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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-135/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 giugno 2024. — Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) contro GL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Potsdam. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Mera fornitura di attrezzature fisiche – Messa a disposizione in appartamenti di apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno che permette la ricezione di segnali e la diffusione di trasmissioni – Carattere lucrativo – Principio di neutralità tecnologica. — Causa C-135/23

Giurisprudenza europea62023CJ0135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il tema della qualificazione, ai fini del diritto d’autore, della messa a disposizione di televisori in appartamenti in locazione. Ha chiarito che non conta la distinzione tra antenna centrale e antenna interna, perché sarebbe incompatibile con il principio di neutralità tecnologica. La condotta del gestore integra una comunicazione al pubblico solo se i locatari rappresentano un pubblico nuovo rispetto alla comunicazione originaria.

La messa a disposizione, da parte del gestore di un condominio, di televisori con antenna da interno negli appartamenti costituisce "comunicazione al pubblico" ex articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE, se i locatari integrano un "pubblico nuovo".

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE debba essere interpretato nel senso che integra una "comunicazione al pubblico" la condotta del gestore di un condominio che metta a disposizione nei singoli appartamenti televisori dotati di antenna da interno, capaci di ricevere segnali e diffondere trasmissioni senza ulteriori interventi, e in particolare se la mancanza di un’antenna centrale escluda tale qualificazione.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE osta a una lettura formalistica della nozione di comunicazione al pubblico: la messa a disposizione intenzionale di televisori con antenna da interno negli appartamenti di un immobile in locazione può costituire una comunicazione al pubblico, anche senza antenna centrale e indipendentemente dalla tecnologia impiegata, purché l’intervento del gestore sia intenzionale, abbia carattere lucrativo e i locatari possano essere qualificati come "pubblico nuovo".

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 4 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 9 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 10 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 23 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 27 direttiva 2001/29/CE
  • Trattato OMPI sul diritto d’autore (TDA)
  • Articolo 8 TDA

Messa a disposizione di televisori con antenna da interno negli appartamenti e comunicazione al pubblico

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Potsdam in una controversia tra GEMA e il gestore di un condominio in locazione. Il giudice tedesco chiedeva se la messa a disposizione, negli appartamenti, di televisori dotati di antenna da interno che ricevono e diffondono trasmissioni costituisse una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Fatti e procedimento principale

GEMA aveva agito per il risarcimento dei danni lamentando una violazione del diritto d’autore per il fatto che il gestore dell’immobile, composto da 18 appartamenti, metteva a disposizione televisori nei singoli appartamenti. I televisori erano muniti di un’antenna da interno che consentiva la ricezione dei segnali e la diffusione delle trasmissioni, in particolare musicali. Il giudice del rinvio dubitava che tale situazione integrasse una comunicazione al pubblico, soprattutto perché l’immobile non era dotato di un’antenna centrale per la ritrasmissione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, su filo o senza filo. Sono richiamati anche i considerando 4, 9, 10, 23 e 27 della direttiva, in particolare il considerando 27, secondo cui la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce un atto di comunicazione.

Sul piano internazionale, la Corte menziona il Trattato OMPI sul diritto d’autore e la dichiarazione comune relativa all’articolo 8 TDA, che esclude che la semplice messa a disposizione di infrastrutture equivalga, di per sé, a una comunicazione al pubblico.

Ragionamento della Corte: nozione di comunicazione al pubblico

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui la nozione di comunicazione al pubblico richiede due elementi cumulativi:

  • un atto di comunicazione di un’opera;
  • la comunicazione a un pubblico.

Tale nozione va interpretata in senso ampio, ma distinguendo la comunicazione vera e propria dalla mera fornitura di attrezzature. L’elemento decisivo è il ruolo imprescindibile e intenzionale dell’utente, che interviene per dare accesso all’opera a terzi e, in particolare, ottiene un vantaggio economico o comunque un incremento dell’attrattiva del servizio offerto.

Distinzione tra mera fornitura di attrezzature e comunicazione

La Corte ribadisce che non costituiscono comunicazione al pubblico la semplice messa a disposizione di apparecchi o impianti che consentono la ricezione di trasmissioni, quando non vi sia un intervento ulteriore da parte del gestore. In questa linea si collocano le pronunce su auto a noleggio con radio integrata e su impianti di sonorizzazione, qualificate come mera fornitura di attrezzature.

Diversamente, quando il gestore di un esercizio o di una struttura ricettiva trasmette deliberatamente opere protette alla propria clientela tramite ricevitori installati nei locali, la Corte qualifica la condotta come comunicazione al pubblico.

Applicazione al caso del condominio in locazione

Nel caso concreto, la Corte osserva che il gestore dell’immobile mette a disposizione apparecchi televisivi muniti di antenna da interno che, senza ulteriori interventi, consentono la ricezione dei segnali e la diffusione delle trasmissioni negli appartamenti. Ciò costituisce un intervento intenzionale volto a dare accesso alle emissioni durante il periodo di locazione.

La Corte aggiunge che tale servizio supplementare incide sull’attrattiva degli appartamenti e quindi sul prezzo della locazione, o comunque sul loro valore commerciale, sicché presenta carattere lucrativo.

Neutralità tecnologica e irrilevanza della distinzione tra antenna centrale e antenna interna

La Corte afferma che la circostanza che gli apparecchi siano collegati a un’antenna interna e non a un’antenna centrale è irrilevante. Una distinzione basata sulla tecnologia di ricezione violerebbe il principio di neutralità tecnologica, secondo cui la normativa deve essere formulata in modo da non privilegiare una tecnologia rispetto a un’altra.

Nozione di pubblico nuovo

La Corte precisa infine che, per configurare la comunicazione al pubblico, occorre che le opere siano effettivamente comunicate a un pubblico. Il pubblico deve consistere in un numero indeterminato di destinatari potenziali e sufficientemente considerevole.

Nel caso degli appartamenti, la qualifica di pubblico dipende dalla natura delle locazioni:

  • se gli appartamenti sono locati per brevi periodi, in particolare per uso turistico, i locatari possono costituire un "pubblico nuovo", assimilabile ai clienti di un albergo;
  • se invece gli appartamenti sono concessi in locazione per uso residenziale, i locatari non possono essere considerati un pubblico nuovo.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "comunicazione al pubblico" comprende la messa a disposizione intenzionale, da parte del gestore di un condominio di appartamenti in locazione, di televisori muniti di antenna da interno che ricevono segnali e consentono la diffusione di trasmissioni senza ulteriori interventi, purché i locatari possano essere qualificati come "pubblico nuovo".

Principio affermato

La soluzione si fonda sull’idea che la qualificazione dipende non dalla tecnologia utilizzata, ma dall’intervento intenzionale del gestore, dal carattere lucrativo dell’offerta e dalla presenza di un pubblico nuovo; la mera fornitura di apparecchiature resta esclusa dalla nozione di comunicazione al pubblico.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autorecomunicazione al pubblicoproprietà intellettualeneutralità tecnologicalocazione immobiliare turistica

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