L.R. Liguria 8/2014
DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria 1 aprile 2014, n. 8 disciplina pesca e tutela della fauna ittica nelle acque interne regionali, con carte ittiche, zone protette, titoli abilitativi, autorizzazioni, gare, vigilanza e sanzioni. Regola inoltre contributi, riparto dei proventi e norme transitorie. Si applica nel territorio ligure e non riguarda gli invasi artificiali separati dal sistema idrico naturale.
Disciplina della pesca nelle acque interne liguri e tutela dell’ittiofauna
Disciplina della pesca nelle acque interne e tutela della fauna ittica in Liguria
La legge regionale regola la pesca nelle acque interne della Liguria e la tutela della relativa fauna ittica e degli ecosistemi acquatici. L’impianto è orientato alla conservazione biologica, alla qualità delle acque e alla gestione sostenibile del prelievo, nel rispetto della normativa europea su acque e habitat.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio regionale, delimitate lato mare dalla linea ideale che congiunge i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare. Restano esclusi gli invasi artificiali situati in proprietà private o demaniali, se separati dal sistema idrico naturale.
La legge persegue la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico, la conservazione e il riequilibrio biologico, la coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque e la tutela bionaturalistica degli habitat e delle specie.
Funzioni della Regione e pianificazione del settore
La Regione, tramite la Giunta, definisce criteri e linee guida per la disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare, stabilisce i criteri per:
- introduzione, reintroduzione, ripopolamento e immissione ai fini alieutici di specie ittiche;
- classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca;
- percentuale minima e massima dei corsi e specchi d’acqua da destinare alle funzioni di zone speciali;
- compiti delle associazioni di pesca sportiva;
- modelli di pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali;
- predisposizione, tipologie, durata e rilascio del tesserino segna-catture.
La Giunta approva la carta ittica regionale e può modificarne le disposizioni quando necessario. La Regione svolge inoltre funzioni amministrative sulla disciplina della pesca e sulla gestione delle acque interne, promuove contributi per sperimentazione e incremento del patrimonio ittico, realizza iniziative interprovinciali o interregionali, promuove interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e può sostenere la formazione dei pescatori.
Associazioni di pesca sportiva riconosciute
La Regione può riconoscere, su richiesta, le associazioni nazionali di pesca sportiva presenti sul territorio regionale che abbiano almeno 500 iscritti muniti di titolo abilitativo e strutture operative in ciascuna provincia ligure. Le associazioni devono prevedere nello statuto finalità attinenti alla pesca sportiva e possedere almeno uno dei requisiti di iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche oppure nel RUNTS.
Le associazioni riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di competenza e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta mediante convenzioni. Il riconoscimento è disposto con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti.
Commissione tecnico-consultiva regionale
La Regione può avvalersi di una Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta, per le funzioni in materia di pesca e per ogni altro caso ritenuto opportuno. La Commissione dura cinque anni, opera con modalità proprie ed è gratuita per i componenti.
La composizione comprende, tra gli altri, l’Assessore regionale competente o un delegato, il responsabile della struttura regionale in materia di pesca, un rappresentante dei Carabinieri Forestali, rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute, delle associazioni di pesca sportiva riconosciute, un ittiologo d’acqua dolce designato dall’Università di Genova e un rappresentante del Dipartimento Ambiente regionale competente per tutela delle acque o biodiversità.
Carta ittica regionale
La carta ittica è lo strumento tecnico fondamentale della legge. Essa valuta lo stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali regionali e orienta la gestione della pesca e dell’ittiofauna, con riferimento agli obiettivi ambientali delle acque e alla tutela di habitat e specie.
La carta:
- descrive composizione e tendenze delle popolazioni ittiche;
- fornisce indicazioni per la gestione razionale dell’ittiofauna, la tutela delle specie nei tratti di frega e riproduzione, la biodiversità e l’equilibrio ecologico;
- valuta gli effetti delle derivazioni idriche sulle popolazioni ittiche;
- indica divieti, limitazioni, periodi di pesca e modalità di immissione del materiale ittico;
- individua zone di ripopolamento, cattura e protezione, riserve turistiche, campi di gara o allenamento e zone a regolamentazione particolare.
La carta costituisce riferimento tecnico vincolante per programmi e regolamenti di settore e va considerata anche nella regolazione delle derivazioni idriche, affinché sia garantito il deflusso minimo vitale. Può essere aggiornata in caso di modifiche dello stato ecologico o chimico delle acque o di variazioni delle pressioni sui corpi idrici.
