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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13319/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per errata applicazione delle norme sul calcolo della pena in continuazione e violazione del divieto di reformatio in pejus. La difesa ha censurato che la Corte territoriale, correggendo un presunto errore materiale del Tribunale, ha operato un aumento della pena sommando in pratica le pene dei reati del presente procedimento a quella della sentenza irrevocabile n.7470/23, senza applicare correttamente le regole di computo (in particolare la riduzione per il rito abbreviato) e senza rispettare il limite dell'intangibilità in pejus del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha provveduto a rideterminare la pena. La Cassazione ha stabilito che la Corte territoriale non aveva applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato sulla pena complessiva relativa ai sei tentativi di furto (mesi 3 e €60), riducendola a mesi 2 e €40; posta in continuazione con la pena irrevocabile preesistente (mesi 4 e €100) ciò ha determinato, per il reato unico continuato risultante, la pena finale di mesi 6 di reclusione ed euro 140 di multa. L'annullamento è quindi pronunciato senza rinvio, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte della Cassazione ai sensi dell'art. 620 lett. l cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in pejus opera quando l'appello è proposto solo dall'imputato: il giudice dell'appello non può aggravare la pena complessiva né i singoli elementi che la compongono; se l'appello dell'imputato è accolto su circostanze o reati concorrenti unificati per continuazione la pena complessiva deve essere corrispondentemente diminuita.

  • art. 620 lett. l cod. proc. pen.

    art. 620 lett. l cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di provvedere alla rideterminazione della pena, quando la correzione riguarda mera operazione di calcolo non richiedente valutazioni di fatto.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo e la determinazione della pena in caso di più reati e la formazione della pena complessiva; la sua applicazione non può violare il limite dell'intangibilità in pejus delle pene già definite con sentenza irrevocabile.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede la diminuzione della pena per il tentativo; la Corte ha considerato l'applicazione di tale riduzione nel calcolo delle singole pene base prima del calcolo di continuazione.

  • Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005 "Morales"

    Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005 (Morales)

    Stabilisce che il divieto di reformatio in pejus riguarda non solo la pena complessiva ma anche i singoli elementi del calcolo (aumenti/diminuzioni sulla pena base e aumento per la continuazione).

  • Sez. U. n. 4460 del 19/01/1994 "Cellerini"

    Sez. U. n. 4460 del 19/01/1994 (Cellerini)

    Fa parte della giurisprudenza di riferimento che sostiene l'estensione del divieto di reformatio in pejus agli elementi costitutivi della pena.

  • Sez. U. n. 5978 del 12/05/1995 "Pellizzoni"

    Sez. U. n. 5978 del 12/05/1995 (Pellizzoni)

    Conferma i principi secondo cui il giudice di appello, se l'appello è proposto solo dall'imputato, non può aggravare la posizione sanzionatoria né rompere i limiti stabiliti a tutela dell'imputato.

  • Sez. U. n. 7682 del 21/06/1986 "Nicolini"

    Sez. U. n. 7682 del 21/06/1986 (Nicolini)

    Affronta la continuazione 'esterna' con reati già giudicati con sentenza irrevocabile, stabilendo che il giudice dell'impugnazione non può infliggere una pena superiore a quella già determinata con la sentenza irrevocabile, per rispetto del principio di intangibilità in pejus del giudicato.

  • Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022

    Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022

    Ribadisce che, nel riconoscimento della continuazione esterna con reati già definiti, il divieto di reformatio in pejus opera anche in relazione alle pene già irrogate per quei reati.

Massime di principio

  • Quando l'appello è proposto solo dall'imputato opera il divieto di reformatio in pejus non solo sulla pena complessiva ma anche sui singoli elementi del calcolo (pena base, aumenti e diminuzioni).
  • Se la continuazione è riconosciuta con reati già definiti da sentenza irrevocabile, il giudice non può determinare per quei reati una pena più grave di quella già stabilita: il giudicato è intangibile in pejus.
  • Le correzioni meramente aritmetiche relative al calcolo della pena (es. applicazione di riduzioni per il rito abbreviato o per il tentativo) possono essere eseguite dalla Cassazione ai sensi dell'art. 620 lett. l, senza rinvio, se non richiedono nuovi accertamenti di fatto.
  • Nel calcolo della pena in continuazione è necessario applicare tutte le riduzioni e aumenti previsti (tentativo, rito abbreviato, riconoscimento della continuazione) in modo coerente e sequenziale: omettere una riduzione già spettante può costituire violazione del divieto di aggravamento in sede di impugnazione.
  • Il giudice d'appello che corregge errori materiali del primo grado non può, nel farlo, superare i limiti imposti dalla tutela del giudicato e dalla normativa sul cumulo/continuazione.

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