo amministrativo. In tale rito, il rapporto processuale si instaura soltanto con il perfezionamento congiunto della notificazione e del deposito del ricorso; pertanto, la sola notificazione tempestiva non è sufficiente. Il deposito effettuato il 1° settembre 2023 è stato quindi considerato tardivo, con conseguente irricevibilità ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento complessivo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009

    la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile

    Nella translatio iudicii verso il giudice amministrativo, il termine perentorio previsto per la riassunzione o riproposizione deve essere rispettato sia per la notificazione sia per il deposito del ricorso, secondo le forme proprie del processo amministrativo.

  • art. 327 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario che ha dichiarato il difetto di giurisdizione è passata in giudicato il 10 aprile 2023, individuando il dies a quo per il termine di riassunzione.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario

    Il deposito del ricorso è un adempimento essenziale per l'instaurazione del rapporto processuale amministrativo ed è soggetto a termine perentorio.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il tardivo deposito del ricorso comporta la dichiarazione di irricevibilità.

Massime di principio

  • Nel caso di translatio iudicii conseguente a una declaratoria di difetto di giurisdizione, il termine perentorio previsto per la riassunzione o riproposizione della domanda davanti al giudice amministrativo deve essere rispettato tanto per la notificazione quanto per il deposito del ricorso.
  • Nel processo amministrativo la sola notificazione del ricorso non instaura il rapporto processuale: la litispendenza deriva da una fattispecie complessa composta dalla notificazione e dal tempestivo deposito dell'atto presso la segreteria del giudice adito.
  • Il rinvio alle forme e alle modalità del rito del giudice adito, previsto nella disciplina della translatio iudicii, rende applicabili alla riassunzione davanti al giudice amministrativo le regole del c.p.a. sul deposito perentorio del ricorso e sulla relativa sanzione di irricevibilità.
  • Il termine perentorio per la riassunzione deve assicurare certezza alle situazioni giuridiche e impedire che l'efficacia degli atti amministrativi e la posizione dell'amministrazione restino indefinitamente sospese.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

Testo integrale

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