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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40749/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 09/01/2024 che, dopo rinvio della Cassazione limitatamente all'aggravante della premeditazione, ha escluso la premeditazione e ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 2 per ciascun imputato. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'entità della diminuzione inflitta per le circostanze attenuanti generiche: la riduzione operata dal giudice di merito fu di soli 9 mesi (pari a un dodicesimo della pena base originaria), mentre la difesa sosteneva che, avendo le attenuanti generiche in precedenza bilanciato la contestata aggravante in regime di equivalenza, l'esclusione della premeditazione richiedeva una riduzione più ampia, fino a un terzo. La difesa ha chiesto che il giudice valorizzasse elementi favorevoli quali la giovane età e l'incensuratezza degli imputati e il contesto in cui è maturata la condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella quantificazione della diminuzione dovuta alle attenuanti generiche ma è tenuto a motivare adeguatamente, con intensità maggiore quanto più esigua è la diminuzione concessa. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello sufficiente: la limitata riduzione della pena è stata giustificata con la particolare gravità della condotta, l'elevata capacità a delinquere degli imputati, la fuga dopo il fatto e la coesione nella condotta delittuosa. Per tali ragioni la decisione non è stata considerata illogica o arbitraria. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati alle spese processuali e la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile in Cassazione è stata respinta in quanto il motivo di impugnazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    L'articolo fornisce i criteri per la determinazione della pena e rappresenta il quadro normativo che il giudice di merito deve seguire nella graduazione della pena; la Corte sottolinea che il giudice deve riferirsi ai criteri di art. 133 e motivare l'uso discrezionale della riduzione per le attenuanti generiche

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez.3, n. 42121 del 08/04/2019 (Egbule); Sez.3, n. 6877 del 26/10/2016; Sez.2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro)

    Principio secondo cui la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione delle diminuzioni per attenuanti non è illimitata: l'adeguatezza della motivazione è tanto più stringente quanto più esigua è la riduzione concessa o quanto più la pena si discosta dai limiti edittali; tuttavia il giudice non è obbligato a enunciare analiticamente tutti gli elementi considerati, bastano quelli determinanti per la decisione

Massime di principio

  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, ma deve sempre motivare adeguatamente la scelta; più la diminuzione è esigua, più stringente è l'obbligo motivazionale.
  • Quando la pena assegnata si discosta in misura significativa dai limiti edittali o la diminuzione/aggravazione è particolarmente rilevante o esigua, il giudice deve fornire una motivazione più dettagliata del percorso logico-giuridico seguito.
  • Elementi favorevoli come la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato sono rilevanti ma non automatizzano una consistente riduzione della pena; il giudice può ritenere prevalente la gravità della condotta e la pericolosità degli autori.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla determinazione della pena è limitato: la Corte di Cassazione annulla per vizio di motivazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente rispetto all'entità della discrezionalità esercitata.
  • La parte civile non ottiene di regola la liquidazione delle spese in Cassazione quando l'impugnazione ha ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, atteso l'assenza di rilevanza civile della censura in sede di impugnazione

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