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Sentenza

Sentenza n. 1760/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione conclusiva negativa del SUAP di Camerota, adottata dopo la conferenza di servizi, e presupposto nulla osta negativo dell’Ente Parco, relativi alla realizzazione di un fabbricato agricolo in località Guardiola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di un’azienda agricola ha impugnato il nuovo diniego alla realizzazione di un fabbricato agricolo in località Guardiola, adottato dal SUAP sulla base del nulla osta negativo dell’Ente Parco. Un precedente diniego dell’Ente Parco era stato annullato dal TAR con sentenza n. 1968/2025 per difetto di istruttoria e motivazione. Il ricorrente ha dedotto: violazione del giudicato, per sostanziale reiterazione del diniego annullato; erronea applicazione dell’art. 8 delle NTA del Piano del Parco; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti circa la conformazione dei luoghi; mancata considerazione delle esigenze e del piano di sviluppo dell’azienda agricola; violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e del principio del “one shot temperato”. L’Ente Parco ha sostenuto che il nuovo provvedimento era stato preceduto da sopralluogo e rinnovata valutazione tecnica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a pagare all’Ente Parco 1.500 euro, oltre accessori di legge se dovuti. Ha escluso la violazione del giudicato: la sentenza n. 1968/2025 aveva imposto la riedizione del potere per carenze istruttorie e motivazionali, senza riconoscere la spettanza del nulla osta né consumare il potere amministrativo; era quindi possibile un nuovo diniego, purché basato su un’istruttoria e una motivazione adeguate. Nel caso concreto l’Ente Parco aveva svolto un sopralluogo e rivalutato morfologia e caratteristiche dell’intervento. Ha respinto le censure di difetto di istruttoria e travisamento: l’area presenta un’acclività di circa il 42% e l’opera richiederebbe sbancamenti e movimenti di terra rilevanti, con significativa alterazione dell’orografia; le contestazioni del consulente di parte non dimostravano manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento o evidente inattendibilità tecnica, né autorizzavano il giudice a sostituire la valutazione dell’autorità competente. Ha ritenuto infondate anche le doglianze sull’art. 8 delle NTA e sulla mancata considerazione del piano aziendale, poiché il diniego era autonomamente fondato sull’incompatibilità morfologica e paesaggistica dell’opera. Ha infine escluso la violazione dell’art. 10-bis e del principio del “one shot temperato”: l’amministrazione aveva approfondito criticità già emerse, senza introdurre elementi del tutto nuovi ed estranei al quadro valutativo precedente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026, sentiti i difensori delle parti costituite, il Collegio, rilevata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e dato alle parti avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.

    La disposizione consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver avvisato le parti e aver constatato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Determinazione di negativa conclusione del procedimento di conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.

    La disposizione è richiamata quale base procedimentale della conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona conclusa con determinazione negativa.

  • art. 8 NTA del Piano del Parco

    La motivazione del diniego non si fonda infatti esclusivamente sull’inquadramento normativo dell’intervento, ma trova autonomo e sufficiente fondamento nell’accertata incompatibilità dell’opera con le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche del sito, derivante dall’entità degli sbancamenti necessari e dall’alterazione del naturale assetto dei luoghi.

    La contestazione relativa all’art. 8 delle NTA non è decisiva quando il diniego poggia su un’autonoma ragione tecnica sufficiente, costituita dall’incompatibilità dell’opera con le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche del sito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Infine, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 né del principio del c.d. “one shot temperato”, posto che l’Amministrazione si è limitata a sviluppare e approfondire, all’esito della rinnovata istruttoria imposta dalla precedente sentenza di annullamento, aspetti direttamente connessi alle criticità già emerse nel procedimento, senza introdurre elementi del tutto nuovi ed estranei al precedente quadro valutativo.

    La rinnovazione dell’istruttoria dopo l’annullamento non comporta, nel caso esaminato, violazione dell’art. 10-bis quando l’amministrazione approfondisce criticità già emerse senza introdurre elementi del tutto nuovi ed estranei al quadro valutativo precedente.

Massime di principio

  • L’annullamento di un diniego per difetto di istruttoria o motivazione non attribuisce di per sé al privato il bene della vita richiesto e non consuma il potere amministrativo: l’amministrazione può adottare una nuova determinazione sfavorevole se svolge un’istruttoria rinnovata e adeguata e fornisce una motivazione congrua.
  • Le valutazioni tecniche degli enti preposti alla tutela paesaggistica e ambientale sono sindacabili dal giudice amministrativo per manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento o evidente inattendibilità tecnica; il sindacato non può risolversi nella sostituzione della valutazione dell’autorità con quella prospettata dal privato.
  • Quando il diniego è sorretto da una ragione autonoma, sufficiente e non superata dalle censure, le contestazioni rivolte ad altre ragioni o all’inquadramento normativo dell’intervento non sono idonee a determinare l’annullamento.
  • Nella riedizione del potere successiva a una sentenza di annullamento, l’approfondimento di criticità già emerse, senza introduzione di elementi del tutto nuovi ed estranei al precedente quadro valutativo, non viola, secondo la decisione, l’art. 10-bis l. 241/1990 né il principio del “one shot temperato”.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraConferenza di serviziPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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