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Sentenza

Sentenza del 22/05/2017 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IRES - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Agevolazione ex art. 1, legge n. 414/1997 - Ambito di applicazione - Determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario - Sussistenza - Redditi derivanti da immobili strumentali - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione ai redditi derivanti da immobili strumentali, confermando che essa è limitata ai redditi immobiliari determinati secondo il criterio fondiario. La domanda del contribuente è stata quindi respinta, in conformità ai precedenti della Corte di cassazione nn. 12466/2015 e 25568/2015.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'ambito di applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il ricorrente pretendeva di applicarla ai redditi derivanti da immobili strumentali nell'ambito del reddito d'impresa. La Corte ha chiarito che il beneficio opera esclusivamente quando il reddito immobiliare è determinato secondo il criterio del reddito fondiario. In tale ipotesi, infatti, i costi sostenuti non sono dedotti come componenti negativi e l'agevolazione serve a compensare un onere effettivamente rimasto a carico del contribuente. Per gli immobili strumentali, invece, il reddito deriva dalla differenza tra ricavi e costi, con deduzione dei costi dall'imponibile; riconoscere anche l'agevolazione comporterebbe una duplicazione del beneficio.

Norme richiamate

  • Art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

    L'agevolazione si applica soltanto ai redditi immobiliari determinati secondo il criterio del reddito fondiario e non ai redditi derivanti da immobili strumentali i cui costi siano già deducibili nella determinazione del reddito d'impresa.

  • Principio affermato dalla Corte di cassazione, sentenze nn. 12466/2015 e 25568/2015

    L'estensione dell'agevolazione agli immobili strumentali determinerebbe una duplicazione della deduzione e una locupletazione indebita, non collegata a un costo effettivamente rimasto a carico dell'imprenditore.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali devono essere applicate secondo il loro specifico presupposto normativo e non possono essere estese a fattispecie diverse per analogia.
  • Quando un costo è già deducibile nella determinazione del reddito d'impresa, non è normalmente possibile ottenere un ulteriore beneficio fiscale riferito al medesimo onere, salvo espressa previsione di legge.
  • Per verificare l'applicabilità di un'agevolazione immobiliare occorre distinguere tra reddito determinato secondo il criterio fondiario e reddito derivante da immobili strumentali inserito nel reddito d'impresa.
  • Il beneficio è giustificato solo se il contribuente sostiene effettivamente un costo non già riconosciuto fiscalmente; in caso contrario, l'agevolazione può essere considerata una duplicazione della deduzione.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare preliminarmente la natura dell'immobile, il metodo di determinazione del reddito e se i costi siano già stati portati in deduzione dall'imponibile.

Testo integrale

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