L.R. Liguria 2/2014
Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ligure disciplina la designazione, anche anticipata, di un fiduciario maggiorenne cui gli operatori sanitari devono riferirsi per le informazioni sullo stato di salute del paziente incapace o in grave pericolo. Prevede forma scritta, revoca/modifica in ogni momento, obbligo di ricezione e conservazione da parte della ASL e trascrizione nel Fascicolo Sanitario Elettronico, con norma transitoria sul libretto sanitario. La disciplina è di ambito regionale e riguarda le strutture sanitarie pubbliche e private della Liguria.
Designazione del fiduciario sanitario e tutela delle persone LGBT nelle strutture sanitarie liguri
Designazione del fiduciario sanitario nelle strutture liguri
Il regolamento regionale ligure attua l’articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 52, disciplinando la designazione di una persona di fiducia cui gli operatori sanitari devono rivolgersi per le informazioni sullo stato di salute del paziente. La disciplina opera nel territorio della Regione Liguria e si applica nei rapporti con strutture sanitarie pubbliche e private, con attenzione alla tutela dei dati personali.
Ambito di applicazione e funzione della designazione
La persona maggiorenne può designare, oltre agli aventi diritto previsti dalla legge, un fiduciario maggiorenne e capace di intendere e di volere. Tale figura è rilevante quando l’interessato non sia in grado di esprimersi per incapacità naturale o quando vi sia pericolo di grave pregiudizio per la salute o l’integrità fisica. In caso di ricovero ospedaliero, gli operatori sanitari devono verificare l’esistenza della designazione e darvi attuazione.
Forma della designazione e requisiti del fiduciario
La designazione deve risultare da atto scritto, redatto su modulistica predisposta dalla Regione, con data certa e firma dell’interessato. Il fiduciario deve sottoscrivere per accettazione la nomina ed essere, a sua volta, maggiorenne e capace di intendere e di volere. La designazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal soggetto interessato.
Deposito, conservazione e annotazione della nomina
L’atto di designazione è ricevuto dalla struttura competente dell’Azienda Sanitaria Locale preposta alla scelta o revoca del medico di medicina generale. La ASL conserva l’atto e ne cura la trascrizione nel Fascicolo Sanitario Elettronico personale del designante, previsto dalla normativa statale richiamata. In caso di ricovero, la nomina è allegata alla cartella clinica ed è vincolante per i sanitari. Qualora la designazione non sia stata fatta nelle forme ordinarie, l’interessato può effettuarla direttamente nella struttura ospedaliera o di cura in forma scritta; della ricezione deve essere data ricevuta al paziente e al fiduciario, se nominato.
Poteri e ruolo del fiduciario
Il fiduciario, in caso di incapacità dell’interessato, assume la titolarità dei diritti e delle facoltà riconosciute al paziente dal regolamento e svolge una funzione di garanzia del rispetto delle direttive espresse dall’interessato. Egli deve agire in conformità alle volontà del paziente.
Informazione, pubblicizzazione e privacy
La Regione e le Aziende Sanitarie Locali devono promuovere la conoscenza del regolamento sul territorio regionale con le forme ritenute più opportune, anche mediante diffusione sui rispettivi siti istituzionali. Nell’applicazione della disciplina deve essere sempre garantita la tutela della riservatezza degli utenti secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Norma transitoria
In attesa dell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Personale, la designazione del fiduciario può essere trascritta sul libretto sanitario. Questa previsione ha funzione transitoria e opera solo fino all’avvio del sistema elettronico richiamato.
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