Zone di protezione, ripopolamento e cattura
Sulla base della carta ittica, la Regione istituisce zone di regolamentazione speciale. Le principali tipologie sono:
- zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie e alla loro riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato;
- zone di ripopolamento e cattura, destinate all’ambientamento, crescita, diffusione e prelievo di materiale ittico da immettere altrove, nelle quali la pesca è vietata per almeno due anni.
Le zone con divieti o limitazioni devono essere segnalate da cartelli con la scritta “DIVIETO DI PESCA” e l’indicazione del tipo di zona; i cartelli vanno posizionati a distanza non superiore a 100 metri l’uno dall’altro.
Riserve turistiche
La Regione può autorizzare, sentiti i comuni interessati e nell’ambito delle specifiche zone indicate dalla carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, anche affidandone la gestione a enti locali o ad associazioni di pesca sportiva senza fini di lucro tramite convenzione.
Nelle riserve turistiche la Regione disciplina la pesca, prevedendo permessi di pesca a pagamento rilasciati dai soggetti gestori, fermo l’obbligo del titolo abilitativo. Possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti dell’allegato A. I proventi sono impiegati per immissioni di materiale ittico, sorveglianza e spese di organizzazione; i gestori devono presentare annualmente una relazione dettagliata sull’attività svolta e sulle spese sostenute.
Esercizio della pesca e titoli abilitativi
Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne, compreso il soffermarsi con mezzi destinati alla ricerca o all’attesa della cattura. La pesca è consentita solo a chi sia in possesso del titolo abilitativo previsto e nel rispetto dei limiti dell’allegato A.
I titoli abilitativi sono di cinque tipi:
- tipo A: licenza per pesca professionale;
- tipo B: pesca dilettantistica con canna con o senza mulinello, lenza armata e esche artificiali, oltre agli attrezzi dell’allegato A;
- tipo C: pesca dilettantistica con sola canna senza mulinello;
- tipo D: pesca dilettantistica per cittadini stranieri presenti non stabilmente;
- tipo E: permesso temporaneo di pesca disciplinato dalla Giunta.
La licenza di tipo A è rilasciata dalla Regione, previa frequenza di corsi di qualificazione e superamento di un esame. I minori tra 14 e 18 anni che richiedono la pesca professionale ottengono una licenza “apprendista” e possono pescare solo in collaborazione con un pescatore professionista maggiorenne.
La pesca dilettantistica richiede il pagamento della tassa e sovrattassa regionali, con ricevuta da esibire insieme a documento d’identità e tesserino segna-catture. I titoli abilitativi hanno validità territoriale nazionale, nei limiti della legislazione statale e delle altre regioni.
Durata dei titoli e adempimenti
La durata è così stabilita:
- licenza tipo A: sei anni dalla data di rilascio;
- titoli tipo B e C: un anno dalla data del versamento;
- titolo tipo D: tre mesi dalla data del versamento.
Il titolare della licenza tipo A deve comunicare alla Regione i cambiamenti di residenza. In caso di smarrimento, la Regione rilascia duplicato.
Tasse, esenzioni e permessi temporanei
Gli importi delle tasse e sovrattasse sono quelli previsti dalle leggi statali e regionali vigenti; il pagamento avviene tramite conti correnti postali regionali differenziati per provincia. Il versamento ha validità annuale dalla data di effettuazione.
Sono previste riduzioni ed esenzioni:
- dimezzamento della tassa per i titoli tipo B e C per chi ha compiuto 65 anni;
- esenzione per i soggetti sotto i 16 anni e per i portatori di grave handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
Per manifestazioni di pesca per scuole, disabili o finalità benefiche, organizzate da associazioni o enti pubblici, è dovuta una quota forfettaria di 10 euro valida per la durata della manifestazione.
Tesserino segna-catture
Ai fini del monitoraggio della fauna ittica, i pescatori in regola con il pagamento della tassa devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture, secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
Autorizzazioni speciali per catture e prelievi
La Regione può autorizzare catture o prelievi di fauna acquatica anche fuori dal periodo di pesca ordinario e con mezzi ad energia autonoma o altri mezzi, ma soltanto per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Se gli interventi avvengono in aree protette o nei siti Natura 2000, l’autorizzazione è rilasciata sentito l’ente gestore competente.
L’autorizzazione è personale e temporanea, indica località, tempi e modi dell’intervento ed eventualmente specie e quantità. Deve essere tenuta con sé durante le operazioni e trasporti e, al termine, va trasmessa una relazione sui risultati; la mancata relazione comporta la revoca.
Limitazioni, divieti e pesca illegale
La Regione disciplina divieti, limiti di cattura, orari, deroghe e condizioni particolari con propri provvedimenti, sulla base delle linee guida regionali e della carta ittica.
La disciplina definisce come pesca illegale, tra l’altro, la cattura o il prelievo con mezzi vietati o con modalità vietate da regolamenti regionali, oltre a una serie di specifici divieti nelle acque interne. In particolare è vietato, salvo quanto previsto per le autorizzazioni speciali:
- pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare o commercializzare specie la cui cattura è vietata;
- stordire, uccidere o catturare con esplosivi, corrente elettrica o sostanze tossiche/anestetiche;
- catturare fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come pesca sportiva;
- usare attrezzi professionali in acque dove la pesca professionale non è consentita o senza titolo;
- usare reti o attrezzi professionali non conformi a lunghezza o maglia;
- raccogliere, detenere, trasportare o commerciare animali storditi o uccisi in violazione dei divieti.
Immissione di materiale ittico e controlli sanitari
È vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura, salvo quanto previsto dalla disciplina statale richiamata dalla legge.
L’immissione per ripopolamento è effettuata dalla Regione sulla base della carta ittica. La Regione può avvalersi delle associazioni di pesca sportiva più rappresentative, tramite progetti approvati e finanziati anche per la gestione e distribuzione del materiale da ripopolamento.
L’immissione di materiale ittico adulto è ammessa, sulla base di un programma di massima e con i controlli sanitari previsti, nelle riserve turistiche da parte dei gestori e nelle gare e raduni da parte delle associazioni organizzatrici, previa comunicazione alla Regione.
Il materiale ittico proveniente da catture o allevamenti deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l’assenza di malattie infettive e parassitarie. La Regione può disporre ulteriori controlli e, in caso di gravi epizoozie, adottare provvedimenti straordinari di divieto.
Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna
La Regione tutela l’idrofauna e l’ecosistema dei corsi d’acqua anche conservando, ove possibile, l’integrità dell’alveo e individuando periodi e località di frega, riproduzione e migrazione.
Chi intende eseguire lavori negli alvei o sulle sponde deve presentare istanza almeno 30 giorni prima dell’inizio. Per lavori urgenti l’istanza va presentata almeno 5 giorni prima; in casi di alluvione in corso, somma urgenza, emergenza, rischio di contaminazione di siti ambientali o interventi imprevisti su utenze pubbliche in concessione, è sufficiente la comunicazione alla Regione entro 24 ore dall’accesso in alveo, seguita da relazione entro 30 giorni.
Gli interventi che possono ridurre la continuità del corso d’acqua devono prevedere accorgimenti per il passaggio dei pesci. In caso di prosciugamento, il soggetto esecutore deve recuperare la fauna ittica residua e ripristinare la popolazione preesistente secondo la carta ittica.
Nelle tratte e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta la pesca è vietata, salvo motivata disposizione regionale. Per lo svuotamento periodico di invasi artificiali, la Regione può consentire deroghe temporanee a metodi di cattura, misure minime e specie, al fine di recuperare la fauna ittica.
Le disposizioni non si applicano a stagni e bacini per piscicoltura né ai bacini artificiali irrigui.
Sospensione della pesca in caso di siccità e risarcimento del danno
In caso di prolungati periodi di siccità con sensibile diminuzione della portata dei corsi d’acqua, la Regione può valutare tempi e modalità di sospensione della pesca, sentita la Commissione tecnico-consultiva.
La Regione richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, anche da inquinamento, e le somme incassate sono destinate a interventi di ricostituzione delle popolazioni ittiche locali.
Vivai ittici, gare e raduni di pesca
L’allevamento di pesci in vivai è consentito se ne sia documentata la legittima provenienza. I servizi veterinari effettuano controlli sistematici e adottano misure preventive contro malattie infettive o parassitarie. È vietata l’immissione diretta nelle acque pubbliche di materiale ittico allevato o ospitato nei vivai.
Per gare, raduni e allenamenti, le associazioni di pescatori devono presentare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno; la Regione individua i tratti idonei entro il 31 gennaio successivo e fissa calendario, regolamento e termini degli allenamenti. Se interessano aree protette o siti Natura 2000, occorre il parere dell’ente gestore.
Per le competizioni di pesca al colpo con conservazione in vita e reimmissione del pescato, non si applicano i divieti su esche, pasturazione, numero di esemplari catturati e misura minima. Per le competizioni di salmonidi non si applicano i limiti di cattura previsti dai provvedimenti regionali. La Regione può trattenere campioni dei pesci immessi e può sospendere o rinviare le manifestazioni per ragioni meteorologiche o altre gravi cause, incluse alterazioni delle acque.
Vigilanza sull’esercizio della pesca
La vigilanza è svolta dagli ufficiali e agenti di polizia provinciale, dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dalle guardie ecologiche volontarie, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale.
Possono richiedere la nomina di guardie giurate volontarie anche altri soggetti che ne abbiano titolo ai sensi della normativa statale, per sorvegliare i tratti affidati in convenzione.
Il personale di vigilanza può procedere, nei casi previsti, al sequestro di attrezzature e pescato; se il pescato è vivo, va liberato immediatamente. Il rilascio delle abilitazioni per la vigilanza volontaria richiede corsi di qualificazione e superamento di esame; la Regione disciplina la composizione delle commissioni, garantendo presenza paritaria di rappresentanti di associazioni di pescatori e ambientaliste. Le associazioni riconosciute coordinano e organizzano i propri agenti e possono istituire reperibilità e servizi di vigilanza. La Regione definisce inoltre parametri, priorità e modalità operative omogenee per il coordinamento delle attività di controllo.
Sanzioni amministrative e confische
Le violazioni della legge, salvo che costituiscano reato, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie differenziate in base alla fattispecie. Tra le principali:
- pesca senza licenza tipo A o senza versamenti dovuti: da 150 a 900 euro, con raddoppio in caso di reiterazione;
- mancata esibizione della licenza o dei versamenti: da 30 a 160 euro;
- pesca fuori periodo o fuori luogo consentito: da 100 a 600 euro, con raddoppio in caso di reiterazione;
- pesca a strappo: da 100 a 310 euro;
- pesca subacquea, con attrezzi vietati o con fonti luminose: da 250 a 1.500 euro;
- pesca in tratti o bacini in asciutta: da 100 a 620 euro;
- immissione di specie non autoctone: da 2.000 a 10.000 euro;
- immissione non autorizzata di materiale ittico: da 160 a 620 euro;
- detenzione o uso di esche e pasture non consentite: sanzioni da 30 a 310 euro a seconda della condotta;
- abbandono di esche o mezzi di pesca, o inosservanza delle regole sulle gare: da 30 a 160 euro;
- inosservanza delle disposizioni sugli interventi in alveo: da 1.000 a 6.000 euro;
- detenzione di fauna ittica in quantità o misura non consentita: da 100 a 600 euro;
- altre violazioni o inosservanza di provvedimenti regionali e provinciali: da 50 a 300 euro;
- violazioni delle fattispecie vietate relative all’uso di attrezzi professionali in determinate acque: da 1.000 a 6.000 euro.
Per i divieti più gravi relativi a materiali esplosivi, corrente elettrica, sostanze tossiche o asciutta dei corsi d’acqua si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale sulla pesca illegale.
È prevista, per chi intenzionalmente turba l’attività di pesca, una sanzione da 100 a 400 euro. In ogni caso il trasgressore deve corrispondere 20 euro per ciascun capo pescato in violazione, somma raddoppiata se il pescato è morto. È sempre disposta la confisca del pescato; per alcune violazioni è disposta anche la confisca degli attrezzi. Gli introiti sanzionatori sono destinati alle attività attuative della legge.
Riparto dei proventi e utilizzo delle risorse
I proventi delle tasse sulle concessioni regionali sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti istituzionali connessi all’attuazione della legge. I proventi della sovrattassa sono destinati alle associazioni di pesca sportiva accreditate nella Commissione tecnico-consultiva per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Giunta.
Il riparto avviene per il 10% in parti uguali e per il 90% in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate. Nessuna associazione può ottenere complessivamente più del 65% del fondo annuo disponibile.
Regime transitorio, abrogazioni e rinvio
Le licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge conservano validità fino alla scadenza. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi regionali continuano ad applicarsi i programmi regionali previgenti e, per la carta ittica, restano valide le carte ittiche provinciali con possibilità di modifiche non sostanziali.
Sono abrogate la previgente legge regionale ligure sulla pesca nelle acque interne del 2004 e alcune disposizioni della legge regionale n. 28/2009. Per quanto non disciplinato, si applica il testo unico delle leggi sulla pesca.
Aspetti finanziari
Agli oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede con gli stanziamenti regionali dell’area ambiente dedicati agli interventi faunistico-venatori e all’incremento del patrimonio ittico; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 apr 2014L.R. Liguria 7/2014
- Legge · 31 mar 2014L.R. Liguria 6/2014
- Legge · 9 apr 2014L.R. Liguria 2/2014
- Legge · 9 apr 2014L.R. Liguria 1/2014
- Regolamento · 9 apr 2014R.R. Liguria 2/2014
- Regolamento · 9 apr 2014R.R. Liguria 1/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →