Cassazione Penale, Sentenza n. 20358/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: contesta l'eccessivo e acritico affidamento del Tribunale sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Aloe Gaetano (mancanza di precisione temporale, vaghezza, assenza di indicazione delle fonti), nonché l'uso come riscontro delle sommarie informazioni rese da Maria Rosaria Pettinato (in gran parte de relato, prive di collocazione temporale e di fonte diretta). Contesta inoltre l'accoglimento, senza autonoma verifica critica, delle controdeduzioni del Reparto operativo, e la trasposizione della qualificazione di "esattore" (capo 9) in prova di intraneità all'associazione mafiosa (capo 1) senza accertamento degli indici tipici di stabile appartenenza. Infine deduce un uso distorto della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., lamentando che il Tribunale avrebbe applicato tale presunzione come assoluta senza valutare concretamente le condizioni personali (incensuratezza, lavoro stabile) e l'adeguatezza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene i primi quattro motivi (in massima parte fattuali) inammissibili perché mirano a una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; valuta invece nel merito il quinto motivo e lo ritiene infondato. La Corte trova che il Tribunale del Riesame ha effettuato un'adeguata e coerente motivazione: ha sottoposto a vaglio di attendibilità le dichiarazioni del collaboratore Aloe, ha motivato la valenza probatoria delle sommarie informazioni rese da Pettinato (distinguendo conoscenze dirette e riferite), ha utilizzato gli atti di polizia giudiziaria come riscontri oggettivi e non quali fonti autoritative indiscusse, e ha spiegato perché l'estorsione periodica e il ruolo attribuito al Dell'Aquila sono significativi ai fini dell'intraneità alla locale di Cirò. Quanto alla misura cautelare, la Corte condivide l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e la valutazione del rischio di reiterazione, ritenendo irrilevante, alla stregua dei fatti, l'incensuratezza formale e il lavoro svolto dall'indagato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e il ricorso è rigettato (deciso il 17 marzo 2026).
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione e alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione procedurale né vizio di motivazione evidenziabile che giustifichi la cassazione, essendo le argomentazioni del giudice del riesame congrue rispetto alle finalità del provvedimento
art. 273 c.p.p.
Parte delle censure vertono sulla utilizzazione delle sommarie informazioni; la Corte ha ritenuto legittimo e motivato l'uso delle sommarie informazioni come riscontro, distinguendo conoscenze dirette e riferite e verificando la loro idoneità a corroborare le dichiarazioni del collaboratore
art. 292 c.p.p.
Richiamato nei motivi difensivi relativi ai vizi di motivazione e alle esigenze cautelari; la Corte non ha ravvisato violazioni formali o travisamenti di prova emergenti dal provvedimento impugnato
art. 416-bis c.p.
La qualificazione del reato associativo è stata valutata avendo riguardo agli indici di partecipazione stabile e agli elementi fattuali (in particolare l'attività estorsiva periodica e il ruolo di recupero proventi), e la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che collega tali indici all'intraneità dell'indagato
art. 274 c.p.p.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione
art. 275 c.p.p.
Il Tribunale ha applicato la presunzione relativa di pericolosità prevista dal comma 3 (rischio di reiterazione per chi è indagato di reati di mafia) e la Corte ha condiviso che, alla luce degli indizi e dell'analisi dei fatti, la presunzione trovasse applicazione senza esser stata trattata come assoluta ma integrata da elementi concreti che attestano il rischio attuale di reiterazione
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Ordine di trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att.; la decisione dispone gli adempimenti procedurali conseguenti alla pronuncia
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione in fatto o per una rivalutazione globale delle fonti probatorie: i motivi che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare gravi indizi di colpevolezza se sottoposte a un adeguato vaglio di attendibilità (sia intrinseca che estrinseca) e se corredate da riscontri, anche parziali, forniti da sommarie informazioni o atti di polizia giudiziaria.
- Le sommarie informazioni, anche se in parte de relato, non sono automaticamente inutilizzabili come riscontro: vanno valutate caso per caso distinguendo conoscenze dirette e riferite e verificandone la coerenza temporale e fattuale con le altre risultanze.
- L'attribuzione di un ruolo "operativo" (es. recupero proventi estorsivi) può essere elemento significativo per inferire l'intraneità a un'associazione mafiosa, purché il giudice motivi l'idoneità di tali condotte a costituire indice di stabile appartenenza.
- La presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può legittimare misure cautelari quando sia integrata da elementi concreti che delineino un rischio attuale di reiterazione; non è accettabile però interpretarla come una presunzione assoluta che escluda ogni valutazione delle condizioni personali, se sussistono elementi idonei a scalfirla.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario censurare vizi di diritto, errori di motivazione evidenti o illogicità manifeste, non semplicemente proporre una diversa lettura degli elementi probatori.
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