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direttiva

Direttiva 2004/9

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sull’ispezione e sulla verifica della buona pratica di laboratorio per le prove non cliniche dei prodotti chimici. Il suo obiettivo è assicurare che i dati sperimentali prodotti in uno Stato membro siano riconoscibili e accettabili negli altri Stati membri grazie a un sistema armonizzato di controlli, ispezioni e verifiche. Essa impone agli Stati membri di designare autorità competenti, effettuare controlli secondo orientamenti tecnici comuni e trasmettere relazioni annuali alla Commissione. Il testo non regola la valutazione scientifica dei risultati, ma la conformità procedurale alla BPL.

Disciplina l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) per le prove non cliniche sui prodotti chimici, al fine di garantire il reciproco riconoscimento dei dati sperimentali tra Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica all’ispezione e alla verifica delle procedure organizzative e delle condizioni con cui sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio per prove non cliniche effettuate ai fini regolamentari su tutti i prodotti chimici, inclusi cosmetici, prodotti chimici industriali, medicinali, additivi alimentari, additivi per mangimistica e antiparassitari. Riguarda i laboratori sperimentali situati nel territorio degli Stati membri che dichiarano di seguire la BPL, e le autorità nazionali incaricate del controllo; non concerne l’interpretazione né la valutazione dei risultati sperimentali. La direttiva è un atto di armonizzazione tecnica e lascia agli Stati membri la scelta di forme e mezzi, nel rispetto dell’obbligo di recepimento.

Direttiva 2004/9/CE sull’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)

La direttiva codifica la disciplina comunitaria relativa al controllo della conformità alla buona pratica di laboratorio per le prove non cliniche sui prodotti chimici. La finalità è favorire il reciproco riconoscimento dei dati sperimentali tra Stati membri, riducendo duplicazioni di prove e garantendo standard comuni di qualità, tracciabilità e affidabilità dei risultati.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva si colloca nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni in materia di prodotti chimici e richiama, tra l’altro, la direttiva 2004/10/CE sui principi di BPL. Nei considerando emerge l’esigenza di evitare sprechi di risorse e, soprattutto, di limitare la ripetizione delle prove, anche in relazione alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda l’ispezione e la verifica delle procedure organizzative e delle condizioni nelle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio per prove non cliniche effettuate ai fini regolamentari. L’ambito materiale copre gli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente di tutti i prodotti chimici, con esempi espressi quali cosmetici, prodotti chimici industriali, prodotti medicinali, additivi alimentari, additivi per mangimistica e antiparassitari.

La direttiva si applica ai laboratori sperimentali situati nel territorio degli Stati membri che affermino di seguire la BPL. Rimane invece esclusa l’interpretazione e la valutazione dei risultati sperimentali, che non sono oggetto della presente disciplina.

Obblighi degli Stati membri: verifica, ispezione e autorità competenti

Gli Stati membri devono verificare, secondo la procedura prevista dall’articolo 3, la conformità alla BPL dei laboratori che operano sul loro territorio e che si presentano come conformi. A tal fine devono designare le autorità incaricate dell’ispezione dei laboratori e della verifica delle ricerche.

Le autorità designate devono svolgere controlli e verifiche secondo gli orientamenti tecnici contenuti nell’allegato I, che costituisce il cuore operativo della direttiva e dettaglia criteri su amministrazione, riservatezza, personale, programmi di conformità, ispezioni dei centri di saggio, revisione degli studi e azioni successive alle ispezioni.

Dichiarazione di conformità alla BPL

Se l’ispezione e la verifica hanno esito soddisfacente, lo Stato membro può avallare la dichiarazione di conformità del laboratorio e delle prove eseguite ai principi di BPL. La formula prevista è espressamente standardizzata: "Dichiarazione di conformità alla BPL ai sensi della direttiva 2004/9/CE, il ... (data)".

Relazione annuale e riservatezza

Gli Stati membri devono redigere ogni anno una relazione sull’applicazione della BPL nel proprio territorio. La relazione deve contenere:

  • l’elenco dei laboratori ispezionati,
  • la data dell’ispezione,
  • un breve riepilogo delle conclusioni delle ispezioni.

La relazione deve essere trasmessa alla Commissione ogni anno non oltre il 31 marzo. La Commissione la inoltra al comitato istituito dall’articolo 7 e può richiedere informazioni supplementari. La direttiva pone anche specifiche garanzie di riservatezza per le informazioni commerciali sensibili e per le altre informazioni riservate ottenute nell’attività di verifica. Non sono invece riservati i nomi dei laboratori ispezionati, la loro conformità alla BPL e le date delle ispezioni o delle verifiche.

Effetti delle ispezioni negli altri Stati membri e gestione dei conflitti

In linea di principio, i risultati delle ispezioni e delle verifiche effettuate da uno Stato membro sulla conformità alla BPL sono vincolanti anche per gli altri Stati membri. Si tratta di un meccanismo di reciproco riconoscimento che costituisce l’obiettivo pratico principale della direttiva.

Se uno Stato membro ritiene che un laboratorio situato nel proprio territorio, pur dichiarandosi conforme, non rispetti in realtà la BPL al punto da compromettere l’integrità o l’autenticità delle ricerche, deve informarne immediatamente la Commissione, che a sua volta informa gli altri Stati membri.

Se invece uno Stato membro ha motivi sufficienti per ritenere che un laboratorio situato in un altro Stato membro non abbia svolto una prova conformemente alla BPL, può chiedere ulteriori informazioni e domandare una verifica della ricerca, eventualmente accompagnata da una nuova ispezione. Se gli Stati interessati non riescono a trovare un accordo, devono informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della loro decisione. La Commissione esamina la questione in comitato e adotta i provvedimenti appropriati; se necessario, può avviare la procedura per modificare la direttiva.

Comitato e procedura di attuazione

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE. Nei casi previsti si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un periodo di tre mesi per la fase indicata all’articolo 5, paragrafo 6, della medesima decisione. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato può esaminare ogni questione sollevata in merito all’applicazione della direttiva, in particolare la cooperazione tra autorità designate e lo scambio di informazioni sulla formazione degli ispettori. Inoltre, le modifiche tecniche necessarie ad adeguare la formula della dichiarazione di conformità e l’allegato I sono adottate secondo la procedura di comitato.

Contenuto tecnico dell’allegato I

L’allegato I recepisce orientamenti OCSE sulle procedure di controllo della conformità alla BPL e sulle ispezioni nei centri di saggio e revisioni di studi. Esso dettaglia un modello organizzativo basato su un organismo nazionale di controllo dotato di personalità giuridica, personale competente, documentazione pubblica sul programma di conformità e archivi delle ispezioni e degli studi revisionati.

L’allegato disciplina anche:

  • la riservatezza delle informazioni commerciali;
  • la qualificazione, formazione e indipendenza degli ispettori;
  • i programmi nazionali di conformità alla BPL, con definizione di portata, criteri di inclusione dei centri, poteri ispettivi, procedure e azioni successive;
  • le modalità di ispezione dei centri di saggio e di revisione degli studi;
  • le conseguenze delle non conformità, dalle deviazioni minori alle gravi irregolarità;
  • le procedure di ricorso o contestazione da parte della direzione del centro.

Principali adempimenti tecnici nei controlli BPL

Tra i punti più rilevanti degli orientamenti figurano controlli su:

  • organizzazione e personale;
  • programma di assicurazione della qualità;
  • impianti;
  • cura, alloggiamento e custodia dei sistemi biologici di saggio;
  • apparecchiature, materiali, reagenti e campioni;
  • sistemi di saggio fisici, chimici e biologici;
  • sostanze in esame e sostanze di riferimento;
  • procedure operative standard;
  • esecuzione dello studio;
  • relazione finale;
  • deposito e conservazione della documentazione.

Gli ispettori devono verificare, in sintesi, che il centro disponga di personale qualificato, POS aggiornate e accessibili, un sistema di assicurazione qualità indipendente, strumenti correttamente tarati e documentati, adeguate condizioni per i sistemi di saggio e procedure idonee per la gestione delle sostanze, dei dati grezzi e degli archivi.

Revisióni di studi e conclusione delle ispezioni

Le revisioni di studi mirano a ricostruire lo studio attraverso il confronto tra relazione finale, programma di studio, POS, dati grezzi e materiale d’archivio. Gli ispettori non valutano il disegno sperimentale o l’interpretazione dei risultati sotto il profilo del rischio, competendo ciò alle autorità regolamentatrici.

