Corte di giustizia, Sentenza C-540/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2024. — SN e a. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articoli 56 e 57 TFUE – Distacco di cittadini di paesi terzi da parte di un’impresa di uno Stato membro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro – Durata superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni – Obbligo per i lavoratori distaccati cittadini di paesi terzi di essere titolari di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante in caso di prestazione di oltre tre mesi – Limitazione della durata di validità dei permessi di soggiorno rilasciati – Importo dei diritti relativi alla domanda di permesso di soggiorno – Restrizione della libera prestazione dei servizi – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità. — Causa C-540/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la libera prestazione dei servizi generi per i lavoratori cittadini di paesi terzi distaccati un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante. Ha poi ritenuto compatibile con l’articolo 56 TFUE, in linea di principio, un sistema nazionale che imponga un permesso di soggiorno individuale per distacchi superiori a tre mesi, se accompagnato da notifica preventiva e da controlli proporzionati. Infine, ha ammesso limiti di durata e il pagamento di diritti amministrativi più elevati rispetto a quelli per i cittadini dell’Unione, ma solo entro condizioni di proporzionalità e di corrispondenza ai costi amministrativi reali.
Libera prestazione dei servizi e distacco di cittadini di paesi terzi: compatibilità con gli articoli 56 e 57 TFUE dell’obbligo di permesso di soggiorno nello Stato ospitante, della sua durata e dei relativi diritti amministrativi.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza: 1) se la libera prestazione dei servizi comporti per i lavoratori cittadini di paesi terzi distaccati un diritto di soggiorno derivato nello Stato ospitante; 2) se l’articolo 56 TFUE osti a una normativa che, per prestazioni superiori a tre mesi, imponga oltre alla notifica anche un permesso di soggiorno individuale per ciascun lavoratore distaccato; 3) se l’articolo 56 TFUE osti a regole nazionali che limitano la durata del permesso di soggiorno, la collegano alla durata del permesso nello Stato di stabilimento e prevedono diritti amministrativi più elevati rispetto a quelli dovuti per un certificato di soggiorno di un cittadino dell’Unione.
Principio di diritto
Gli articoli 56 e 57 TFUE non attribuiscono automaticamente ai lavoratori cittadini di paesi terzi distaccati in uno Stato membro un diritto di soggiorno derivato nello Stato ospitante. Tuttavia, l’articolo 56 TFUE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, per prestazioni di servizi transfrontaliere di durata superiore a tre mesi, imponga al prestatore di ottenere un permesso di soggiorno per ciascun lavoratore distaccato, previa notifica della prestazione e comunicazione dei titoli di soggiorno e del contratto di lavoro, né a regole che limitino la durata del permesso, la colleghino alla durata del titolo nello Stato di stabilimento e prevedano diritti amministrativi superiori a quelli per un certificato di soggiorno di un cittadino dell’Unione, purché tali misure siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, siano proporzionate e, quanto ai diritti, non eccedano il costo amministrativo effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 56 e 57 TFUE
- Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), articolo 21, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2016/399, articolo 6, paragrafo 1
- Direttiva 96/71/CE, considerando 20, articolo 1, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 1030/2002, articoli 1 e 2
- Regolamento (CE) n. 883/2004, articolo 12, paragrafo 1
- Direttiva 2004/38/CE, articolo 3, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1
- Direttiva 2006/123/CE, articolo 17, punto 9
- Direttiva 2009/52/CE, considerando 1-3, articolo 2, lettera b), articolo 3, paragrafo 1
- Direttiva 2011/98/UE, articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, lettera c), 6 e 7
- Direttiva 2003/109/CE, articolo 3, paragrafo 2, lettera e)
- Direttiva 2014/67/UE, articolo 9, paragrafi 1-3
Libera prestazione dei servizi e permesso di soggiorno per lavoratori distaccati cittadini di paesi terzi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, in materia di distacco transnazionale di lavoratori cittadini di paesi terzi da parte di un’impresa stabilita in uno Stato membro verso i Paesi Bassi. La Corte è chiamata a interpretare gli articoli 56 e 57 TFUE alla luce della disciplina nazionale olandese in materia di notifica del distacco, permesso di soggiorno, durata del titolo e diritti amministrativi.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale sono cittadini ucraini impiegati da una società slovacca, ROBI spol s.r.o., che li ha distaccati presso una società olandese per svolgere un incarico nel porto di Rotterdam. Poiché la prestazione superava i 90 giorni su 180 previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, CAAS, il datore di lavoro ha chiesto alle autorità olandesi il rilascio di permessi di soggiorno temporanei per ciascun lavoratore, pagando i relativi diritti. Le autorità hanno rilasciato i permessi, ma ne hanno limitato la validità alla durata del permesso slovacco dei lavoratori; i ricorrenti hanno contestato l’obbligo del permesso, la durata del titolo e l’importo dei diritti.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi e l’articolo 57 TFUE;
- l’articolo 21, paragrafo 1, CAAS, relativo alla circolazione per 90 giorni su 180 degli stranieri titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
- il codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), articolo 6;
- la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori, il cui considerando 20 salva la normativa nazionale su ingresso, soggiorno e occupazione dei lavoratori di paesi terzi;
- la direttiva 2006/123/CE, articolo 17, punto 9, che esclude i cittadini di paesi terzi che si spostano nell’ambito di una prestazione di servizi dalla disciplina lì prevista;
- il regolamento 1030/2002 sui modelli uniformi dei permessi di soggiorno;
- la direttiva 2011/98/UE, in particolare l’esclusione dei lavoratori distaccati dall’ambito di applicazione (articolo 3, paragrafo 2, lettera c);
- la direttiva 2003/109/CE, articolo 3, paragrafo 2, lettera e);
- la direttiva 2014/67/UE, articolo 9, sui controlli e gli obblighi amministrativi proporzionati.
Prima questione: esistenza di un diritto di soggiorno derivato
La Corte esclude che gli articoli 56 e 57 TFUE attribuiscano automaticamente ai lavoratori cittadini di paesi terzi distaccati in uno Stato membro un diritto di soggiorno derivato nello Stato ospitante o nello Stato di occupazione. La nozione di "diritto di soggiorno derivato" elaborata nella giurisprudenza sulla cittadinanza dell’Unione si fonda sull’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e sulla necessità di evitare che il cittadino dell’Unione sia dissuaso dall’esercitare la propria libertà di circolazione per il timore di non poter continuare la vita familiare; tale logica non è trasponibile al rapporto tra impresa e dipendenti nel quadro della libera prestazione dei servizi.
Seconda questione: obbligo di permesso di soggiorno oltre la notifica
La Corte osserva che la materia del soggiorno dei lavoratori cittadini di paesi terzi distaccati non è armonizzata in modo esaustivo dal diritto dell’Unione. La direttiva 96/71 non disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno; la direttiva 2006/123 non si applica ai cittadini di paesi terzi che si spostano nell’ambito di una prestazione di servizi; il regolamento 1030/2002 limita la validità territoriale del titolo al solo Stato che lo rilascia; la direttiva 2003/109 non si applica ai soggiorni temporanei come i distacchi; la CAAS consente solo soggiorni di breve durata tra Stati membri. Ne deriva che una normativa nazionale come quella olandese può essere valutata alla luce dell’articolo 56 TFUE.
La Corte qualifica l’obbligo di ottenere un permesso di soggiorno come restrizione alla libera prestazione dei servizi, poiché aggiunge formalità e oneri amministrativi rispetto alle prestazioni interne e rende meno attraente il servizio transfrontaliero. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Nel caso concreto, la Corte considera legittimi gli obiettivi di:
- tutela dell’ordine pubblico;
- certezza del diritto per i lavoratori distaccati;
- controllo dell’effettiva regolarità del distacco.
Al contrario, la giustificazione fondata sulla tutela del mercato del lavoro nazionale non è accolta per i distacchi funzionali a una prestazione di servizi diversa dalla somministrazione di manodopera, poiché i lavoratori non intendono accedere al mercato del lavoro dello Stato ospitante. La Corte ritiene inoltre che la sola notifica preventiva, accompagnata da informazioni sull’identità dei lavoratori, la durata e la natura dell’attività, non sia sufficiente a rendere inutile il permesso di soggiorno, poiché il titolo consente un controllo più approfondito e la verifica dell’identità e dell’assenza di minacce per l’ordine pubblico.
La Corte conclude dunque che l’articolo 56 TFUE non osta, in linea di principio, a una normativa che richieda un permesso di soggiorno per ciascun lavoratore distaccato quando la prestazione supera tre mesi, purché la misura sia accompagnata da una notifica preventiva e da informazioni sufficienti per i controlli, e il giudice nazionale verifichi la concreta affidabilità delle verifiche effettuate.
Terza questione: durata del permesso e diritti amministrativi
Quanto alla durata del permesso, la Corte afferma che uno Stato membro può fissare un limite massimo di validità del titolo anche se la prestazione dura di più, poiché la libera prestazione dei servizi è temporanea e il limite, di per sé, non disciplina direttamente l’esercizio della libertà in modo sufficientemente certo e diretto da costituire una restrizione vietata. Analogamente, è compatibile con l’articolo 56 TFUE la previsione che la durata del permesso nello Stato ospitante non possa superare quella del permesso di soggiorno e lavoro nello Stato di stabilimento, dato che il prestatore può esercitare legalmente l’attività solo se i propri dipendenti sono regolarmente autorizzati in quello Stato.
Quanto ai diritti amministrativi, la Corte ricorda che essi non possono essere eccessivi o irragionevoli. Il fatto che siano più elevati rispetto a quelli dovuti per un certificato di soggiorno di un cittadino dell’Unione non è di per sé sufficiente a dimostrare la violazione dell’articolo 56 TFUE, ma costituisce un indizio che va valutato alla luce del costo amministrativo del procedimento e dei costi di fabbricazione del documento. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo richiesto corrisponda approssimativamente ai costi sopportati dall’amministrazione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- non esiste un diritto di soggiorno derivato automatico per i lavoratori cittadini di paesi terzi distaccati;
- l’articolo 56 TFUE non osta, in linea di principio, all’obbligo di permesso di soggiorno individuale per distacchi superiori a tre mesi, purché siano rispettate le condizioni di giustificazione e proporzionalità;
- l’articolo 56 TFUE non osta neppure alle regole nazionali su durata massima del permesso, collegamento al titolo nello Stato di stabilimento e diritti amministrativi più elevati, a condizione che la durata iniziale non sia manifestamente troppo breve, il rinnovo sia effettivamente praticabile senza formalità eccessive e gli importi riflettano i costi amministrativi reali.
Impatto pratico
Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che, nei distacchi transnazionali di cittadini di paesi terzi, la libertà di prestazione dei servizi non elimina il potere dello Stato ospitante di esigere un controllo autonomo del soggiorno oltre i 90 giorni. Al tempo stesso, il controllo nazionale deve restare proporzionato e non può tradursi in oneri eccessivi o in una disciplina che, di fatto, impedisca o renda sproporzionatamente oneroso il distacco transfrontaliero.
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