Risposta n. 423 del 24/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che la società irlandese sia il beneficiario effettivo degli interessi e, in quanto investitore istituzionale estero stabilito in un Paese white list e gestito da soggetto vigilato in altro Paese white list, possa beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5-bis.
Non applicazione della ritenuta sugli interessi di un finanziamento a società italiane ex art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973.
Il quesito
La banca olandese chiede se, a seguito di un accordo di sub-participation su parte del finanziamento, la società irlandese di cartolarizzazione debba essere considerata beneficiario effettivo degli interessi oppure se vada applicato un approccio look-through ai lender; in ogni caso, chiede se la società irlandese possa beneficiare dell’esenzione da ritenuta come investitore istituzionale estero.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’art. 26, comma 5-bis, non consenta un criterio look-through né richiami il concetto di beneficiario effettivo, ma si riferisca ai percettori diretti degli interessi. Poiché la banca olandese resta l’unico percettore diretto degli interessi verso il debitore italiano, il finanziamento continua a godere dell’esenzione e la società italiana può corrispondere gli interessi senza applicare la ritenuta, ferma restando la possibilità di controllo dell’Amministrazione su eventuali elementi non rappresentati o diversi dalla realtà.
Non applicazione della ritenuta sugli interessi di un finanziamento a società italiane ex art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973
L’interpello riguarda la corretta applicazione del regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi corrisposti da una società italiana su un finanziamento a medio-lungo termine. La questione nasce dopo la stipula di un accordo di sub-participation su parte del credito originario, con coinvolgimento di una società di cartolarizzazione irlandese.
Fattispecie
La banca istante è una banca olandese, residente fiscalmente nei Paesi Bassi e appartenente a un gruppo bancario giapponese. In data 23 giugno 2016 ha concesso, in pool con altre banche stabilite in Italia e in altri Paesi UE, un finanziamento a una società italiana, poi incorporata in Beta.
La banca ha annualmente rilasciato alla debitrice una autocertificazione, corredata dal certificato di residenza fiscale olandese, per attestare i requisiti richiesti per l’esenzione dalla ritenuta ex art. 26, comma 5-bis, d.P.R. n. 600/1973. In particolare, ha dichiarato di rispettare la riserva di attività prevista dal TUB e di essere un ente creditizio stabilito in uno Stato membro UE. L’istante precisa che gli altri requisiti soggettivi e oggettivi della norma risultano già soddisfatti e non sono oggetto dell’interpello, compreso il fatto che il finanziamento sia a medio-lungo termine e concesso a un’impresa italiana.
In data 6 agosto 2018, la banca ha comunicato alla società italiana di aver concluso un accordo di sub-participation su una parte della quota del finanziamento con Delta, società di cartolarizzazione fiscalmente residente in Irlanda. Secondo quanto rappresentato, l’attività della società irlandese consiste nell’acquisto e gestione di un portafoglio di asset composto da quote di finanziamenti; i fondi per la sottoscrizione degli asset sono stati forniti da due lender esteri.
La banca afferma che, per effetto della sub-participation, gli interessi ricevuti dalla società italiana sono in parte relativi alla quota di finanziamento “acquisita da Delta”.
Quesito del contribuente
La banca chiede all’Agenzia se, con riferimento agli interessi corrisposti dalla società italiana:
- la società irlandese debba essere qualificata come “beneficiario effettivo” oppure debba essere trattata come soggetto fiscalmente trasparente, con conseguente verifica dei requisiti a livello dei lender secondo un approccio look-through;
- qualora la società irlandese sia considerata beneficiario effettivo, essa possa comunque beneficiare dell’esenzione da ritenuta di cui all’art. 26, comma 5-bis, d.P.R. n. 600/1973 in quanto “investitore istituzionale” gestito da un istituto di credito soggetto a vigilanza regolamentare nel Paese di stabilimento.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo l’istante, la società irlandese sarebbe il beneficiario effettivo degli interessi pagati dalla società italiana per la quota di finanziamento oggetto della sub-participation, con conseguente verifica dei requisiti di esenzione in capo a tale soggetto.
La banca ritiene inoltre che Delta sia qualificabile come investitore istituzionale estero stabilito in un Paese white list, gestito da un soggetto stabilito in un ulteriore Paese white list e sottoposto a vigilanza regolamentare. Per tali ragioni, gli interessi dovrebbero essere esenti da ritenuta ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600/1973, che esclude la ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:
- enti creditizi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea;
- enti di cui all’art. 2, par. 5, nn. 4) - 23), della direttiva 2013/36/UE;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Stati membri UE;
- investitori istituzionali esteri, anche privi di soggettività tributaria, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 239/1996, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono istituiti.
Viene ricordato che la norma è stata introdotta nel 2014 per favorire l’accesso al credito e che, con la modifica del 2016, è stato espressamente precisato che l’esenzione resta subordinata al rispetto della riserva di attività prevista dal TUB per l’erogazione di finanziamenti al pubblico.
L’Agenzia richiama inoltre:
- la risoluzione n. 76/E del 12 agosto 2019, che ha chiarito la necessità del rispetto della normativa bancaria nazionale;
- la circolare n. 23/E del 1° marzo 2002, per la definizione di investitore istituzionale estero;
- le circolari n. 2/E del 15 febbraio 2012 e n. 19/E del 4 giugno 2013, sul tema della vigilanza;
- il decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per la nozione di Paesi white list;
- la risoluzione n. 84/E del 29 settembre 2016, in cui si fa riferimento al percettore diretto degli interessi.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che l’art. 26, comma 5-bis, non si presta a un’interpretazione basata sul concetto di beneficiario effettivo né a un approccio look-through. La disposizione, per come è formulata e per la sua ratio, si rivolge ai soggetti espressamente individuati dalla norma e alle loro caratteristiche soggettive, senza consentire di risalire ai soggetti sottostanti in caso di strutture di interposizione o sub-partecipazione.
La stessa Agenzia sottolinea che il comma 5-bis opera come eccezione al regime di ritenuta del comma 5, che fa riferimento ai “percettori” degli interessi. Anche il confronto con altre norme del medesimo articolo e con altre disposizioni del sistema conferma che, quando il legislatore ha voluto, ha usato espressamente concetti diversi, come quello di “beneficiario effettivo”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, la banca olandese, che ha originariamente erogato il finanziamento nel 2016, rientra tra i soggetti destinatari dell’esenzione e il regime è stato correttamente applicato. Successivamente, con la sub-participation del 2018, la banca continua a percepire gli interessi maturati verso la società italiana, anche se parte di essi viene poi retrocessa alla società irlandese.
Per questo motivo, l’Agenzia ritiene che la banca olandese resti l’unico percettore degli interessi nei confronti della società italiana e che, pertanto, il debitore residente possa continuare a corrispondere i proventi senza applicare la ritenuta ex art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, in virtù dell’esenzione prevista dal comma 5-bis.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia non si concentra sulla qualificazione della società irlandese come beneficiario effettivo ai fini dell’esenzione, ma sulla permanenza in capo alla banca olandese della titolarità del rapporto e della percezione degli interessi verso il debitore italiano. Ne consegue che:
- l’esenzione dalla ritenuta continua ad applicarsi;
- la società italiana non deve operare la ritenuta sugli interessi corrisposti alla banca olandese;
- resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di verificare che i fatti rappresentati siano completi e corrispondano alla realtà, anche al fine di escludere eventuali operazioni elusive o in aggiramento della ratio della norma.
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