Messaggio numero 4211 del 18-11-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando il termine di 68 giorni per presentare la domanda di NASpI si sospende o decorre regolarmente in presenza di eventi di malattia o infortunio. La sospensione opera solo se la malattia/infortunio è indennizzabile da INPS o INAIL secondo la disciplina applicabile al lavoratore; se invece non è prevista tutela oltre la cessazione del rapporto, il termine non si sospende e resta soggetto alle regole ordinarie.
Decorrenza e sospensione del termine per la domanda NASpI in caso di malattia
Decorrenza del termine NASpI in caso di malattia
Il documento interviene sulla decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI quando, in prossimità o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si verifichi un evento di malattia o di infortunio. L’elemento decisivo è la diversa disciplina della tutela previdenziale della malattia, che dipende dalla categoria contrattuale del lavoratore e dalla sua eventuale indennizzabilità oltre la fine del rapporto.
Principio generale richiamato
Viene precisato che la sospensione del termine per la domanda di NASpI è collegata alla presenza di una prestazione previdenziale che copra il lavoratore nel periodo di malattia o infortunio. In tale prospettiva, la cessazione del rapporto di lavoro rileva ai fini della decadenza solo se determina anche la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; se, invece, il bisogno è coperto dal sistema previdenziale, la decorrenza del termine può essere impedita.
Casi in cui il termine si sospende o decorre dalla fine dell’evento
Il documento distingue due ipotesi in cui la tutela è riconosciuta:
- malattia comune indennizzabile dall’INPS;
- infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabili dall’INAIL.
In tali casi:
- se l’evento insorge dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda resta sospeso per tutta la durata dell’evento indennizzato e riprende a decorrere, per la parte residua, al suo termine;
- se l’evento insorge durante il rapporto di lavoro e prosegue oltre la cessazione, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia o infortunio.
Riferimenti giurisprudenziali
Il testo richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare le sentenze:
- Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009;
- Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011.
Secondo tali pronunce, il termine di decadenza non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. È inoltre richiamato il principio per cui la decadenza non è suscettibile di proroga, sospensione o interruzione, salvo eccezioni tassativamente previste dalla legge.
Ipotesi in cui la sospensione non opera
Quando per la specifica categoria di lavoratore subordinato non sia normativamente prevista la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto, il termine per la domanda di NASpI non può essere sospeso e decorre secondo le regole ordinarie.
Il documento cita, a tale riguardo, l’esempio dei lavoratori a tempo determinato del settore commercio e richiama la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 17404 del 29 agosto 2016, che afferma come la decadenza non possa essere impedita da una mera difficoltà di fatto, ma solo da un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile.
Conclusione operativa
In sintesi, il termine di 68 giorni per la domanda di indennità di disoccupazione:
- si sospende se la malattia o l’infortunio è indennizzabile da INPS o INAIL secondo la disciplina applicabile;
- non si sospende se l’evento non è indennizzato o indennizzabile.
In quest’ultimo caso, il termine decorre ordinariamente a pena di decadenza.
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