Cassazione Civile, Ordinanza n. 19187/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice dipendente di un ente sanitario regionale nel 1999, dichiarato nullo in sede giudiziale e seguito dalla reintegra nel 2006. La lavoratrice ha poi agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita della chance di conseguire un trattamento pensionistico più elevato, assumendo che, per effetto della mancata contribuzione nel periodo intercorso tra licenziamento e reintegra, la sua posizione previdenziale fosse stata pregiudicata. In appello la domanda è stata respinta perché ritenuta, sostanzialmente, una pretesa fondata sul medesimo fatto illecito già dedotto nel giudizio sul licenziamento, dunque non proponibile separatamente senza un interesse oggettivo alla tutela frazionata. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione degli artt. 24 Cost., 113 e 1223 c.p.c., sostenendo che il danno alla posizione pensionistica era emerso solo con la sentenza che aveva escluso l'applicazione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori e reso attuale la lesione; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione di documenti decisivi ai fini della quantificazione del danno; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo che la sostituzione integrale della motivazione in appello avesse determinato soccombenza della controparte o comunque giustificato la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sull'abusivo frazionamento del credito: i danni derivanti dal medesimo fatto generatore, se già apprezzabili al momento del primo giudizio, devono essere azionati unitariamente salvo l'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, che nel caso concreto non è stato riconosciuto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e perché l'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non i singoli mezzi di prova. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la parte soccombente è quella che vede respinta la propria pretesa e che la compensazione delle spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di agire in giudizio, ma la Corte non ne trae una regola decisiva diversa dai principi sull'abusivo frazionamento della pretesa.
art. 113, comma 1, c.p.c.
È evocato per sostenere che la precedente decisione avrebbe reso attuale il pregiudizio, ma la Corte non ritiene che ciò legittimi la proposizione separata della domanda risarcitoria.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la pretesa risarcitoria; la Corte lo coordina con i principi sul danno e sull'unitarietà della domanda quando il pregiudizio derivi dal medesimo fatto costitutivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo e terzo motivo, ma la Corte osserva che le censure non superano il controllo di legittimità sul corretto inquadramento giuridico.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame censurabile riguarda un fatto storico decisivo e non il mancato apprezzamento di singoli mezzi istruttori.
art. 183 c.p.c.
È richiamato dalla giurisprudenza riportata in sentenza come norma che impone al giudice di sollevare la questione dell'interesse alla tutela frazionata se non già dedotta dal convenuto.
art. 101, comma 2, c.p.c.
È richiamato nel principio giurisprudenziale menzionato per garantire il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 18 L. 300/1970
La sua inapplicabilità nel precedente giudizio è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non la considera sufficiente a giustificare un'azione risarcitoria separata.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione non è configurabile come mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove documentali da parte della Cassazione.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza discende dall'esito della lite; la condanna alle spese è coerente con il rigetto del ricorso.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Le domande risarcitorie o creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo e idonee a essere ricomprese nel medesimo ambito di giudicato non possono essere frammentate in più giudizi, salvo che il creditore dimostri un apprezzabile interesse oggettivo alla tutela frazionata.
- Quando il pregiudizio era già conoscibile e apprezzabile al momento del primo giudizio, non può essere qualificato come danno futuro ed eventuale tale da consentire una successiva domanda autonoma sul medesimo fatto generatore.
- Se la questione dell'abusivo frazionamento non è stata dedotta dalla controparte, il giudice che intenda rilevarla d'ufficio deve garantire il contraddittorio, indicando la questione alle parti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli documenti o mezzi di prova.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- La parte soccombente è quella la cui pretesa viene respinta o che resiste a una pretesa accolta; la compensazione delle spese resta, nei limiti di legge, valutazione discrezionale del giudice di merito.
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