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Messaggio

Messaggio numero 4144 del 13-11-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che per continuare a percepire l’assegno di natalità è necessario presentare la DSU per l’ISEE minorenni aggiornata ogni anno. Per chi non l’ha rinnovata entro il 31 dicembre 2019, l’INPS sospende o fa decadere la domanda con perdita delle mensilità 2019; in alcuni casi è possibile ripresentare domanda nel 2020, ma solo per eventi 2017 e senza recupero degli arretrati. Dal 1° gennaio 2020 va comunque presentata una nuova DSU per consentire il pagamento corretto delle mensilità 2020.

Rinnovo DSU/ISEE per assegno di natalità e gestione sospensioni 2019-2020

Assegno di natalità: rinnovo DSU/ISEE e conseguenze della mancata presentazione

Il documento disciplina gli effetti del mancato rinnovo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ISEE minorenni per la prosecuzione dell’assegno di natalità. Vengono richiamate le diverse discipline normative succedutesi dal 2015 al 2019 e vengono precisati gli adempimenti necessari per evitare sospensioni, decadenze e perdita delle mensilità.

Quadro normativo di riferimento

L’assegno di natalità è gestito dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015 in base all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014, con prime istruzioni fornite dalla circolare n. 93/2015.

Successivamente:

  • l’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 ha esteso il beneficio ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione;
  • l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha esteso il beneficio ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, prevedendo inoltre un aumento del 20% dell’importo per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel medesimo periodo.

Sono richiamate, rispettivamente, la circolare n. 50/2018 e la circolare n. 85/2019.

Requisito della DSU e validità dell’ISEE

Per richiedere l’assegno è necessario presentare preventivamente una DSU secondo il D.P.C.M. n. 159/2013, comprensiva nel quadro A anche dei dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

Il documento precisa che, come chiarito dal messaggio n. 3418/2019:

  • la DSU ha validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre;
  • la domanda di assegno è di regola presentata una sola volta, ma la DSU va rinnovata per ciascun anno di spettanza del beneficio;
  • la presenza di un ISEE in corso di validità è requisito di legge non solo per l’accoglimento iniziale della domanda, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi;
  • il requisito ISEE, insieme agli altri requisiti, viene verificato periodicamente sia ai fini del diritto sia ai fini della misura dell’assegno.

Effetti della mancata presentazione della DSU per il 2019

Dalle verifiche effettuate nella procedura di gestione delle domande è emerso che molti beneficiari non hanno presentato la DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019.

Il documento distingue due situazioni:

  • beneficiari con domande presentate ai sensi della legge n. 205/2017 per eventi del 2018: la mancata DSU 2019 ha comportato la sospensione dell’erogazione per l’anno 2019;
  • beneficiari con domande presentate ai sensi della legge n. 190/2014 per eventi del 2016 e 2017: la mancata DSU 2019 ha comportato la sospensione dell’erogazione, pur trattandosi di prestazione di durata triennale.

Termine ultimo per il rinnovo e recupero delle mensilità

Per consentire la ripresa dei pagamenti, gli utenti che non abbiano ancora adempiuto devono presentare la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Tale adempimento è necessario per il rilascio dell’ISEE minorenni 2019 e quindi per la corresponsione dell’assegno di natalità.

Le conseguenze della mancata presentazione entro il termine sono le seguenti:

  • perdita delle mensilità di competenza del 2019;
  • decadenza della domanda di assegno originariamente presentata.

Ripresa del pagamento e nuova domanda in caso di decadenza

Se la DSU viene presentata entro il 31 dicembre 2019, la domanda sospesa viene riattivata e l’erogazione riprende dal mese successivo alla presentazione, con pagamento anche delle mensilità arretrate del 2019. La DSU presentata entro dicembre 2019 vale fino al 31 dicembre 2019 e consente il pagamento delle mensilità 2019.

Se invece la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre 2019:

  • per le domande relative alla legge n. 190/2014, il beneficiario che conservi i requisiti può presentare una nuova domanda nel 2020 per il periodo residuo, senza possibilità di recuperare le mensilità 2019 e con decorrenza dalla nuova domanda;
  • nel 2020 questa possibilità riguarda solo eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) avvenuti nel 2017, in ragione della durata triennale della prestazione;
  • per le domande relative alla legge n. 205/2017 e riferite a eventi del 2018, non sarà più possibile ripresentare una nuova domanda nel 2020, perché la prestazione ha durata annuale.

Esempio operativo riportato dal documento

Il documento fornisce un esempio relativo a una nascita avvenuta a maggio 2018:

  • l’utente presenta la DSU a giugno 2018 e la domanda di assegno ai sensi della legge n. 205/2017 a luglio 2018;
  • se la DSU di giugno contiene il figlio per cui è richiesto l’assegno, è valida; altrimenti deve essere ripresentata;
  • con tutti i requisiti in ordine, l’assegno è percepito fino a dicembre 2018.

Per il 2019 possono verificarsi due ipotesi:

  • se la DSU viene presentata entro il 31 dicembre 2019, la domanda sospesa viene riattivata, il pagamento riprende dal mese successivo e sono corrisposte anche le mensilità arretrate del 2019;
  • se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre 2019, la domanda del 2018 decade e le mensilità 2019 non sono più corrispondibili.

Obbligo di nuova DSU dal 1° gennaio 2020

Il documento invita tutti gli aventi diritto all’assegno nel 2020, compresi coloro che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2019, a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2020.

L’obbligo è finalizzato a consentire all’Istituto:

  • la verifica della permanenza dei requisiti di legge;
  • la corretta e puntuale erogazione delle mensilità spettanti per l’anno 2020.

La necessità di rinnovare l’ISEE dal 1° gennaio 2020 riguarda:

  • i beneficiari dell’assegno ai sensi del decreto-legge n. 119/2018 per eventi avvenuti nel 2019;
  • i beneficiari dell’assegno ai sensi della legge n. 190/2014 per eventi avvenuti nel 2017.

Conclusione operativa

Il documento, in sostanza, ribadisce che la continuità dell’assegno di natalità dipende dal rinnovo annuale della DSU/ISEE minorenni. Il mancato adempimento entro il 31 dicembre 2019 comporta, a seconda del regime applicabile, la sospensione con possibile riattivazione oppure la decadenza definitiva della domanda, mentre dal 1° gennaio 2020 è necessario un nuovo aggiornamento della DSU per tutte le posizioni ancora in essere.

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