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Legge

L.R. Liguria 4/2014

NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure promuove il recupero produttivo di terreni agricoli e forestali abbandonati o incolti, la ricomposizione fondiaria e la tutela del territorio, anche tramite la Banca regionale della terra, incentivi, contributi ai comuni e sanzioni per gli inadempienti. Prevede inoltre modifiche alla disciplina forestale e sulla utilizzazione delle terre incolte. Alcune disposizioni sono state poi integrate o parzialmente colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale.

Rilancio dell’agricoltura e selvicoltura, salvaguardia del territorio rurale e Banca regionale della terra

Rilancio dell’agricoltura, della selvicoltura e tutela del territorio rurale

La legge regionale della Liguria disciplina strumenti e interventi per favorire il recupero produttivo di terreni agricoli e forestali abbandonati, incolti o sottoutilizzati, la salvaguardia del territorio rurale e montano e il rafforzamento del ruolo multifunzionale delle imprese agro-forestali. La disciplina si applica nel territorio della Regione Liguria e mira anche a semplificare gli ostacoli normativi al riuso produttivo dei fondi.

Finalità e principi generali

La legge persegue in particolare:

  • l’aumento della superficie media aziendale tramite accorpamento e riordino fondiario;
  • il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti o già destinati ad altro uso;
  • l’occupazione nel comparto agricolo e forestale, anche tramite concessione gratuita di aree demaniali regionali ai giovani;
  • la salvaguardia del territorio montano e rurale e la valorizzazione delle aziende agro-forestali esistenti o di nuova formazione;
  • la prevenzione di erosione, dilavamento del suolo e incendi;
  • il controllo più efficace delle specie selvatiche a tutela delle coltivazioni;
  • la semplificazione della normativa per favorire il recupero delle terre agricole e forestali.

La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario come condizioni essenziali per tali obiettivi e valorizza il ruolo strategico delle imprese agro-forestali, anche attraverso la diversificazione delle attività per integrare i redditi agricoli.

Azioni promosse dalla Regione

Per conseguire le finalità indicate, la Regione promuove:

  • una vigilanza più efficace sugli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali, con attenzione alla regimazione delle acque meteoriche;
  • interventi per agevolare la mobilità fondiaria, anche mediante consorzi agro-forestali tra proprietari e conduttori o tra soli proprietari;
  • la costituzione della Banca regionale della terra;
  • la messa a coltura di terreni agricoli o forestali incolti o di diversa precedente destinazione.

Nell’attuazione degli interventi di recupero produttivo hanno priorità le imprese, specie se giovanili, che aumentano le unità lavorative secondo parametri definiti nella programmazione dello sviluppo rurale, nonché le aziende biologiche e quelle che praticano agricoltura sociale. La Regione si attiva inoltre con il Ministero della giustizia e con gli istituti penitenziari per l’impiego dei detenuti nel recupero del patrimonio boschivo su aree demaniali.

Controllo faunistico e tutela delle coltivazioni

Per le attività di controllo faunistico la Regione può avvalersi, sull’intero territorio regionale, dei soggetti già previsti dalla normativa regionale sulla fauna omeoterma e sul prelievo venatorio e, in origine, anche di coadiutori appositamente formati. Su quest’ultima previsione la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte indicata nella norma, con effetto sulla relativa formulazione originaria.

Vigilanza comunale sugli obblighi di cura dei terreni

I comuni vigilano affinché i soggetti pubblici o privati che dispongono di terreni agricoli o forestali, a qualsiasi titolo, provvedano a verificarne periodicamente lo stato di conservazione e ad intervenire secondo la normativa forestale e idrogeologica vigente, con particolare attenzione alle aree a rischio. I regolamenti di polizia rurale devono indicare misure minime per prevenire erosione del suolo, incendi e dissesto idrogeologico.

Ambiti territoriali di intervento e piani di gestione

La Giunta regionale, d’intesa con i comuni interessati, individua gli ambiti territoriali a vocazione agro-forestale nei quali risultino necessari interventi di:

  • ripristino della regimazione delle acque piovane e sorgive;
  • realizzazione di invasi e vasche per accumulo dell’acqua piovana a fini irrigui e antincendio;
  • consolidamento di versanti terrazzati e ciglionati;
  • gestione della copertura arborea per migliorare la funzione protettiva del bosco e la qualità delle produzioni;
  • prevenzione del rischio di incendio.

Per ciascun ambito la Regione definisce linee guida per i piani di gestione, promossi da soggetti pubblici e privati. Per attuare tali piani possono essere stipulate convenzioni tra imprese agricole, anche in rete, e pubblica amministrazione per attività di tutela ambientale, salvaguardia del paesaggio e cura del territorio.

Competenze dei comuni, atti d’obbligo e vincoli di destinazione

Per interventi soggetti a DIA o permesso di costruire che riguardano aree di produzione agricola o di presidio ambientale, è richiesto un atto unilaterale di impegno da trascrivere nei registri immobiliari. L’atto deve indicare le opere di manutenzione del fondo e i controlli dell’assetto vegetazionale da garantire annualmente per almeno dieci anni.

