Direttiva 2004/11
Direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/11/CE modifica la direttiva 92/24/CEE sui dispositivi di limitazione della velocità montati su talune categorie di veicoli a motore. L’intervento estende e chiarisce l’ambito applicativo, allineandolo alle categorie di veicoli interessate dalla disciplina sui limitatori di velocità, e mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, la sicurezza stradale e la riduzione di inquinamento e consumo di carburante. Sono inoltre fissate date precise per il recepimento e per l’applicazione delle nuove regole di non diniego e di divieto nei confronti dei prodotti conformi o non conformi.
Modifica la direttiva 92/24/CEE ampliando e precisando l’ambito dei dispositivi di limitazione della velocità per talune categorie di veicoli a motore e fissando regole di applicazione e recepimento.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3, secondo la direttiva 70/156/CEE, destinati a circolare su strada, con almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Riguarda i dispositivi di limitazione della velocità e i sistemi analoghi, compresi i sistemi montati di serie e integrati in fase di progettazione, che devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi. Sono interessati gli Stati membri per quanto concerne omologazione CE, omologazione nazionale, immatricolazione, vendita, messa in circolazione e uso di tali veicoli e dispositivi. La direttiva è una modifica della direttiva 92/24/CEE e si coordina con la direttiva 70/156/CEE e con la direttiva 92/6/CEE.
Direttiva 2004/11/CE: dispositivi di limitazione della velocità per talune categorie di veicoli a motore
La direttiva interviene sulla direttiva 92/24/CEE nell’ambito della procedura di omologazione comunitaria dei veicoli, richiamando anche la direttiva 70/156/CEE per le definizioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. Il legislatore unionale motiva l’intervento con esigenze di buon funzionamento del mercato interno, sicurezza stradale e contenimento di inquinamento atmosferico e consumo di carburante.
Obiettivi e razionale della modifica
La modifica nasce dall’esigenza di allineare la disciplina tecnica sui limitatori di velocità all’evoluzione parallela della direttiva 92/6/CEE, estesa anche ad autoveicoli più leggeri delle categorie M2 e N2. Per coerenza del quadro normativo, viene quindi ampliato e chiarito l’ambito della direttiva 92/24/CEE, così da coprire le stesse categorie di veicoli interessate dall’obbligo o dall’uso dei limitatori.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva, tramite la modifica dell’articolo 1 della direttiva 92/24/CEE, definisce come veicoli interessati i veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3, secondo l’allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinati a circolare su strada, con almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.
Rientrano nell’ambito anche:
- i dispositivi di limitazione della velocità destinati ai veicoli rientranti nella direttiva;
- i sistemi di limitazione della velocità massima montati di serie e integrati originariamente in fase di progettazione del veicolo, che devono rispettare gli stessi requisiti dei dispositivi.
Contenuto tecnico della disciplina
L’allegato I, punto 1.1, terzo comma, viene riscritto per precisare la funzione della direttiva: limitare a un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 e N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3.
Effetti per gli Stati membri: mutuo riconoscimento e divieti
Dal 17 novembre 2004 gli Stati membri non possono rifiutare, per ragioni attinenti ai dispositivi di limitazione della velocità o ai sistemi analoghi:
- l’omologazione CE o nazionale di un veicolo, di un dispositivo o di un sistema montato sul veicolo;
- l’immatricolazione;
- la vendita o la messa in circolazione del veicolo;
- la vendita o l’uso del dispositivo o del sistema montato sul veicolo, quando vi sia conformità alla direttiva 92/24/CEE.
Dal 1° gennaio 2005 opera il divieto opposto per i prodotti non conformi: gli Stati membri devono rifiutare l’immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione o l’uso dei veicoli e dei dispositivi o sistemi montati sui veicoli non conformi.
Recepimento nazionale e obblighi procedurali
La direttiva richiede agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 17 novembre 2004 le disposizioni interne necessarie e di applicarle dal 18 novembre 2004. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale; la tecnica di rinvio è lasciata alla scelta degli Stati membri.
È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il risultato prescritto lasciando alla disciplina nazionale la scelta di forma e mezzi entro i termini indicati.
Disposizioni principali
Modifica delle definizioni e dell’ambito materiale
L’articolo 1 sostituisce la definizione di "veicolo" e di "dispositivo di limitazione della velocità" nella direttiva 92/24/CEE. Vengono ricompresi i veicoli M2, M3, N2 e N3, con almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Si chiarisce che anche i sistemi di limitazione della velocità massima montati di serie e integrati nella progettazione del veicolo devono rispettare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità.
Finalità della disciplina tecnica
È modificato anche l’allegato I, punto 1.1, terzo comma, precisando che la direttiva è intesa a limitare a un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 e N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3.
Divieto di restrizioni per i prodotti conformi
Dal 17 novembre 2004 gli Stati membri non possono, per motivi relativi ai dispositivi di limitazione della velocità o ai sistemi analoghi, rifiutare l’omologazione CE o nazionale di un veicolo, di un dispositivo o di un sistema montato sul veicolo, né vietare l’immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione o l’uso, se conformi alla direttiva 92/24/CEE.
Obbligo di restrizione per i prodotti non conformi
Dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri devono rifiutare l’immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione o l’uso dei veicoli e dei dispositivi o sistemi montati sui veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 17 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 18 novembre 2004. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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