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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08292/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa all’imposta di registro dovuta su un atto giudiziario, cartella fondata su un avviso di liquidazione presupposto. In primo grado l’opposizione era stata accolta perché il giudice aveva ritenuto non provata la notificazione dell’atto presupposto, anche in ragione della produzione tardiva della documentazione attestante la notifica. In appello, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo tempestivamente producibile in appello la documentazione sulla notificazione dell’avviso presupposto e reputando rituale tale notificazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la produzione documentale dell’Ufficio fosse inutilizzabile perché tardiva in primo grado e non rientrante tra i documenti nuovi ammissibili in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notificazione dell’avviso di liquidazione presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per i giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 220/2023, continua ad applicarsi la previgente disciplina dell’art. 58 d.lgs. 546/1992; in tale regime, nel processo tributario è consentita la produzione in appello di nuovi documenti anche se già esistenti al momento del primo grado e anche se prodotti tardivamente in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al giudicato. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la sentenza di appello conteneva una motivazione espressa sulla regolarità della notificazione dell’avviso di liquidazione, sicché non vi era omessa pronuncia ma, al più, rigetto implicito dell’eccezione del contribuente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato evocato come parametro del sindacato di legittimità per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua violazione perché il giudice di appello si è pronunciato, con motivazione non apparente, sulla ritualità della notificazione dell’atto presupposto.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come termine perentorio di produzione documentale in primo grado; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo invece rilevante la disciplina dell’art. 58 nel testo previgente.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel testo previgente alle modifiche del d.lgs. 220/2023 consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche se già esistenti o prodotti tardivamente in primo grado.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023

    La Corte, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, ne ha dato interpretazione costituzionalmente orientata: la nuova disciplina dell’art. 58 si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del decreto.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    I fascicoli di parte restano inseriti definitivamente nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato, con conseguente acquisizione della documentazione in essi contenuta nel giudizio di impugnazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto, in caso di soccombenza del ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012

    Cita la modifica dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 che prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Corte cost. n. 36/2025

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina transitoria del d.lgs. 220/2023 nella parte in cui ancorava l’applicazione della nuova regola ai giudizi instaurati in secondo grado anziché ai giudizi di appello con primo grado instaurato dopo l’entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, nel regime previgente dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile anche quando i documenti siano già esistenti al momento del primo grado e siano stati prodotti tardivamente in quella sede.
  • La tardiva produzione documentale in primo grado non ne impedisce l’utilizzo in appello, poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al giudicato e la documentazione in essi contenuta si considera ritualmente acquisita nel giudizio di impugnazione.
  • Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sull’appello tributario introdotta dal d.lgs. 220/2023, il discrimine temporale va individuato nella data di instaurazione del giudizio di primo grado, non nella data di proposizione del ricorso per cassazione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di appello affronta espressamente la questione, anche in termini di rigetto implicito, purché sia individuabile il percorso argomentativo sulla ritualità della notificazione dell’atto presupposto.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; se il ragionamento è esposto e intellegibile, la censura per nullità della sentenza non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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