Non sono soggette a tale atto le imprese agricole, forestali e i coltivatori diretti quando i manufatti siano funzionali e riconducibili esclusivamente all’attività agro-forestale; in tal caso vale comunque un vincolo di destinazione d’uso non inferiore a dieci anni. I comuni possono inoltre esentare dal pagamento della quota B della tariffa urbanistica, per taluni interventi edilizi agro-silvo-pastorali, i soggetti che si impegnino, con il medesimo atto, a mantenere opere e assetto vegetazionale per venti anni.

Banca regionale della terra

La Regione istituisce presso il dipartimento competente la Banca regionale della terra, una banca dati informatica pubblica e periodicamente aggiornata finalizzata a favorire ricomposizione fondiaria, recupero di superfici abbandonate o sottoutilizzate e tutela del territorio.

Nella banca dati sono inserite:

  • le particelle per le quali i proprietari o aventi causa hanno dichiarato la disponibilità a cederne detenzione o possesso;
  • in una sezione dedicata, le particelle segnalate come abbandonate, anche ai fini dell’attivazione delle procedure sulle terre incolte.

Possono chiedere l’inserimento tutti coloro che, non volendo o non potendo coltivare direttamente i terreni posseduti in Liguria, siano disponibili a cederne detenzione o possesso a titolo gratuito o oneroso. La Regione utilizza tali informazioni per supportare i proprietari che vogliano cedere i terreni mantenendone il possesso, favorire chi intenda acquisirne la detenzione o il possesso, promuovere i consorzi agro-forestali e assistere i comuni nell’adozione di regolamenti di polizia rurale coerenti con la legge. Le modalità attuative sono demandate alla Giunta.

Incentivi per imprenditori agricoli e proprietari di terreni forestali

La Regione può concedere diverse forme di incentivo:

  • agli imprenditori agricoli, aiuti una tantum per il recupero produttivo di terreni agricoli incolti o di terreni non agricoli, fino a 500 euro per ettaro e nei limiti del regime de minimis agricolo;
  • sempre agli imprenditori agricoli, aiuti fino al 100% delle spese ammissibili per l’acquisizione di particelle funzionali all’aumento o all’accorpamento della superficie aziendale, a fronte dell’impegno a coltivarle per almeno dieci anni;
  • ai proprietari di terreni forestali non titolari o soci di imprese agricole, contributi per l’acquisto di nuovi fondi e per i costi di costituzione di consorzi funzionali a un piano di ricomposizione fondiaria.

Nella gestione degli aiuti e dei pagamenti diretti è riconosciuta priorità ai terreni rimessi a coltura perché precedentemente incolti o non agricoli; per i diritti di impianto viticolo è prioritaria la destinazione di vigneti su terreni precedentemente incolti o non agricoli.

Contributi ai comuni e ai consorzi

Nei limiti delle risorse di bilancio e secondo i criteri di priorità fissati dalla Giunta, la Regione eroga contributi a fondo perduto ai comuni che, in attuazione dei piani di gestione, debbano realizzare interventi di manutenzione straordinaria i cui costi non siano interamente addebitabili ai singoli proprietari. Analoghi contributi possono essere concessi anche ai consorzi agro-forestali.

Sanzioni per inosservanza degli atti d’impegno

Se non sono rispettati gli obblighi assunti con l’atto di impegno, il Comune diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, applica una sanzione pecuniaria da 300 a 600 euro per ettaro, commisurata alla superficie censuaria di ciascuna particella posseduta. I proventi sono acquisiti dal Comune e destinati a interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio.

Modifiche alla disciplina forestale e al concetto di bosco

La legge modifica la disciplina regionale sulle foreste e l’assetto idrogeologico, ridefinendo il concetto di bosco e ampliando o chiarendo alcune esclusioni e inclusioni. In particolare:

  • il bosco comprende la vegetazione forestale arborea e arbustiva, anche la macchia mediterranea, nonché i terreni temporaneamente privi di vegetazione forestale;
  • sono esclusi alcuni appezzamenti piccoli o stretti, nonché altri specificamente indicati dalla disciplina;
  • sono ricompresi, tra gli altri elementi, le tartufaie coltivate, le formazioni forestali artificiali su terreni agricoli al termine dei vincoli europei e talune radure o superfici che interrompono la continuità del bosco;
  • per gli appezzamenti incolti da oltre cinque anni sui quali si insedia vegetazione forestale prevalente si applica la disciplina del bosco, salvo la possibilità di riprendere l’attività agricola secondo la procedura prevista.

Per la ripresa dell’attività agricola su tali terreni occorre presentare al Comune una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino almeno sessanta giorni prima, indicando gli estremi catastali; i terreni restano vincolati a tale destinazione per i venti anni successivi alla comunicazione.

Modifiche alla disciplina delle terre incolte e alla procedura amministrativa

La legge modifica anche la disciplina regionale di attuazione sulla utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, riorganizzando termini e composizione degli organi coinvolti. Vengono rideterminati diversi termini procedimentali, sostituendo scadenze fisse con termini decorrenti dal ricevimento delle domande, dei pareri o dei piani. È inoltre aggiornato il riferimento all’ufficio competente e ridotta la rappresentanza di alcuni soggetti nell’organo consultivo, con abrogazione di una delle lettere previste.

Norme finanziarie

Gli oneri della legge sono coperti mediante l’utilizzo di 1.500.000 euro del fondo speciale di conto capitale del bilancio 2013 e la corrispondente iscrizione nel bilancio 2014 nell’area dedicata all’agricoltura e agli investimenti per l’economia montana. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

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