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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-590/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2024. — AT e BT contro PS GbR e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wesel. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento del danno causato da un trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento – Nozione di “danno immateriale” – Incidenza della gravità del danno subito – Valutazione dell’importo del risarcimento – Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata su un timore – Inapplicabilità dei criteri previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie all’articolo 83 – Funzione dissuasiva – Valutazione in caso di violazioni simultanee di detto regolamento e del diritto nazionale. — Causa C-590/22

Giurisprudenza europea62022CJ0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo restrittivo ma non formalistico il diritto al risarcimento previsto dal RGPD: la sola violazione non basta, ma non serve un danno "grave". Il timore per la possibile diffusione dei dati può essere risarcibile, purché sia dimostrato nelle sue conseguenze concrete. La liquidazione del danno segue logiche compensative e non sanzionatorie, senza importare i criteri dell’articolo 83 RGPD. Le eventuali violazioni di norme nazionali non attuative del regolamento non incidono, di regola, sulla quantificazione del risarcimento ex articolo 82.

Risarcimento del danno immateriale ex articolo 82 RGPD: non basta la sola violazione, il timore va provato, e il quantum non segue i criteri delle sanzioni né ha funzione dissuasiva.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a chiarire: 1) se, per ottenere il risarcimento ex articolo 82, paragrafo 1, RGPD, sia sufficiente la violazione del regolamento o occorra anche un danno ulteriore; 2) se il danno immateriale debba raggiungere una soglia minima di gravità; 3) se il timore che i dati siano finiti a terzi, senza prova dell’effettiva divulgazione, possa costituire danno risarcibile; 4) se, nella liquidazione del danno, possano applicarsi per analogia i criteri dell’articolo 83 RGPD sulle sanzioni amministrative pecuniarie; 5) se il risarcimento debba svolgere una funzione dissuasiva; 6) se debbano considerarsi anche violazioni simultanee di norme nazionali sulla protezione dei dati non attuative del RGPD.

Principio di diritto

L’articolo 82, paragrafo 1, RGPD richiede, oltre alla violazione del regolamento, la prova di un danno materiale o immateriale causalmente collegato, ma non esige che tale danno raggiunga una soglia minima di gravità. Il timore di una divulgazione a terzi può integrare un danno immateriale solo se è concretamente provato con le sue conseguenze negative; la mera allegazione non basta. Nel quantificare il risarcimento non si applicano per analogia i criteri dell’articolo 83 RGPD e il risarcimento non ha funzione dissuasiva o punitiva: deve essere soltanto pienamente compensativo. Inoltre, non rilevano, ai fini del quantum ex articolo 82 RGPD, violazioni simultanee di norme nazionali sulla protezione dei dati che non specificano il regolamento, salva un’eventuale disciplina nazionale più favorevole.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 4 RGPD
  • Articolo 79 RGPD
  • Articolo 82 RGPD
  • Articolo 83 RGPD
  • Considerando 85 RGPD
  • Considerando 146 RGPD
  • Considerando 148 RGPD

Risarcimento del danno immateriale ex articolo 82 RGPD

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Wesel in una controversia tra AT e BT, clienti di una società di consulenza fiscale, e la PS GbR con i suoi soci, relativa alla divulgazione a terzi di una dichiarazione dei redditi contenente dati personali. La Corte chiarisce la portata del diritto al risarcimento previsto dall’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), con particolare attenzione al danno immateriale, al timore di una divulgazione dei dati e ai criteri di quantificazione del risarcimento.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano comunicato il cambio di indirizzo alla società di consulenza fiscale, che però avrebbe utilizzato un indirizzo non aggiornato per spedire la dichiarazione dei redditi. La busta fu recapitata al vecchio indirizzo, aperta per errore da terzi e poi restituita, ma non era possibile stabilire con precisione quali documenti contenesse originariamente né in quale misura i terzi ne avessero preso conoscenza.

I ricorrenti hanno agito per ottenere EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno immateriale, sostenendo di aver subito sofferenze per la divulgazione non autorizzata dei propri dati personali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 82 RGPD, sul diritto al risarcimento e sulla responsabilità;
  • l’articolo 83 RGPD, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie;
  • l’articolo 79 RGPD, sul ricorso giurisdizionale effettivo;
  • l’articolo 4 RGPD, con le definizioni di dato personale, titolare del trattamento, terzo e violazione dei dati personali;
  • i considerando 85, 146 e 148 RGPD.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se la violazione del RGPD basti da sola a fondare il risarcimento;
  • se il danno immateriale debba essere grave;
  • se il semplice timore di una divulgazione dei dati sia sufficiente;
  • se i criteri dell’articolo 83 possano essere usati per determinare il quantum del risarcimento;
  • se il risarcimento debba avere funzione dissuasiva;
  • se vadano considerate anche violazioni simultanee di norme nazionali in materia di protezione dei dati.

Ragionamento della Corte sulle prime due questioni

La Corte ribadisce che l’articolo 82, paragrafo 1, RGPD richiede tre condizioni cumulative:

  • una violazione del regolamento;
  • un danno materiale o immateriale;
  • un nesso causale tra violazione e danno.

Ne consegue che la sola violazione del RGPD non basta a fondare il diritto al risarcimento. Tuttavia, la Corte esclude anche che il danno immateriale debba raggiungere una soglia minima di gravità: l’interessato deve provare un danno effettivo, anche se minimo.

Il timore per la divulgazione dei dati come danno immateriale

Quanto alla terza questione, la Corte afferma che il timore che i dati personali siano stati divulgati a terzi può, in linea di principio, costituire un danno immateriale ai sensi dell’articolo 82 RGPD. Ciò vale anche quando non sia dimostrabile con certezza che i terzi abbiano effettivamente acquisito conoscenza dei dati.

Tuttavia, il timore non è risarcibile in astratto: deve essere debitamente provato, insieme alle sue conseguenze negative. La mera allegazione soggettiva di paura o apprensione, senza elementi concreti, non è sufficiente.

Quantificazione del risarcimento: no ai criteri dell’articolo 83 RGPD

Sulle questioni quarta e quinta, la Corte distingue nettamente tra:

  • articolo 82 RGPD, che ha funzione compensativa;
  • articolo 83 RGPD, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie e persegue finalità di repressione e deterrenza.

I criteri previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie, come natura, gravità e durata della violazione, non possono essere applicati mutatis mutandis per quantificare il risarcimento del danno ex articolo 82. Il risarcimento deve coprire integralmente il danno concretamente subito, ma non può assumere una funzione dissuasiva o punitiva.

La Corte precisa inoltre che, in mancanza di norme armonizzate dell’Unione sulla modalità di calcolo del danno, spetta al diritto interno stabilire i criteri di liquidazione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Violazioni simultanee di norme nazionali

Quanto alla sesta questione, la Corte esclude che, per determinare l’importo del risarcimento ex articolo 82 RGPD, si debba tenere conto di violazioni simultanee di norme nazionali sulla protezione dei dati che non specificano il contenuto del regolamento.

Il considerando 146 menziona anche il trattamento non conforme alle norme nazionali che specificano il RGPD, ma non estende tale rilievo a ogni disciplina nazionale in materia di riservatezza. Rimane ferma la possibilità che il diritto nazionale consenta un risarcimento più elevato, se ciò è autonomamente previsto dall’ordinamento interno.

Dispositivo e principi affermati

La Corte risponde che:

  • la violazione del RGPD, da sola, non basta a ottenere il risarcimento;
  • il danno immateriale non deve essere grave;
  • il timore di divulgazione può essere un danno risarcibile se provato;
  • i criteri dell’articolo 83 non si applicano alla quantificazione del risarcimento;
  • il risarcimento non ha funzione dissuasiva;
  • le violazioni di norme nazionali non attuative del RGPD non rilevano, di regola, per il quantum ex articolo 82.

La pronuncia consolida l’orientamento della Corte secondo cui il rimedio risarcitorio del RGPD è compensativo, non sanzionatorio, e richiede sempre la prova concreta del danno subito.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalirisarcimento del dannoresponsabilità del titolare del trattamentoprivacysanzioni nel rgpd

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