Sentenza del 21/01/2019 n. 170 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - giudizio di ottemperanza - effettiva tutela del contribuente - divieto di aiuti di strato - prevalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
H. S.p.A. ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 perché l’Agenzia non aveva eseguito una sentenza tributaria divenuta immediatamente esecutiva, che riconosceva il diritto al rimborso di somme relative al calcolo degli interessi su aiuti di Stato. L’Agenzia sosteneva che l’ottemperanza fosse inammissibile o dovesse essere rigettata perché il rimborso avrebbe potuto contrastare con gli obblighi dell’Unione europea in materia di recupero degli aiuti di Stato e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il giudice ha ritenuto tali argomenti inconferenti, poiché il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione il merito della sentenza da eseguire, né di sostituirsi al giudice competente sull’eventuale sospensione dell’efficacia esecutiva.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha accertato l’inadempimento dell’Agenzia e le ha ordinato di ottemperare alla sentenza precedente, pagando a H. S.p.A. euro 2.711.382,12 entro 45 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, incaricato di provvedere entro i successivi 45 giorni. L’Agenzia è stata inoltre condannata a rifondere a H. S.p.A. le spese del giudizio, liquidate in euro 16.000, oltre spese generali e accessori. È stata invece respinta la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, non essendo state dimostrate mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
Art. 69 del d.lgs. n. 546/1992
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive; in caso di mancata esecuzione il contribuente può chiedere l’ottemperanza.
La norma attribuisce immediata efficacia esecutiva alle sentenze di condanna a favore del contribuente e consente di attivare il giudizio di ottemperanza decorso il termine previsto, senza che l’amministrazione possa rimettere in discussione il merito della decisione.
Art. 70 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il giudizio di ottemperanza, il cui oggetto consiste nel verificare l’esatto adempimento del giudicato e nel rendere effettivo il bene della vita riconosciuto dalla sentenza.
Art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992
La valutazione del rischio di danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza appartiene al procedimento cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva, non al giudizio di ottemperanza.
Art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992
Poiché prevede la riscossione delle spese di giudizio a favore dell’ente impositore solo dopo il passaggio in giudicato, il giudice ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata per escludere l’immediata esecutività delle condanne alle spese in favore del contribuente, in funzione della parità delle parti.
Art. 111 della Costituzione
Il principio di parità delle parti nel processo impone di evitare che l’immediata esecutività delle spese operi esclusivamente a vantaggio del contribuente, mentre per l’ente impositore la riscossione è subordinata al giudicato.
Art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede, secondo il caso, mala fede, colpa grave o i presupposti per una sanzione ulteriore; nel caso concreto tali condizioni non sono state ravvisate.
Regolamenti dell’Unione europea n. 794/2004 e n. 271/2008
Le questioni relative al metodo di calcolo degli interessi sugli aiuti di Stato appartenevano al merito della controversia e non potevano essere riesaminate nel giudizio di ottemperanza.
Principio dell’Unione europea sul divieto di aiuti di Stato
Il principio di effettività e immediatezza del recupero degli aiuti di Stato non consente, nel caso esaminato, di disapplicare le norme nazionali sull’ottemperanza quando l’aiuto è già stato recuperato e la controversia riguarda soltanto l’esecuzione di una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva sul calcolo degli interessi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza serve a ottenere l’esecuzione concreta di una sentenza già pronunciata, non a contestarne nuovamente il merito o la compatibilità con norme europee.
- L’amministrazione non può rifiutare l’esecuzione di una sentenza immediatamente esecutiva invocando genericamente il diritto dell’Unione europea; deve utilizzare gli strumenti processuali specifici, come la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva o il ricorso per cassazione.
- Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone che il contribuente possa ottenere concretamente il pagamento riconosciuto dal giudice, anche quando l’amministrazione sostiene che l’esecuzione sia problematica sotto il profilo degli aiuti di Stato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica l’inadempimento rispetto al dispositivo della sentenza e può ordinare il pagamento entro un termine perentorio, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- Le contestazioni sul calcolo degli interessi o sulla corretta applicazione dei regolamenti europei devono essere fatte valere nel giudizio di cognizione o nell’impugnazione della sentenza, non per impedire l’ottemperanza.
- L’immediata esecutività della condanna principale a favore del contribuente non implica necessariamente l’immediata esecutività della condanna alle spese di lite, che va interpretata alla luce del principio di parità processuale.
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