Corte di giustizia, Sentenza C-35/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2024. — Père contro Mère. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 11 – Competenza in caso di trasferimento illecito di un minore – Residenza abituale del minore in uno Stato membro prima del trasferimento illecito – Procedimento di ritorno tra un paese terzo e uno Stato membro – Nozione di “domanda di ritorno” – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. — Causa C-35/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i confini applicativi degli articoli 10 e 11 del regolamento Bruxelles II bis in una vicenda di sottrazione internazionale di minore con coinvolgimento della Svizzera. Ribadisce che la competenza del giudice della precedente residenza abituale non viene meno per il solo fatto che sia stata proposta, senza successo, una domanda di ritorno tramite un paese terzo. Precisa inoltre che una domanda di rientro verso uno Stato diverso da quello della precedente residenza abituale, o una domanda di affidamento, non equivalgono a una "domanda di ritorno" ai fini dell’articolo 10. Infine, esclude l’applicazione dell’articolo 11, paragrafi 6-8, ai procedimenti di ritorno tra uno Stato membro e un paese terzo.
Competenza in materia di responsabilità genitoriale dopo trasferimento illecito di un minore: effetti di un procedimento di ritorno avviato tra uno Stato membro e un paese terzo e nozione di "domanda di ritorno"
La questione giuridica
Se l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 continui ad applicarsi quando un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 sia stato avviato tra uno Stato membro e un paese terzo e sia fallito; cosa si intenda per "domanda di ritorno" ai fini dell’articolo 10, lettera b), punto i); e se l’articolo 11, paragrafi 6-8, si applichi anche ai procedimenti di ritorno tra uno Stato membro e un paese terzo quando il minore aveva prima la residenza abituale in un altro Stato membro.
Principio di diritto
L’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 non cessa di applicarsi solo perché un’autorità centrale di un paese terzo è stata investita di una domanda di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 e il procedimento non ha avuto esito; la competenza resta, in linea di principio, al giudice dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore fino a quando ricorrano le condizioni tassative previste dal regolamento. Inoltre, per "domanda di ritorno" si intende solo una domanda volta a far rientrare il minore nello Stato membro della precedente residenza abituale, non una domanda diretta verso un paese terzo né una domanda di affidamento. Infine, l’articolo 11, paragrafi 6-8, si applica soltanto ai procedimenti di ritorno tra Stati membri e non ai procedimenti tra uno Stato membro e un paese terzo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2, punti 7, 9 e 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 11, paragrafi 1, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 60 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
- Articoli 8, 12, 13 e 34 della Convenzione dell’Aia del 1980
Competenza in materia di responsabilità genitoriale dopo trasferimento illecito di un minore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Frankfurt am Main in materia di responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori. La Corte interpreta gli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 nel contesto di un trasferimento del minore dalla Svizzera alla Polonia e di un precedente tentativo di ritorno avviato tramite l’autorità centrale svizzera ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980.
Fatti e procedimento principale
La minore L, nata in Svizzera e con cittadinanza tedesca e polacca, aveva vissuto con la madre a Francoforte sul Meno prima del trasferimento in Polonia nel 2016. Il padre, residente in Svizzera, aveva promosso nel 2017 una domanda di ritorno in Svizzera ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980, respinta dai giudici polacchi. Successivamente egli aveva adito i giudici tedeschi chiedendo, tra l’altro, l’affidamento esclusivo e il ritorno della minore in Svizzera. Il giudice del rinvio dubitava della propria competenza internazionale, in particolare alla luce degli articoli 10 e 11 del regolamento n. 2201/2003.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento n. 2201/2003, in particolare:
- l’articolo 8, sulla competenza generale fondata sulla residenza abituale del minore;
- l’articolo 10, sulla competenza nei casi di sottrazione di minori;
- l’articolo 11, sui procedimenti di ritorno in base alla Convenzione dell’Aia del 1980;
- l’articolo 60, sulla prevalenza del regolamento nelle materie da esso disciplinate nei rapporti tra Stati membri;
- l’articolo 2, punti 7, 9 e 11, che definiscono responsabilità genitoriale, diritto di affidamento e trasferimento illecito o mancato ritorno. Viene inoltre esaminata la Convenzione dell’Aia del 1980, in particolare gli articoli 8, 12, 13 e 34.
Prima questione: incidenza del procedimento di ritorno avviato verso un paese terzo
La Corte afferma che l’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 non perde applicazione solo perché una domanda di ritorno è stata inoltrata tramite l’autorità centrale di un paese terzo e il procedimento non ha avuto esito. La competenza del giudice dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore dipende dalla sussistenza delle condizioni poste dall’articolo 10, non dall’esito o dalla natura transfrontaliera del procedimento di ritorno avviato fuori dal circuito tra Stati membri.
La Corte sottolinea che:
- l’articolo 10 si fonda sul trasferimento o mancato ritorno illecito, come definito dall’articolo 2, punto 11;
- la sua finalità è evitare che l’autore della sottrazione tragga un vantaggio procedurale dal trasferimento del minore in un altro Stato membro;
- il meccanismo dell’articolo 11 riguarda solo i procedimenti di ritorno avviati tra Stati membri.
Seconda questione: nozione di "domanda di ritorno"
La Corte precisa che, ai fini dell’articolo 10, lettera b), punto i), la nozione di "domanda di ritorno" indica solo una domanda volta a far rientrare il minore nello Stato membro in cui aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o mancato ritorno illecito.
Non rientrano in tale nozione:
- una domanda diretta al ritorno del minore in uno Stato diverso da quello della precedente residenza abituale, anche se si tratta di un paese terzo;
- una domanda di affidamento del minore proposta dinanzi ai giudici di quello Stato membro.
La Corte valorizza l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 10: il ritorno deve mirare al ripristino dello statu quo ante, e la domanda di ritorno è distinta dalla domanda sul merito dell’affidamento, che richiede un esame pieno della responsabilità genitoriale.
Terza questione: applicazione dell’articolo 11, paragrafi 6-8
La Corte dichiara che l’articolo 11, paragrafi 6, 7 e 8, si applica soltanto ai procedimenti di ritorno del minore tra Stati membri. Di conseguenza, non si applica a un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 svolto tra un paese terzo e uno Stato membro, anche se il minore aveva in precedenza la residenza abituale in un altro Stato membro.
Restano quindi fuori da tali ipotesi:
- gli obblighi di trasmissione delle decisioni di diniego del ritorno;
- gli obblighi di informazione e notifica alle parti e al giudice competente dello Stato membro della precedente residenza abituale;
- il meccanismo di esecutività della successiva decisione di ritorno prevista dall’articolo 11, paragrafo 8.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- l’articolo 10, lettera b), punto i), resta applicabile anche se il procedimento di ritorno è stato avviato tramite un paese terzo e non ha avuto esito;
- una domanda di ritorno verso uno Stato diverso da quello della precedente residenza abituale, e una domanda di affidamento, non sono "domande di ritorno" ai sensi dell’articolo 10, lettera b), punto i);
- l’articolo 11, paragrafi 6-8, non si applica ai procedimenti di ritorno tra uno Stato membro e un paese terzo.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani, la sentenza ribadisce che nei casi di sottrazione internazionale la competenza in materia di responsabilità genitoriale resta ancorata alla precedente residenza abituale del minore, salvo le eccezioni tassative del regolamento. Inoltre, il ricorso alla Convenzione dell’Aia del 1980 tramite un paese terzo non sostituisce né amplia il concetto di domanda di ritorno rilevante per il regolamento Bruxelles II bis, né attiva il meccanismo procedurale dell’articolo 11 fuori dai rapporti tra Stati membri.
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