Conclusa l’ispezione o la revisione, l’ispettore redige un rapporto scritto e discute i risultati con la direzione del centro. In caso di deviazioni minori, il centro può essere comunque dichiarato conforme, con obbligo di correzione delle carenze; in caso di deviazioni gravi, l’organismo nazionale di controllo deve essere informato e i provvedimenti dipendono dalla gravità della non conformità e dal quadro nazionale applicabile.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazione

La direttiva abroga la direttiva 88/320/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento già previsti per altre direttive richiamate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri. Nel testo fornito non è riportato il termine generale di recepimento, ma si rinvia all’allegato II, parte B, per i termini di attuazione delle direttive ivi elencate.

Disposizioni principali

Ambito e definizione di BPL

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva si applica al controllo della conformità alla BPL delle ricerche di laboratorio per prove non cliniche su prodotti chimici destinate alla tutela dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. La BPL è definita come la pratica di laboratorio conforme ai principi stabiliti nella direttiva 2004/10/CE. È espressamente esclusa l’interpretazione e valutazione dei risultati sperimentali.

Verifica della conformità e dichiarazione di conformità

L’articolo 2 impone agli Stati membri di verificare, secondo la procedura dell’articolo 3, la conformità alla BPL dei laboratori situati sul proprio territorio che la dichiarano applicata. Se l’esito è soddisfacente, lo Stato membro può rilasciare una dichiarazione di conformità alla BPL ai sensi della direttiva 2004/9/CE, con formula standard indicante la data.

Autorità competenti e modalità di ispezione

L’articolo 3 obbliga gli Stati membri a designare le autorità incaricate dell’ispezione dei laboratori e della verifica delle ricerche. Le ispezioni e le verifiche devono svolgersi secondo le disposizioni tecniche dell’allegato I, che contiene gli orientamenti OCSE su struttura, personale, AQ, impianti, sistemi di saggio, sostanze, POS, esecuzione degli studi, relazioni e archiviazione.

Relazioni annuali, trasmissione alla Commissione e riservatezza

L’articolo 4 impone una relazione annuale sull’applicazione della BPL nel territorio nazionale, comprendente elenco dei laboratori ispezionati, data dell’ispezione e sintesi delle conclusioni. Le relazioni vanno trasmesse alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo; la Commissione le inoltra al comitato di cui all’articolo 7. Sono previste regole di riservatezza per informazioni commerciali e altre informazioni riservate, mentre non sono riservati i nomi dei laboratori ispezionati, la loro conformità alla BPL e le date delle ispezioni o verifiche.

Riconoscimento reciproco e gestione delle non conformità

L’articolo 5 stabilisce che, fatte salve le eccezioni dell’articolo 6, i risultati delle ispezioni e verifiche svolte da uno Stato membro sono vincolanti anche per gli altri Stati membri. Se uno Stato membro ritiene che un laboratorio del proprio territorio non rispetti la BPL in modo da compromettere l’integrità o l’autenticità delle ricerche, deve informarne immediatamente la Commissione, che a sua volta informa gli altri Stati membri.

Contestazioni tra Stati membri e intervento della Commissione

L’articolo 6 disciplina il caso in cui uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un laboratorio in un altro Stato membro non abbia effettuato una prova conformemente alla BPL: può chiedere ulteriori informazioni e una verifica della ricerca, eventualmente con nuova ispezione. Se non si raggiunge un accordo, gli Stati interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione. Quest’ultima esamina i motivi nel comitato e adotta i provvedimenti appropriati; può inoltre proporre modifiche della direttiva se necessario per risolvere i problemi emersi.

Comitato e procedura di comitato

L’articolo 7 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE. Nei casi di rinvio si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Orientamenti tecnici e adeguamento al progresso tecnico

L’articolo 8 consente al comitato di esaminare questioni relative all’applicazione della direttiva, in particolare la cooperazione tra autorità designate e lo scambio di informazioni sulla formazione degli ispettori. Le modifiche necessarie ad adeguare al progresso tecnico la formula della dichiarazione di conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e l’allegato I sono adottate secondo la procedura di comitato.

Abrogazione, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 9 abroga la direttiva 88/320/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato II, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieprodotti chimiciambientetutela della salutebenessere animaleravvicinamento delle legislazioni

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