L.R. Liguria 3/2014
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998 N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. 10/2004 sulla gestione e assegnazione degli alloggi ERP, ampliando i casi di subentro e di ospitalità, rafforzando i controlli sui requisiti di permanenza e disciplinando mobilità, decadenza e canoni in caso di superamento dei limiti ISEE. Prevede inoltre linee guida regionali per l’autogestione dei servizi accessori e una disciplina transitoria per le procedure già avviate.
Modifiche alla disciplina regionale dell’edilizia residenziale pubblica
Modifiche alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica in Abruzzo
La legge regionale 11 marzo 2014, n. 3 interviene sulla l.r. 29 giugno 2004, n. 10, riscrivendo e integrando varie regole relative all’assegnazione, alla permanenza, alla mobilità e al subentro negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo.
Ambito di applicazione e criteri generali
Il provvedimento amplia il perimetro delle situazioni considerate rilevanti nella gestione degli alloggi ERP, con particolare attenzione a:
- situazioni sociali peculiari;
- verifiche sulla permanenza dei requisiti;
- casi di emergenza abitativa;
- ipotesi di mobilità verso alloggi a canone moderato, ove disponibili.
Assegnazione, requisiti e situazioni sociali particolari
Nella disciplina dell’assegnazione viene valorizzata anche la considerazione di “peculiari situazioni sociali”, che si affiancano agli altri presupposti già previsti dalla normativa regionale. Inoltre, nei procedimenti che incidono sulla posizione dell’assegnatario, l’ente gestore deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nell’assegnazione o nel rapporto locativo.
Prescrizioni convenzionali e mobilità
L’inosservanza delle prescrizioni convenzionali comporta l’applicazione delle misure previste dagli articoli 16, 17 e 18 della l.r. 10/2004. In caso di superamento dei limiti per la permanenza, l’ente gestore propone la mobilità in un alloggio a canone moderato, se disponibile.
Ampliamento del nucleo familiare e subentro
La riforma ridefinisce in modo articolato i casi in cui soggetti ulteriori possono entrare nel nucleo familiare dell’assegnatario o subentrare nell’assegnazione.
Entrano di diritto nel nucleo familiare:
- il coniuge o il convivente di fatto;
- i figli nati o adottati in costanza di assegnazione;
- gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo.
Per tali ipotesi l’ampliamento è subordinato alla verifica, da parte dell’ente gestore, dei requisiti di permanenza.
In caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nell’assegnazione i soggetti di cui sopra se la convivenza risulta anagraficamente dimostrata al momento dell’evento. Il subentro è ammesso anche per altri soggetti, purché sia provata una convivenza anagrafica continuativa nei tre anni precedenti il decesso:
- componenti del nucleo al momento dell’assegnazione;
- figli non rientranti nella categoria dei figli nati o adottati in costanza di assegnazione;
- ultrasettantacinquenni.
Per i nipoti discendenti in linea retta è previsto il subentro solo in casi specifici:
- se inseriti nel nucleo in età prescolare o durante la scuola primaria e presenti senza soluzione di continuità;
- se residenti nell’alloggio in modo continuativo per cinque anni prima del decesso per comprovata assistenza socio-sanitaria; il termine si riduce a tre anni se il minore è stato affidato con provvedimento giudiziale.
La convivenza continuativa non è richiesta quando sia dimostrata l’impossibilità di risiedere nell’alloggio per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato.
Emergenza abitativa, rinuncia e ospitalità temporanea
È consentito l’ampliamento del nucleo, alle stesse condizioni di verifica, anche nei confronti di figli, discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che, pur avendo un proprio nucleo, versino in emergenza abitativa dovuta a:
- perdita dell’alloggio per ordinanza, sentenza esecutiva, verbale di conciliazione o altro provvedimento giudiziario o amministrativo;
- mancanza di alloggio con domicilio in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche, comunità di assistenza o ricovero, oppure in locali precari messi a disposizione dai servizi sociali comunali.
È inoltre consentito l’ampliamento del nucleo e, se del caso, il subentro, quando un diverso nucleo familiare titolare di alloggio ERP rinunci volontariamente all’assegnazione. L’alloggio liberato torna disponibile per una nuova assegnazione.
L’ente gestore può autorizzare ospitalità temporanea, ma tale ospitalità non può mai determinare subentri nel rapporto di assegnazione; a questo fine deve essere adottato un apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell’utenza.
Voltura, separazione e verifiche del Comune
Al momento della voltura dell’atto convenzionale il Comune verifica che non esistano, per il subentrante e per gli altri componenti del nucleo, condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione.
In caso di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili, la voltura avviene in conformità alla decisione del giudice, anche provvisoria. Se il subentro avviene tra coniugi, è sufficiente l’integrazione dell’atto convenzionale originario.
Ai fini della disciplina del subentro, al decesso è equiparato ogni altro evento che determini l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario.
Chi è stato ammesso all’ampliamento del nucleo, salvo le ipotesi espressamente disciplinate, non può poi subentrare nell’assegnazione.
Autogestione dei servizi accessori
La Regione, d’intesa con gli enti gestori e con le organizzazioni sindacali dell’utenza maggiormente rappresentative a livello regionale, approva linee guida per l’autogestione dei servizi accessori negli alloggi ERP.
Mobilità: obblighi, costi e tutela dei soggetti fragili
La disciplina della mobilità viene resa più stringente: gli enti competenti devono predisporre gli strumenti necessari, non più solo “possono” farlo.
Gli oneri del provvedimento di mobilità possono essere posti a carico dell’ente gestore o del Comune secondo i criteri regionali di attuazione.
Viene elevato da sessant’anni a sessantacinque anni il riferimento anagrafico rilevante in una delle ipotesi di mobilità.
È introdotta la mobilità obbligatoria per i nuclei che occupano un alloggio privo di barriere architettoniche quando, per mutate condizioni familiari, non siano più presenti soggetti con disabilità al loro interno. Se nel caso di mobilità obbligatoria il nucleo non rilascia l’alloggio, si applica la decadenza dal rapporto di assegnazione.
Decadenza per superamento del limite ISEE e canone maggiorato
La legge rafforza il collegamento tra permanenza nell’ERP e limite ISEE. Se il superamento del limite risulta accertato:
- l’ente gestore informa l’assegnatario;
- se il superamento persiste per tre anni consecutivi, viene proposta la mobilità in un alloggio a canone moderato, se disponibile;
- in caso di rifiuto è dichiarata la decadenza e scatta l’obbligo di rilascio dell’alloggio.
Dal primo accertamento del superamento del limite ISEE e fino all’eventuale assegnazione di un alloggio a canone moderato, l’assegnatario deve corrispondere il canone massimo ERP aumentato del 50 per cento.
Decadenza, soggetti ospitati e coniugi assegnatari
Le ipotesi di decadenza previste per determinati comportamenti si applicano anche ai fatti posti in essere da eventuali soggetti ospitati nell’alloggio.
Se due coniugi non convivono anagraficamente e sono entrambi assegnatari di alloggi ERP, devono optare per uno solo degli alloggi. In mancanza di opzione, decadono dall’assegnazione di entrambi gli alloggi.
Indebita occupazione e canone applicabile
Per l’occupazione senza titolo dell’alloggio, l’indennità dovuta è pari al canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica, aumentato del 30 per cento.
Ulteriori adeguamenti e termine per il rilascio in alcune ipotesi
La disciplina modifica anche termini e riferimenti relativi ad altre previsioni della l.r. 10/2004, tra cui la sostituzione del riferimento agli “ultrasessantenni” con “ultrasessantacinquenni” e l’adeguamento di un termine da cinque a otto anni in una fattispecie specifica.
Norma transitoria e decorrenza operativa
Le nuove regole sugli ampliamenti, subentri e decadenze si applicano anche alle procedure già avviate ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge.
Le linee guida regionali per l’autogestione dei servizi accessori devono essere approvate dalla Giunta regionale entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
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