Messaggio numero 4385 del 26-11-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS adotta un nuovo schema di convenzione e il relativo regolamento per disciplinare i finanziamenti ai pensionati tramite cessione fino a un quinto della pensione, valido dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Sono aggiornate le regole su contratto, notifica, rinnovi, trattenute, oneri e rimborso costi, con dematerializzazione del processo e nuove modalità di adesione per banche e intermediari.
Nuovo schema di convenzione per la cessione del quinto della pensione INPS
Nuovo schema di convenzione per la cessione del quinto della pensione INPS
Il documento illustra l’adozione, con determinazione n. 125 dell’8 novembre 2019, del nuovo schema di convenzione e del relativo Regolamento per disciplinare la concessione di finanziamenti ai pensionati INPS estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione. La disciplina aggiornata si applica nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022 e mira anche a semplificare e dematerializzare la gestione delle convenzioni.
Ambito di applicazione e finalità
La convenzione riguarda i finanziamenti concessi a pensionati INPS con rimborso tramite trattenuta sulla pensione entro il limite di un quinto. Il nuovo testo convenzionale è finalizzato ad aggiornare il contenuto delle regole applicative e a rendere più snello il processo amministrativo di gestione delle convenzioni.
Soggetti interessati e adesione
Possono presentare istanza di convenzionamento le Banche e gli Intermediari finanziari interessati, purché in possesso dei requisiti di legge richiesti. L’istanza può essere formalizzata dalla pubblicazione del messaggio, contattando la Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti all’indirizzo email convenzioni.cessionequinto@inps.it.
Durata della convenzione e decorrenza dell’efficacia
Lo schema di convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
- Se l’istanza è presentata prima del 31 dicembre 2019 e l’iter si conclude positivamente entro tale data con sottoscrizione digitale, la convenzione produce effetti dal 1° gennaio 2020.
- Se l’istanza è formalizzata dal 1° gennaio 2020 in poi, la data di perfezionamento ed efficacia coincide con il momento in cui l’INPS viene a conoscenza della positiva conclusione dell’iter e dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione.
Principali aggiornamenti della convenzione
Il testo convenzionale è stato rivisto per adeguarlo e per introdurre la gestione dematerializzata dei rapporti. In particolare, sono state modificate le disposizioni relative a:
- contratto e notifica (art. 8),
- trattenute sulla pensione (art. 11),
- rinnovi di contratto (art. 13),
- oneri (art. 14).
Dichiarazione di conformità e custodia degli originali
Con riferimento all’articolo 8, comma 3, le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti dichiarano, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che i dati contrattuali riportati nel piano notificato telematicamente all’INPS corrispondono a quelli contenuti nei contratti di finanziamento. Tale dichiarazione esonera l’INPS da responsabilità e da eventuali contestazioni dei pensionati.
I soggetti convenzionati devono inoltre custodire gli originali dei contratti sottoscritti dai pensionati e tenerli a disposizione per eventuali controlli dell’INPS.
Eliminazione dell’invio degli originali per l’abbinamento
Per i contratti sottoscritti durante la vigenza della nuova convenzione, le società convenzionate non sono più tenute a trasmettere all’Istituto la documentazione originale necessaria alla fase di “abbinamento” presso le Strutture territoriali. Si tratta di un effetto diretto della dematerializzazione del procedimento.
Aggiornamenti del Regolamento
Anche il Regolamento recante le “Disposizioni per la cessione del quinto” è stato aggiornato. Le modifiche riguardano in particolare:
- i rinnovi di contratto (art. 10),
- la variazione dei beneficiari delle quote mensili e altre modifiche (art. 12),
- il rimborso degli oneri (art. 15).
Oneri economici a carico dei soggetti convenzionati
Sulla base delle risultanze della contabilità analitica e del consuntivo 2018, l’INPS ha aggiornato gli importi dovuti per il servizio di estrazione del rateo pensionistico.
Per i soggetti convenzionati, l’onere è pari a:
- € 1,98, IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Per le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento, l’onere è pari a:
- € 100,86 annui, IVA esente, per ciascun contratto di cessione;
- € 8,405, IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Aggiornamento annuale degli oneri e modalità di trattenuta
L’INPS provvederà a rideterminare annualmente, sulla base della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare per le annualità 2021 e 2022. Gli importi dovuti vengono detratti mensilmente dall’Istituto dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento del soggetto convenzionato.
Elementi conclusivi
Il documento si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Gabriella Di Michele e formalizza il quadro operativo e tariffario applicabile alle convenzioni per la cessione del quinto della pensione nel triennio indicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 26 nov 2019Messaggio numero 4376 del 26-11-2019
- Messaggio · 27 nov 2019Messaggio numero 4430 del 27-11-2019
- Messaggio · 28 nov 2019Messaggio numero 4440 del 28-11-2019
- Messaggio · 29 nov 2019Messaggio numero 4470 del 29-11-2019
- Messaggio · 21 nov 2019Messaggio numero 4317 del 21-11-2019
- Messaggio · 20 nov 2019Messaggio numero 4280 del 20-11-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →