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Direttiva 2004/12

Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo

Normativa europea32004L0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/12/CE modifica in modo significativo la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, precisando la definizione di imballaggio e aggiornando gli obiettivi europei di recupero e riciclaggio. Introduce ulteriori misure di prevenzione, rafforza gli obblighi di informazione e identificazione dei materiali e disciplina forme di attuazione flessibili, incluse le intese con i settori economici. Prevede inoltre termini di recepimento al 18 agosto 2005 e diversi obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 31 dicembre 2008, con talune deroghe temporanee per specifici Stati membri.

Modifica della direttiva 94/62/CE per precisare la nozione di imballaggio e rafforzare gli obiettivi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio nell'Unione europea, incidendo sugli Stati membri quanto all'adozione di misure di prevenzione, raccolta, recupero e riciclaggio, nonché sui sistemi di identificazione dei materiali e sulle banche dati/statistiche. Rileva per operatori economici della filiera degli imballaggi, autorità competenti e, indirettamente, consumatori; prevede inoltre regimi transitori o deroghe per taluni Stati membri (in particolare Grecia, Irlanda, Portogallo e, per deroghe più ampie agli obiettivi, alcuni Stati aderenti citati nei considerando).

Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

La direttiva 2004/12/CE interviene sulla direttiva 94/62/CE per rafforzare il quadro europeo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il testo mira a chiarire la nozione di imballaggio, a innalzare e precisare gli obiettivi di prevenzione, recupero e riciclaggio, e a garantire una maggiore coerenza con il mercato interno e con le valutazioni ambientali e costi-benefici richiamate nei considerando.

Finalità e contesto normativo

La modifica nasce dall'esigenza, evidenziata nei considerando, di definire con maggiore precisione il concetto di imballaggio, promuovere tecniche di riciclaggio innovative e sostenibili e tenere conto delle differenze tra materiali e Stati membri nella fissazione degli obiettivi. Viene inoltre sottolineata la necessità di ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio, di assicurare sistemi di restituzione e raccolta aperti e non discriminatori e di disporre di dati annuali armonizzati per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La direttiva si inserisce nel regime degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio disciplinato dalla direttiva 94/62/CE. Gli obblighi principali gravano sugli Stati membri, che devono adottare misure normative e amministrative per prevenzione, recupero, riciclaggio, identificazione dei materiali, informazione al pubblico e sistemi di controllo. La disciplina incide anche sugli operatori economici della filiera, in particolare produttori, distributori e soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, oltre che sulle autorità competenti chiamate a implementare o a vigilare sugli accordi di settore.

Definizione di imballaggio e allegato illustrativo

L'articolo 1, punto 1, modifica l'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE introducendo criteri interpretativi aggiuntivi per stabilire quando un bene deve essere considerato imballaggio. Sono rilevanti tre criteri principali: l'inclusione di articoli che svolgono funzione di imballaggio anche se hanno ulteriori funzioni; la qualificazione come imballaggio degli articoli progettati per essere riempiti nel punto vendita; e la considerazione dei componenti/accessori integrati o fissati al prodotto come parti dell'imballaggio quando svolgono funzioni di imballaggio.

L'allegato I viene sostituito con un elenco di esempi illustrativi, utile per l'applicazione dei criteri. Tra gli esempi espressamente richiamati figurano, tra gli articoli considerati imballaggio, le scatole per dolci e l'involucro che ricopre la custodia di un CD; tra quelli non considerati imballaggio, i vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa e le cassette di attrezzi. La Commissione può riesaminare e, se necessario, rivedere gli esempi, dando priorità a specifiche categorie di articoli.

Prevenzione dei rifiuti di imballaggio

L'articolo 4 è riscritto per imporre agli Stati membri l'adozione di ulteriori misure preventive, oltre a quelle già previste dall'articolo 9. Tali misure possono assumere la forma di programmi nazionali, progetti di responsabilità del produttore o iniziative analoghe, eventualmente elaborate previa consultazione con gli operatori economici. Devono comunque essere coerenti con le finalità generali della direttiva.

La Commissione deve contribuire alla prevenzione promuovendo norme europee adeguate e può presentare proposte per rafforzare e integrare l'applicazione delle norme essenziali, assicurando che nuovi imballaggi siano commercializzati solo se il produttore abbia adottato le misure necessarie a minimizzarne l'impatto ambientale senza pregiudicarne la funzione essenziale.

Obiettivi di recupero e riciclaggio

L'articolo 6 contiene il cuore quantitativo della riforma. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conseguire, su tutto il proprio territorio, obiettivi di recupero e riciclaggio progressivi. Il testo fissa in particolare, entro il 31 dicembre 2008:

  • almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio da recuperare o incenerire in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
  • almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio da riciclare;
  • obiettivi minimi di riciclaggio per materiali specifici: 60% vetro, 60% carta e cartone, 50% metalli, 22,5% plastica e 15% legno.

Per la plastica, l'obiettivo vale tenendo conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica. Inoltre, i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità possono essere conteggiati solo se vi siano prove tangibili che il recupero o riciclaggio è stato effettuato con modalità sostanzialmente equivalenti alla normativa comunitaria.

Recupero energetico, riciclo e obiettivi futuri

La direttiva non impone un primato assoluto del riciclaggio in ogni situazione. Gli Stati membri devono infatti incoraggiare, ove opportuno, il recupero energetico quando esso sia preferibile al riciclaggio per motivi ambientali o di rapporto costi-benefici. Devono inoltre favorire l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati nella fabbricazione di nuovi imballaggi e altri prodotti, intervenendo sulle condizioni di mercato e sulle norme che ostacolano tale uso.

Sul piano programmatico, entro il 31 dicembre 2007 il Parlamento europeo e il Consiglio devono fissare gli obiettivi per la terza fase quinquennale 2009-2014, sulla base dell'esperienza maturata negli Stati membri e delle risultanze scientifiche, incluse valutazioni del ciclo di vita e analisi costi-benefici. La procedura va poi ripetuta ogni cinque anni.

Informazione, trasparenza e reporting

Gli Stati membri devono pubblicare le misure e gli obiettivi adottati e promuovere campagne di informazione rivolte al pubblico generale e agli operatori economici. L'articolo 13 è inoltre integrato con un espresso obbligo di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori.

La Commissione deve presentare, quanto prima possibile e comunque entro il 30 giugno 2005, una relazione sull'attuazione della direttiva e sul suo impatto ambientale e sul mercato interno. La relazione deve considerare, tra l'altro, l'efficacia dei requisiti essenziali, ulteriori misure di prevenzione, un eventuale indicatore ambientale degli imballaggi, piani di prevenzione, riutilizzo, responsabilità del produttore e riduzione dei metalli pesanti e di altre sostanze pericolose entro il 2010. Se del caso, la relazione deve essere corredata da proposte di revisione.

Deroghe e flessibilità per alcuni Stati membri

La direttiva riconosce la particolare situazione di Grecia, Irlanda e Portogallo. Tali Stati possono fissare obiettivi inferiori per alcune scadenze iniziali, purché raggiungano almeno il 25% di recupero o incenerimento con recupero di energia entro il 30 giugno 2001, rinviare il conseguimento di taluni obiettivi fino al 31 dicembre 2005 e, per altri obiettivi, fino a una data scelta non oltre il 31 dicembre 2012.

Nei considerando viene inoltre richiamata la possibilità di ulteriori deroghe temporanee per alcuni Stati aderenti, in linea di principio non oltre il 2012, 2013, 2014 o 2015 a seconda del Paese, secondo un'intesa da formalizzare con apposita procedura giuridica prima della scadenza del termine di trasposizione.

Identificazione dei materiali, banche dati e adeguamento tecnico

L'articolo 8, paragrafo 2, impone che l'imballaggio indichi la natura del materiale o dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE, per agevolare raccolta, reimpiego e recupero, incluso il riciclaggio. L'articolo 19 affida alla procedura di comitato l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del sistema di identificazione, dei formati delle banche dati e degli esempi illustrativi della definizione di imballaggio.

L'articolo 20 attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure tecniche per superare difficoltà applicative, con particolare attenzione ai materiali inerti commercializzati in quantità molto limitate nell'Unione europea, agli imballaggi di base per materiali medici e prodotti farmaceutici, nonché agli imballaggi di piccole dimensioni e di lusso.

Procedura di comitato e accordi con i settori economici

L'articolo 21 sostituito disciplina la procedura di comitato: la Commissione è assistita da un comitato e, nei casi di rinvio al paragrafo 2, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della medesima decisione.

L'articolo 22, paragrafo 3 bis, consente agli Stati membri di recepire le disposizioni dell'articolo 7 mediante accordi tra autorità competenti e settori economici interessati, purché gli accordi siano vincolanti, fissino obiettivi e scadenze, siano pubblicati e comunicati alla Commissione, prevedano controllo periodico dei risultati e siano accompagnati, in caso di inosservanza, da misure legislative, regolamentari o amministrative.

Recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 18 agosto 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Dichiarazione istituzionale allegata

Il testo contiene anche una dichiarazione congiunta del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo. Le istituzioni prendono atto dell'interpretazione della Corte di giustizia sulla nozione di recupero nelle cause C-458/00, C-228/00 e C-116/01 e dichiarano l'intenzione di riesaminare la questione al più presto. La Commissione si impegna a presentare eventuali modifiche della normativa pertinente, mentre Consiglio e Parlamento si impegnano a trattare rapidamente le proposte, ferma restando ogni futura revisione nel quadro della strategia tematica sui rifiuti e della normativa orizzontale di settore.

Disposizioni principali

Precisazione della nozione di imballaggio

L'articolo 1, punto 1, integra l'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE con criteri interpretativi aggiuntivi per qualificare un bene come imballaggio. Sono inclusi, tra gli altri, articoli che svolgono funzione di imballaggio anche se hanno altre funzioni, articoli progettati per essere riempiti nel punto vendita e componenti/accessori integrati o direttamente fissati al prodotto. L'allegato I è sostituito con esempi illustrativi; la Commissione può riesaminare e, se necessario, rivedere tali esempi secondo la procedura di comitato, con priorità per CD/videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio.

Prevenzione dei rifiuti di imballaggio

L'articolo 4 è sostituito imponendo agli Stati membri di adottare, oltre alle misure di prevenzione già previste dall'articolo 9, ulteriori misure preventive, che possono consistere in programmi nazionali, progetti di responsabilità del produttore o azioni analoghe. La Commissione deve promuovere la prevenzione incoraggiando norme europee e può presentare proposte per rafforzare le norme essenziali e assicurare che i nuovi imballaggi siano commercializzati solo se il produttore ha adottato misure per minimizzare l'impatto ambientale senza compromettere le funzioni essenziali.

Obiettivi di recupero e riciclaggio

L'articolo 6 è sostituito con obiettivi quantitativi vincolanti per gli Stati membri: entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o incenerito in impianti con recupero di energia; almeno il 55% e fino all'80% deve essere riciclato; e specifici minimi di riciclaggio sono fissati per vetro (60%), carta e cartone (60%), metalli (50%), plastica (22,5%, limitatamente al materiale riciclato come plastica) e legno (15%). Sono previste regole per includere i rifiuti esportati solo in presenza di prove di recupero/riciclaggio equivalenti alla normativa UE.

Recupero energetico, uso di materiali riciclati e nuove fasi obiettivo

Gli Stati membri devono incoraggiare, ove opportuno, il recupero energetico quando preferibile al riciclaggio per ragioni ambientali o costi-benefici, nonché l'uso di materiali ricavati da rifiuti di imballaggio riciclati. Entro il 31 dicembre 2007, Parlamento e Consiglio devono fissare gli obiettivi per la terza fase quinquennale (2009-2014), con successiva ripetizione del processo ogni cinque anni.

Informazione pubblica, reporting e relazione della Commissione

Gli Stati membri devono pubblicare misure e obiettivi e promuovere campagne di informazione al pubblico e agli operatori economici. La Commissione deve presentare al più tardi il 30 giugno 2005 una relazione sull'attuazione della direttiva, sul suo impatto ambientale e sul mercato interno, includendo temi come requisiti essenziali, prevenzione, indicatori ambientali, piani di prevenzione, riutilizzo, responsabilità del produttore e metalli pesanti, con eventuali proposte di revisione.

Deroghe e proroghe per specifici Stati membri

Sono previste deroghe temporanee per Grecia, Irlanda e Portogallo, che possono fissare obiettivi inferiori o rinviare il conseguimento di alcuni obiettivi fino al 31 dicembre 2005 o, per altri obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed e), fino a una data non oltre il 31 dicembre 2012. Nei considerando è inoltre richiamata la possibilità di ulteriori deroghe temporanee per alcuni Stati aderenti, in linea di principio non oltre il 2012, 2013, 2014 o 2015 a seconda dello Stato.

Identificazione dei materiali e sistemi tecnici di attuazione

L'articolo 8, paragrafo 2, impone che l'imballaggio indichi la natura del materiale o dei materiali usati, secondo la decisione 97/129/CE, per facilitare raccolta, reimpiego e riciclaggio. L'articolo 19 aggiorna il sistema di identificazione, i formati delle banche dati e gli esempi illustrativi dell'allegato I mediante procedura di comitato, mentre l'articolo 20 attribuisce alla Commissione il potere di stabilire misure tecniche per risolvere difficoltà applicative, in particolare per materiali inerti in quantità molto limitate e per specifiche tipologie di imballaggio.

Campagne di sensibilizzazione e accordi con gli operatori

L'articolo 13 è integrato con l'obbligo per gli Stati membri di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori. L'articolo 22, paragrafo 3 bis, consente di recepire le disposizioni dell'articolo 7 mediante accordi tra autorità competenti e settori economici, purché tali accordi siano vincolanti, fissino obiettivi e scadenze, siano pubblicati e comunicati alla Commissione, prevedano monitoraggio e controllo dei risultati e siano sostituiti da misure legislative, regolamentari o amministrative in caso di inadempimento.

Procedura di comitato e recepimento

L'articolo 21 rinvia alla procedura di comitato della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per l'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro il 18 agosto 2005 e informare immediatamente la Commissione; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

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