Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7919 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto alla cooperativa il diritto al rimborso dell'ICI versata negli anni 2002-2005 su un fabbricato di categoria catastale D/1, ritenuto ruralmente strumentale perché destinato alla lavorazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Il Comune ha sostenuto, tra l'altro, che la ruralità non potesse essere riconosciuta ai fini dell'esenzione in assenza della classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 e che non fosse sufficiente la concreta destinazione agricola dell'immobile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo gli altri. Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali, è decisiva la classificazione catastale: il contribuente deve ottenere l'attribuzione della categoria rurale A/6 o D/10, oppure impugnare il classamento non conforme. Poiché l'immobile era accatastato in categoria D/1 e la cooperativa non aveva ottenuto una diversa classificazione né attivato una procedura catastale idonea, il fabbricato restava soggetto a ICI. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata respinta la domanda della cooperativa contro il diniego di rimborso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 5, comma 2

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale.

    Il presupposto dell'ICI è collegato alla natura di fabbricato del bene; l'esclusione dei fabbricati rurali opera, secondo la Corte, quando la ruralità risulta riconosciuta anche sul piano catastale.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994, come modificato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, convertito dalla L. n. 222 del 2007

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, comprese quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative.

    La norma individua i requisiti sostanziali della ruralità, ma la loro rilevanza ai fini ICI deve risultare attraverso il riconoscimento catastale della categoria o dell'annotazione di ruralità.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'esclusione dall'ICI presuppone un riconoscimento catastale della ruralità, non una mera valutazione incidentale del giudice tributario sulla concreta destinazione agricola.

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011

    È prevista la facoltà di presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10 sulla base di un'autocertificazione dei requisiti di ruralità.

    La procedura consente di regolarizzare catastalmente la ruralità, con effetti retroattivi limitati; nel caso esaminato non era stata utilizzata e comunque non avrebbe coperto i periodi ICI controversi.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214 del 2011

    Le domande di variazione catastale producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.

    La norma conferma la rilevanza delle formalità catastali e degli effetti derivanti dalle domande di variazione o annotazione.

  • D.M. 26 luglio 2012, art. 1

    Ai fabbricati rurali è attribuito il classamento in una delle categorie catastali previste; la sussistenza della ruralità può risultare da una specifica annotazione.

    La ruralità può essere documentata mediante classificazione catastale o annotazione catastale secondo le regole previste.

  • D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013

    Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono effetti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda.

    La normativa ammette una retroattività quinquennale degli adempimenti catastali, insufficiente nel caso concreto rispetto alle annualità 2002-2005.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 2009

    L'immobile iscritto in catasto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI; se iscritto in diversa categoria, il contribuente deve impugnare il classamento.

    La classificazione catastale è considerata elemento decisivo per stabilire l'assoggettabilità o meno all'ICI dei fabbricati rurali.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito.

    La Corte ha cassato la decisione impugnata e ha direttamente respinto la domanda della cooperativa, non essendo necessari nuovi accertamenti.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI sui fabbricati rurali non è normalmente sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per attività agricola: occorre anche che la ruralità risulti dal classamento catastale o da una specifica annotazione.
  • Se un fabbricato con caratteristiche agricole è accatastato in una categoria ordinaria, come D/1, il contribuente che intende ottenere l'esenzione deve contestare tempestivamente il classamento e chiedere il riconoscimento catastale della ruralità.
  • Nel giudizio volto al rimborso dell'imposta, il giudice tributario non può di regola riconoscere incidentalmente la ruralità sulla sola base della destinazione effettiva dell'immobile, se manca il corrispondente riconoscimento catastale.
  • Le procedure di variazione o annotazione catastale possono produrre effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dalla legge applicabile e non consentono automaticamente di coprire annualità anteriori.
  • In presenza di immobili strumentali di cooperative agricole, la destinazione alla trasformazione o lavorazione dei prodotti dei soci può integrare un requisito sostanziale di ruralità, ma non supera da sola l'ostacolo di un classamento catastale non rurale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.