Sentenza n. 1628/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva -del decreto del Questore di Bologna del 4 aprile 2023 e notificato in data 12 giugno 2023 che rigettava l''istanza intesa alla conversione del permesso di soggiorno del permesso di soggiorno da motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Bologna il 19/02/2018 e valevole fino al 19/02/2020 a permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto in data 31/01/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Bologna di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bologna del 4 aprile 2023, notificato il 12 giugno 2023, che ha respinto la domanda di conversione presentata il 31 gennaio 2020, relativa al permesso umanitario rilasciato il 19 febbraio 2018 e valido fino al 19 febbraio 2020. Il diniego era fondato sulla condanna del 30 marzo 2022 per il reato di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609-bis, ultimo comma, c.p. Con il primo motivo ha dedotto arbitrarietà, eccesso di potere ed erronea applicazione della legge, sostenendo che anche in presenza di condanne ostative l’amministrazione dovesse valutare in concreto l’attualità della pericolosità sociale. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata considerazione della modifica dell’art. 19 d.lgs. 286/1998 introdotta dal d.l. 130/2020, convertito dalla l. 173/2020, nonché l’omessa valutazione del suo inserimento sociale, della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU e della possibilità di rilasciare un titolo per protezione speciale. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando la gravità dei reati commessi nel 2017-2018, la condanna e la presenza di un decreto di espulsione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. Ha rigettato la censura secondo cui occorreva un’autonoma valutazione amministrativa della pericolosità attuale: le condanne per violenza sessuale rientrano tra quelle che, per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., ostano al rilascio del titolo e sono state considerate dal legislatore di per sé sintomatiche di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con conseguente riduzione del margine di apprezzamento amministrativo. Nel caso concreto, inoltre, la gravità e la reiterazione delle molestie commesse ai danni di minorenni sui mezzi pubblici confermavano la valutazione di pericolosità. Ha respinto anche la censura relativa alla protezione speciale: non vi era spazio per il rilascio di un titolo ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 286/1998 e il ricorrente non apparteneva alla categoria dei soggetti vulnerabili tutelati dall’ordinamento dell’Unione. Infine, ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU, rilevando l’assenza di significativi legami familiari in Italia e la prevalenza delle esigenze di prevenzione e tutela della pubblica sicurezza. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza del 7 settembre 2023.
Norme richiamate
art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
Le condanne per violenza sessuale rientrano ai sensi dell'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., che, per il combinato disposto degli art. 4, comma 3, e 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel novero delle condanne che impediscono il rilascio del titolo di soggiorno in quanto di per sé sintomatiche, per valutazione insindacabile del legislatore, della pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica
Le condanne per violenza sessuale ricomprese nell’art. 380 c.p.p. costituiscono, in base alla valutazione legislativa richiamata dal combinato disposto con gli artt. 4, comma 3, e 5 d.lgs. 286/1998, un ostacolo al rilascio del titolo di soggiorno e sono di per sé sintomatiche della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Le condanne per violenza sessuale rientrano ai sensi dell'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., che, per il combinato disposto degli art. 4, comma 3, e 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel novero delle condanne che impediscono il rilascio del titolo di soggiorno in quanto di per sé sintomatiche, per valutazione insindacabile del legislatore, della pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica
In combinato disposto con l’art. 5 d.lgs. 286/1998 e con l’art. 380 c.p.p., la norma riconduce le condanne per violenza sessuale ostative al rilascio del titolo di soggiorno a una valutazione legislativa di pericolosità che limita il margine di apprezzamento dell’amministrazione.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Le condanne per violenza sessuale rientrano ai sensi dell'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., che, per il combinato disposto degli art. 4, comma 3, e 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel novero delle condanne che impediscono il rilascio del titolo di soggiorno in quanto di per sé sintomatiche, per valutazione insindacabile del legislatore, della pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica
Il combinato disposto con l’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e l’art. 380 c.p.p. attribuisce alle condanne indicate efficacia ostativa al rilascio del titolo, sulla base della valutazione legislativa di pericolosità.
art. 19 d.lgs. 286/1998
Stando così le cose non vi era nemmeno spazio per la concessione di un titolo di soggiorno ai sensi dell’art.19 d.lgs. 286/98 (protezione speciale) non appartenendo peraltro il ricorrente alla categoria dei soggetti vulnerabili tutelati dall’ordinamento euro unitario.
Nel caso esaminato, il giudice ha escluso il rilascio della protezione speciale ai sensi dell’art. 19, valorizzando la condanna ostativa e la mancata appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti vulnerabili tutelati dall’ordinamento dell’Unione.
art. 8 CEDU
Anche la dedotta censura di violazione dell’art. 8 CEDU nella sua latitudine più estesa ovvero comprensiva del diritto al rispetto della vita privata appare del tutto priva di pregio, non avendo parte ricorrente significativi legami familiari in Italia ed anzi essendo tale asserito “diritto” del tutto recessivo rispetto alle esigenze di prevenzione e tutela della pubblica sicurezza.
La tutela della vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU non prevale sulle esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica quando non risultino significativi legami familiari in Italia e ricorrano condotte penali di particolare gravità.
Massime di principio
- Quando una condanna rientra tra quelle ostative al rilascio del titolo di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380 c.p.p., la pericolosità dello straniero è considerata dalla legge intrinseca alla condanna e il margine di apprezzamento dell’amministrazione risulta conseguentemente limitato.
- La protezione speciale prevista dall’art. 19 d.lgs. 286/1998 non è riconoscibile quando, alla luce della condanna ostativa e delle circostanze del caso, non vi sia spazio per il titolo e il richiedente non rientri tra i soggetti vulnerabili tutelati dall’ordinamento dell’Unione.
- La tutela della vita privata garantita dall’art. 8 CEDU può risultare recessiva rispetto alle esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica, in particolare quando il richiedente non abbia significativi legami familiari nel Paese e la condotta penale sia grave e reiterata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →