Risposta n. 419 del 23/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza non propone una soluzione interpretativa propria. Dalla disciplina richiamata emerge che il corrispettivo pagato con buono pasto va trattato come importo non riscosso nel documento commerciale e che l’IVA diventa esigibile al pagamento/rimborso del buono o, se anteriore, con l’emissione della fattura verso l’emittente.
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per pagamenti misti con buoni pasto
Il quesito
Un esercente di ristorazione chiede se, quando il cliente paga in parte con buono pasto e in parte con contanti o altro mezzo elettronico, sia corretto emettere il documento commerciale per l’intero corrispettivo e poi emettere anche fattura elettronica mensile alla società emittente del buono, liquidando l’IVA una sola volta per evitare duplicazioni, pur in presenza di un possibile disallineamento tra dati trasmessi e IVA dichiarata.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che non vi è duplicazione d’imposta: il documento commerciale deve ricomprendere anche la quota pagata con ticket come corrispettivo non riscosso, mentre la fattura ex art. 21 DPR 633/1972 documenta il successivo incasso verso l’emittente. L’IVA concorre alla liquidazione solo nel momento del pagamento del rimborso del buono, o al più nella data di fattura se precedente, e un eventuale disallineamento tra corrispettivi trasmessi e IVA liquidata non è indice di errore.
Memorizzazione dei corrispettivi e buoni pasto
L’interpello riguarda un esercente che svolge attività di ristorazione con somministrazione in più punti vendita ed è tenuto, dal 1° luglio 2019, alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Il tema specifico è il trattamento, ai fini IVA e dei corrispettivi telematici, dei pagamenti effettuati in parte con buoni pasto e in parte con altre modalità di pagamento.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante è abilitato ad accettare buoni pasto, sia cartacei sia elettronici. Quando il cliente paga solo parzialmente con il buono pasto e per la restante parte in contanti o con pagamento elettronico, l’operatore di cassa emette uno scontrino/documento commerciale che riporta:
- l’importo totale della consumazione;
- l’indicazione della quota relativa all’IVA a debito;
- le diverse modalità di pagamento ricevute.
Tali dati vengono trasmessi all’Agenzia delle entrate nei termini di legge. Inoltre, con cadenza mensile, l’istante emette fattura elettronica riepilogativa nei confronti della società emittente dei buoni pasto, ai sensi dell’art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti.
L’istante evidenzia che, per le medesime operazioni imponibili, vengono quindi emessi due documenti fiscali, entrambi recanti IVA a debito: il documento commerciale al momento della consumazione e la fattura elettronica mensile verso l’emittente. In liquidazione periodica IVA, tuttavia, la quota pagata tramite ticket viene considerata una sola volta, per evitare duplicazioni. Il contribuente teme un’incongruenza tra i dati comunicati e quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate.
Quesito del contribuente
L’istante chiede conferma della correttezza della procedura adottata, e in particolare se sia legittimo:
- documentare la consumazione con il documento commerciale/scontrino fiscale;
- emettere successivamente fattura elettronica verso la società emittente del buono pasto;
- liquidare l’IVA una sola volta sulla quota coperta dal ticket;
- sopportare un eventuale disallineamento tra i corrispettivi trasmessi e l’IVA dichiarata.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che impone la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/1972, tra cui rientrano le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi.
Viene ricordato che l’obbligo decorre:
- dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti;
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018.
Sono richiamate anche le eccezioni previste dalla legge, tra cui la documentazione con fattura e gli esoneri del DM 10 maggio 2019.
L’Agenzia richiama poi il DM 7 giugno 2017, n. 122, sul buono pasto, definito come documento di legittimazione che attribuisce al titolare il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa e all’esercizio convenzionato il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione.
Viene inoltre esclusa l’applicazione del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, poiché i buoni pasto, in quanto buoni-corrispettivo monouso, continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali.
Tra i precedenti richiamati figurano:
- la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019;
- la risoluzione n. 49 del 3 aprile 1996;
- la circolare n. 60 del 10 giugno 1983, punto C), sulla rilevanza dello scontrino anche in caso di pagamento differito;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dal provvedimento prot. n. 99297 del 18 aprile 2019, che disciplina le regole tecniche dei corrispettivi telematici.
Soluzione interpretativa e trattamento del corrispettivo con buono pasto
L’Agenzia chiarisce che il pagamento con buono pasto non modifica le modalità di documentazione del corrispettivo. Nel documento commerciale i corrispettivi non riscossi devono essere comunque inclusi nel totale e il sistema telematico prevede una voce specifica di “non riscosso”.
Le specifiche tecniche richiamate dall’Agenzia prevedono che:
- il valore dei corrispettivi non riscossi confluisca nel DGFE e nei dati trasmessi telematicamente;
- nei “DatiRT” l’ammontare comprenda anche i corrispettivi non riscossi e quelli pagati mediante ticket restaurant;
- nel caso di corrispettivi non riscossi pagati con buoni pasto, il documento commerciale possa riportare, a titolo figurativo, l’aliquota IVA propria della somministrazione di alimenti e bevande;
- tali valori siano inglobati nel complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota.
In sostanza, il documento commerciale fotografa l’operazione al momento della prestazione, anche se parte del corrispettivo non è ancora materialmente incassata.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura verso l’emittente
L’Agenzia precisa che la successiva fattura ex art. 21 del DPR 633/1972, emessa verso la società emittente dei buoni pasto, serve a documentare l’avvenuta prestazione e l’incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi.
Il possibile dubbio di duplicazione dell’IVA viene escluso: la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo, cioè del rimborso del buono pasto, oppure, se anteriore, al momento di emissione della relativa fattura. Di conseguenza, l’imposta deve concorrere alla liquidazione del periodo in cui si verifica tale momento di esigibilità.
L’Agenzia osserva che la procedura descritta non si discosta da quella già esistente prima dei registratori telematici e che il principio richiamato deve essere considerato anche in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’IVA liquidata periodicamente.
Conclusioni operative
In conclusione, l’Agenzia ritiene corretta la logica seguita dall’istante:
- il corrispettivo coperto da buono pasto va comunque incluso nei corrispettivi telematici come importo non riscosso;
- la fattura elettronica verso l’emittente del ticket documenta il successivo incasso;
- l’IVA non va duplicata, perché la sua esigibilità si collega al rimborso del buono o, al massimo, alla fattura se anticipata;
- un eventuale scostamento tra i dati trasmessi e l’IVA liquidata non implica di per sé un errore, purché sia coerente con il momento di esigibilità dell’imposta.
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