Messaggio numero 4171 del 14-11-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento precisa il trattamento pensionistico della retribuzione di posizione e dell’indennità di esclusività spettanti a professori, ricercatori e figure equiparate che svolgono attività assistenziale presso aziende ospedaliero-universitarie. La retribuzione di posizione fissa è valutabile in quota A senza maggiorazione del 18%, mentre la componente variabile aziendale confluisce in quota B; l’indennità di esclusività rientra in quota A ma non nella base annua maggiorabile del 18%.
Chiarimenti su retribuzione di posizione e indennità di esclusività per personale universitario assistenziale
Chiarimenti sugli emolumenti del personale universitario che svolge attività assistenziale
Il documento fornisce precisazioni sugli obblighi di iscrizione e contribuzione e, soprattutto, sulla corretta valutazione pensionistica di alcune voci economiche spettanti a professori, ricercatori e figure equiparate che prestano attività sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Le indicazioni riguardano due trattamenti aggiuntivi: la retribuzione di posizione e l’indennità di esclusività.
Riferimento normativo e ambito soggettivo
Il testo richiama l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che riconosce al personale interessato, oltre al trattamento economico erogato dall’università, due tipologie di trattamenti aggiuntivi graduati:
- in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
- in relazione ai risultati ottenuti nelle attività assistenziali.
Le precisazioni contenute nel documento si riferiscono al personale universitario impegnato in attività assistenziale presso strutture ospedaliero-universitarie.
Retribuzione di posizione: qualificazione ai fini pensionistici
Per la corretta valorizzazione pensionistica del trattamento economico graduato in base alle responsabilità connesse all’incarico, il documento distingue due componenti.
La retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito al personale in esame:
- può essere considerata parte aggiuntiva del trattamento economico fondamentale;
- è quindi valutabile ai fini del trattamento pensionistico in quota A;
- non richiede l’applicazione della maggiorazione del 18%.
Diversamente, gli importi relativi alla retribuzione di posizione variabile “aziendale”:
- non sono predeterminati;
- concorrono alla determinazione della quota B della pensione.
Indennità di esclusività: natura e disciplina
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 517 del 1999, per il personale che ha scelto l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo è riconosciuta l’indennità di esclusività, quale trattamento economico aggiuntivo.
Il documento precisa che tale indennità:
- è corrisposta secondo la quantificazione e la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica;
- deriva dall’equiparazione tra le categorie della dirigenza medica e il personale universitario che svolge attività assistenziale;
- è distinta dalla retribuzione ed è collegata all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
- è erogata con importi fissi e ricorrenti, indipendentemente dai risultati ottenuti in relazione all’incarico rivestito.
Trattamento pensionistico dell’indennità di esclusività
Ai fini pensionistici, l’indennità di esclusività:
- rientra tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quindi nella quota A;
- non deve però essere computata nella base annua maggiorabile del 18% prevista dall’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il documento richiama, a supporto, la nota tecnica allegata alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005.
Sintesi operativa
In conclusione, il documento chiarisce che:
- la retribuzione di posizione fissa collegata all’incarico rientra nella quota A di pensione senza maggiorazione del 18%;
- la retribuzione di posizione variabile aziendale confluisce nella quota B;
- l’indennità di esclusività è valutabile in quota A, ma resta esclusa dalla base annua maggiorabile del 18%.
Si tratta quindi di indicazioni interpretative utili per l’esatta ricostruzione della base pensionabile del personale universitario con funzioni assistenziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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