Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2292/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Genova nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Torino nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano- Statale nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi Politecnica delle Marche nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Genova nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Salerno nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Parma nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Catania nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi dell’Insubria nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Sassari nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Padova nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026, decreti ministeriali disciplinanti accesso, graduatoria e posti disponibili, bandi universitari e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Odontoiatria per l’a.a. 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, non ammessi al corso di laurea in Odontoiatria, hanno impugnato l’intero impianto della procedura selettiva e, in particolare, le graduatorie nazionali, il D.M. n. 1115/2025, il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 454/2025, il D.M. n. 600/2025, i bandi universitari e gli atti di formulazione, validazione e correzione dei quesiti. Hanno contestato: l’introduzione sopravvenuta di un sistema graduatorio articolato in fasce, con ammissione anche di candidati privi di tutte le sufficienze e attribuzione di bonus differenziati; la possibilità di valorizzare votazioni positive rifiutate al primo appello; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione della par condicio e dell’anonimato per l’assenza di schermatura delle aule o di metal detector e per le modalità di gestione dei codici identificativi; la difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo concesso; la disomogeneità della didattica tra gli atenei; l’illegittimità della procedura di correzione, dei criteri di valutazione, degli elenchi dei sinonimi e del sistema informatico; l’eccesso di delega del D.M. n. 1115/2025 e l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali e non statali e tra corsi in lingua italiana e inglese. I ricorrenti hanno chiesto la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva in sovrannumero.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando ulteriori valutazioni al merito. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, inserito nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, abbia introdotto un sistema per fasce volto a bilanciare la copertura dei posti e l’affidamento dei candidati, mantenendo comunque preferiti coloro che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. La valorizzazione del voto rifiutato è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. I ricorrenti non avevano conseguito alcuna votazione pari o superiore a 18/30 e, pertanto, non sarebbero stati ammessi alla graduatoria né con la disciplina originaria né con quella sopravvenuta: mancava quindi la prova di resistenza, non essendo dimostrato che l’annullamento degli atti avrebbe consentito loro di ottenere l’immatricolazione. È stata ritenuta ipotetica anche la deduzione secondo cui i candidati avrebbero studiato diversamente se avessero conosciuto in anticipo le regole sopravvenute. La mancata immediata redistribuzione dei posti vacanti non è stata ritenuta manifestamente illegittima, considerata la necessità di assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre e la possibilità di destinare i posti residui ad altre esigenze organizzative universitarie; comunque, la censura era irrilevante per candidati non inclusi in graduatoria. Quanto all’anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui rileva solo una violazione non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l’imparzialità. Le allegazioni dei ricorrenti sono state giudicate ipotetiche e non dimostrative di una concreta possibilità di alterazione, anche perché la correzione era informatizzata, le risposte e i criteri erano predeterminati e l’abbinamento tra codici e identità avveniva dopo la correzione. Le questioni concernenti trasparenza, sinonimi, criteri e funzionamento del sistema informatico sono state ritenute bisognose di istruttoria: il Ministero, CINECA e le università sono stati onerati di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non evidenziavano un vizio macroscopico della discrezionalità tecnica, anche in presenza di syllabus e prove uniformi. Non è stato ravvisato, allo stato, eccesso di delega né fumus per la questione di costituzionalità, ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza; inoltre, i ricorrenti non avevano interesse diretto e attuale rispetto alla disciplina di corsi e atenei diversi da quelli statali cui avevano partecipato. Il periculum è stato escluso perché la sospensione avrebbe prodotto effetti generalizzati sulla graduatoria nazionale e l’ammissione in sovrannumero di candidati privi di qualsiasi sufficienza sarebbe stata incompatibile con la funzione selettiva e formativa del semestre filtro. Il TAR ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, prescrivendo pubblicazione sul sito del MUR, indicazione nominativa dei controinteressati e termini perentori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti per complessivi euro 1.500,00 in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato e euro 500,00 ciascuna in favore delle Università di Padova e Roma Tor Vergata; sono state compensate con le Università di Modena e Reggio Emilia e Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha rigettato l’istanza dopo una valutazione sommaria di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede, secondo quanto esaminato dal TAR, l’esclusione dalla riforma, nella prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi di laurea erogati in lingua inglese.

  • art. 76 Cost.

    È stato invocato in relazione all’asserito eccesso di delega; il TAR ha escluso, allo stato cautelare, che la disciplina adottata ecceda la delega legislativa.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla transizione organizzativa e alle peculiarità dei corsi.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata concretamente alla posizione dei ricorrenti.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata concretamente alla posizione dei ricorrenti.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un elevato numero di controinteressati sia sommamente difficile, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate modalità idonee a garantire il contraddittorio.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    È richiamato quale base della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e della programmazione dei posti.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013

    È richiamata per il principio secondo cui non ogni irregolarità formale determina l’illegittimità della procedura, ma solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell’anonimato.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale per l’accesso a corsi universitari, una disciplina sopravvenuta che amplia la platea degli inclusi può essere ritenuta compatibile con par condicio, ragionevolezza e affidamento quando preserva la priorità dei candidati conformi alle regole originarie e ordina gli altri candidati per fasce in relazione alla loro maggiore o minore prossimità ai requisiti iniziali.
  • La prova di resistenza manca quando i ricorrenti non dimostrano che l’eliminazione del vizio dedotto avrebbe potuto concretamente modificare la loro posizione in graduatoria in senso utile all’ammissione; la mera contestazione astratta delle regole della procedura non è sufficiente.
  • La prospettazione secondo cui il candidato avrebbe adottato una diversa strategia di preparazione se avesse conosciuto anticipatamente le regole della selezione costituisce una deduzione ipotetica e controfattuale, inidonea, da sola, a dimostrare un interesse concreto all’annullamento o la concreta utilità dell’accoglimento.
  • La mancata immediata utilizzazione di tutti i posti disponibili non determina di per sé l’illegittimità della graduatoria quando la tempestiva definizione delle immatricolazioni sia giustificata dalla continuità dell’attività didattica e i posti residui possano essere destinati ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria.
  • La violazione del principio di anonimato nella prova selettiva rileva solo se non è meramente formale o ipotetica, ma è concretamente idonea a compromettere l’imparzialità della valutazione o a incidere sul risultato della procedura.
  • In sede cautelare, quando le censure sulla trasparenza della correzione, sui criteri valutativi e sul funzionamento del sistema informatico richiedono accertamenti documentali incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può rigettare la sospensione e disporre contestualmente incombenti istruttori per il successivo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.