Cassazione Penale, Sentenza n. 2228/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferruggia impugnava la conversione della pena detentiva di quattro mesi di arresto in una pena pecuniaria di euro 30.000, censurando la violazione di legge per aver il giudice motivato la conversione secondo il criterio di ragguaglio dell'art. 135 c.p. e non secondo l'art. 56-quater della legge n. 689/1981 (introdotto dalla Riforma Cartabia) che fissa limiti e criteri per il valore giornaliero di conversione (minimo €5, massimo €2.500) e impone di tener conto delle condizioni economiche e familiari dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., perché il motivo dedotto attiene all'ambito della commisurazione e della motivazione della conversione della pena (errato esercizio del potere commisurativo) e non rientra fra le ipotesi di illegittimità della pena valutabili in Cassazione (pena di specie diversa o superiore ai limiti edittali). Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Norma dell'illecito contestato (ordine del Questore), citata come titolo del reato per cui fu concordata la pena.
art. 135 cod. pen.
Norma relativa alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; il ricorrente contestava l'applicazione di questo criterio anziché dell'art. 56-quater della legge n. 689/1981.
art. 56-quater, legge n. 689/1981
Disposizione introdotta dalla Riforma Cartabia che disciplina il valore giornaliero di conversione (minimo €5, massimo €2.500) e impone la valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato; il ricorrente sosteneva che tale norma dovesse guidare la conversione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai profili relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione richiesta-sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto che la censura di Ferruggia esuli da questi motivi e sia pertanto inammissibile.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; richiamata per spiegare il quadro di ammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese e sul pagamento a titolo di equa riparazione; applicata per l'addebito delle spese al ricorrente e per il versamento alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte cost. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata dalla Corte per motivare la quantificazione equitativa del contributo alla Cassa delle Ammende e per escludere dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Nei ricorsi in cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti l'ammissibilità è molto limitata: si possono dedurre solo questioni riguardanti la volontà dell'imputato, la mancata correlazione tra richiesta e dispositivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le censure che riguardano la scelta del criterio di commisurazione o la motivazione della conversione della pena (errore nel potere commisurativo) sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo che dalla risultante emergano elementi di illegittimità della pena in senso tecnico (specie diversa o superamento dei limiti edittali).
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione occorre dimostrare che la pena indicata in dispositivo sia 'illegale' secondo la definizione della giurisprudenza delle Sezioni Unite (es.: pena di specie diversa o eccedente i limiti edittali); semplici violazioni delle regole di calcolo o di motivazione, senza tali presupposti, conducono all'inammissibilità.
- Se si contesta la corretta applicazione di norme di conversione (es. art. 135 c.p. vs art. 56-quater l. 689/1981), è più efficace sollevare il rilievo in sede di merito (giudice di primo grado o gravame) chiedendo esplicitamente al giudice di precisare il fondamento normativo della conversione, perché la Cassazione difficilmente riesamina errori meramente motivazionali.
- Presentare ricorso infondato può comportare l'addebito delle spese processuali e di somme da versare alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente le probabilità di successo prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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