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Interpello

Risposta n. 425 del 24/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che anche i compensi della Commissione debbano essere non imponibili IVA perché attività propedeutica, funzionale e indispensabile alla chiusura dell’appalto e alla successiva approvazione del collaudo.

Applicabilità della non imponibilità IVA ai compensi della Commissione di Accordo Bonario su appalto portuale

Il quesito

L’Autorità Portuale chiede se i compensi ai componenti della Commissione di Accordo Bonario, nominata per definire le riserve su un appalto di opere portuali, possano beneficiare della non imponibilità IVA prevista per l’appalto principale ex art. 9, n. 6, DPR 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate esclude la non imponibilità: la prestazione della Commissione di Accordo Bonario non è direttamente riferibile al funzionamento/manutenzione dell’impianto portuale né costituisce intervento strutturale sull’opera. I compensi sono quindi imponibili IVA, non applicandosi l’art. 9, n. 6, DPR 633/1972.

Non imponibilità IVA dei compensi della Commissione di Accordo Bonario

L’interpello riguarda un appalto per l’ampliamento e l’adeguamento di un’infrastruttura a difesa del perimetro esterno del Porto Beta, opera qualificata dall’istante come strategica e ricompresa nel piano regolatore portuale. Il tema è se i compensi corrisposti ai componenti della Commissione di Accordo Bonario, istituita per definire le riserve contrattuali, possano seguire il medesimo regime di non imponibilità IVA previsto per l’appalto principale.

Fattispecie e contesto

L’Autorità Portuale Alfa riferisce di avere stipulato un contratto di appalto per lavori di ampliamento e adeguamento dell’infrastruttura esistente posta a difesa del porto. L’istante considera tali opere strettamente funzionali all’esercizio del porto e alla sua protezione dal mare in tempesta e ritiene che i corrispettivi dei lavori rientrino nel regime di non imponibilità di cui all’art. 9, n. 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

La questione specifica non riguarda però l’appalto in sé, bensì i compensi spettanti alla Commissione di Accordo Bonario istituita ai sensi dell’art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la definizione delle riserve sul contratto di appalto.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se i compensi corrisposti ai componenti della Commissione di Accordo Bonario debbano essere assoggettati allo stesso regime di non imponibilità IVA previsto per i corrispettivi dell’appalto principale, in quanto prestazioni propedeutiche, funzionali e indispensabili alla chiusura del contratto e all’utilizzo dell’opera.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo il contribuente, la Commissione svolge un’attività espressamente prevista dalla legge, strumentale e imprescindibile per completare l’iter dell’appalto. Senza la sua attività, l’opera resterebbe incompiuta, non potendosi procedere al collaudo tecnico-amministrativo e alla chiusura del contratto. Per sostenere la tesi, l’istante richiama anche la giurisprudenza della Cassazione in materia di progettazione di opere aeroportuali, dove è stato riconosciuto il medesimo regime agevolativo anche ai servizi di progettazione.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo applicabile:

  • art. 9, primo comma, n. 6), DPR 633/1972, che prevede la non imponibilità IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto;
  • art. 3, comma 13, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che estende l’agevolazione anche ai servizi relativi a rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti esistenti;
  • art. 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che considera come ampliamento, ammodernamento e riqualificazione le opere previste dal piano regolatore portuale o dalle relative varianti, realizzate in porti già esistenti;
  • circolare n. 41/E del 21 aprile 2008, che chiarisce la portata della disciplina;
  • risoluzioni n. 176 del 23 novembre 2000, n. 253/E del 14 settembre 2007, n. 118/E del 31 marzo 2008 e n. 247/E del 23 luglio 2002, richiamate per delimitare l’ambito della non imponibilità.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa preliminarmente che il quesito riguarda solo la rilevanza IVA dei compensi della Commissione di Accordo Bonario e non anche l’applicabilità della non imponibilità ai lavori portuali oggetto dell’appalto.

Richiamando il quadro normativo, l’Amministrazione ribadisce che il regime di non imponibilità si applica solo quando le prestazioni:

  • sono rese in un luogo qualificato, come un porto;
  • sono direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti, oppure alla movimentazione di beni o persone e all’assistenza ai mezzi di trasporto;
  • consistono in interventi strutturali su impianti esistenti, funzionali a garantirne funzionamento, manutenzione, rifacimento, completamento, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Viene inoltre richiamato il chiarimento secondo cui la non imponibilità si applica alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale, come l’appaltatore, il subappaltatore o soggetti assimilabili, ma sempre in relazione alla prestazione materiale di manutenzione o intervento sull’impianto.

Nel caso esaminato, invece, la prestazione dei componenti della Commissione di Accordo Bonario, disciplinata dall’art. 240 del d.lgs. 163/2006, ha natura contenziosa e transattiva: serve a formulare una proposta motivata di accordo per la definizione delle riserve e la chiusura della lite tra le parti. Tale attività non è direttamente riferibile al funzionamento o alla manutenzione dell’impianto portuale, né configura un intervento strutturale sull’opera.

L’Agenzia osserva anche, sulla base della documentazione prodotta, che la funzione della Commissione è quella di consentire l’approdo a una soluzione definitiva del contenzioso, e non quella di eseguire prestazioni tecniche inerenti l’opera in senso stretto.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che i compensi corrisposti ai componenti della Commissione di Accordo Bonario sono imponibili ai fini IVA. Di conseguenza, non si applica la non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 6), del DPR 633/1972.

Osservazioni finali

Viene infine precisato che la giurisprudenza della Cassazione richiamata dall’istante riguarda la progettazione di opere aeroportuali, prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell’interpello, e quindi non è utile a sostenere l’estensione del regime agevolativo ai compensi della Commissione di Accordo Bonario.

In sintesi, l’agevolazione IVA prevista per i servizi direttamente connessi al funzionamento e alla manutenzione portuale non si estende alle attività di composizione delle riserve contrattuali svolte dalla Commissione, che restano assoggettate a IVA ordinaria.

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