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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09856/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (finanziatore)

La controversia

Una società utilizzatrice di due contratti di leasing immobiliare, insieme ai soggetti che avevano prestato garanzia per le sue obbligazioni, aveva chiesto l'accertamento della nullità/invalidità di clausole dei contratti relative alla determinazione degli interessi e la condanna della concedente alla restituzione di somme ritenute indebitamente riscosse. La domanda si fondava, in via principale, sulla dedotta usurarietà del costo complessivo dei finanziamenti e, in via subordinata, sulla asserita indeterminatezza delle clausole economiche. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che i contratti indicassero il cd. tasso leasing e gli altri elementi necessari a rendere comprensibile il costo dell'operazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 117 TUB, delle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia e dell'art. 1284, comma 3, c.c., sostenendo che la sola indicazione del tasso leasing non bastasse a determinare il tasso praticato; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alle divergenze tra tassi documentali e tassi applicati e alla coincidenza tra data del contratto e consegna dei beni; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere affrontato le deduzioni sulle differenze tra tassi indicati e praticati; 4) omesso esame e 5) nullità per mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con richiamo agli artt. 115 c.p.c. e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo investisse un accertamento di fatto sulla determinatezza del tasso pattuito, riservato al giudice di merito e non censurabile come violazione di legge; che il secondo fosse inammissibile perché non indicava adeguatamente la sede processuale del fatto asseritamente trascurato e, comunque, il fatto dedotto non era decisivo; che il terzo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla sufficiente determinatezza del tasso pattuito e sulla irrilevanza, in ogni caso, della dedotta discrasia tra tasso indicato e praticato ai fini della nullità per indeterminatezza; e che gli ultimi due motivi fossero inammissibili poiché la scelta di disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso, la corte territoriale aveva motivato il diniego rilevando l'assenza della nullità contrattuale da accertare. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 117 T.U.B.

    La previsione di trasparenza e determinatezza dei tassi nei contratti bancari/finanziari è richiamata come parametro di valutazione, ma la Corte ribadisce che la verifica sulla determinatezza del tasso pattuito è accertamento di merito.

  • Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza del 25 luglio 2003

    Sono invocate come regole di trasparenza contrattuale, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta contro l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1284 c.c.

    È richiamato per il tema della pattuizione degli interessi; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché la questione è stata ritenuta attinente alla determinazione dell'oggetto del contratto, rimessa al merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale in cui è stata depositata la memoria della parte ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua dedotta violazione in relazione alla mancata CTU è ritenuta non configurabile, poiché la decisione di disporre una consulenza appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla mancata ammissione di CTU, ma non viene ravvisata una violazione autonomamente idonea a superare la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La verifica della determinatezza del tasso di interesse pattuito in un contratto appartiene al giudice di merito e non può essere normalmente rivalutata in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo puntuale la sede processuale in cui il fatto sarebbe stato introdotto e se il fatto dedotto non è realmente decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata.
  • La censura di motivazione apparente non è ammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge, specie quando la consulenza sia richiesta per un accertamento contabile che presuppone previamente l'esistenza di una nullità o di altra questione giuridica non accolta.
  • Se il giudice di merito accerta che il contratto contiene gli elementi necessari a rendere comprensibile il costo complessivo dell'operazione, la dedotta discordanza tra tasso indicato e tasso applicato, ove anche prospettata, non basta da sola a fondare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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