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Legge

L.R. Liguria 7/2014

ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI

Normativa regionaleL.R. Liguria 7/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria 7/2014 disciplina apertura, esercizio, controlli, garanzie assicurative, direttore tecnico, sanzioni e attività connesse delle agenzie di viaggio e turismo, incluse le OLTA/OTA, nonché le attività turistiche di alcune associazioni senza scopo di lucro. Prevede SCIA, obblighi informativi e assicurativi, vigilanza regionale e sanzioni amministrative. Alcune disposizioni su province/delega sono state superate da riforme successive.

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo in Liguria e delle attività turistiche delle associazioni senza scopo di lucro

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e delle attività turistiche delle associazioni in Liguria

La legge disciplina, nel territorio della Regione Liguria, l’organizzazione, l’intermediazione e la vendita di viaggi e soggiorni turistici, i requisiti di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, le attività svolte dalle Online Travel Agency, nonché alcune attività turistiche di associazioni senza scopo di lucro. Il testo consolidato tiene conto delle successive modifiche che hanno spostato numerose funzioni alla Regione.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica alle imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di viaggi e soggiorni, oppure attività di intermediazione nei relativi servizi, comprese assistenza e accoglienza ai turisti. Sono ricomprese anche le agenzie che operano esclusivamente online (OLTA/OTA), assoggettate alle regole sulle agenzie di viaggio e al commercio elettronico.

Sono considerate attività proprie delle agenzie:

  • la stipulazione di contratti di viaggio;
  • l’organizzazione e vendita di pacchetti turistici;
  • la vendita di escursioni, city tour e trasferimenti, anche con mezzi propri o noleggiati;
  • una serie di attività accessorie, come biglietteria, accoglienza, prenotazioni, assistenza documentale, noleggio, servizi assicurativi, attività congressuali, eventi e merchandising turistico.

Accesso all’attività e procedura SCIA

L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo SUAP competente per il luogo della sede; per le agenzie online, la SCIA va presentata allo SUAP del luogo della sede legale.

Prima della SCIA il titolare deve:

  • verificare presso gli uffici regionali che la denominazione scelta non sia uguale o simile a quella di altre agenzie italiane;
  • richiedere la prenotazione della denominazione sul portale Infotrav.

La Giunta regionale stabilisce la documentazione da allegare alla SCIA, anche per:

  • agenzie che operano solo online;
  • apertura di sedi secondarie;
  • agenzie con sede principale in altra Regione o in altro Stato UE.

Ogni variazione dei dati comunicati in SCIA deve essere comunicata allo SUAP entro 30 giorni. La chiusura definitiva dell’agenzia o di sedi secondarie in Liguria va comunicata entro 15 giorni, per l’aggiornamento del sistema Infotrav.

Requisiti dei locali, denominazione e pubblicità dell’attività

Le agenzie aperte al pubblico devono disporre di:

  • locali indipendenti e idonei, anche inseriti in impianti commerciali, oppure punti vendita aperti al pubblico inseriti in altre imprese commerciali;
  • insegne visibili con denominazione e attività svolta;
  • attrezzature adeguate.

La denominazione non può coincidere con quella di comuni o regioni italiane. Sono ammesse denominazioni anche in lingua straniera, purché non ingannevoli. Le agenzie aperte al pubblico devono esporre in modo visibile gli estremi della SCIA; le OLTA/OTA devono pubblicarli sul sito web utilizzato per l’attività.

Esercizio dell’attività, chiusure temporanee e limiti

Le agenzie possono operare anche fuori sede in occasione di spettacoli, mostre, fiere e manifestazioni simili, nonché vendere biglietti e prodotti turistici in tali contesti.

La chiusura temporanea superiore a 3 mesi deve essere comunicata preventivamente alla Regione. Se la chiusura supera l’anno, la Regione adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

Controlli, vigilanza e registro regionale

Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalla Regione secondo la disciplina generale sulle sanzioni amministrative. La Regione può stipulare protocolli d’intesa con la polizia locale per delegare funzioni ispettive e di contrasto all’abusivismo.

È istituito presso la Regione il registro delle agenzie di viaggio e turismo, con indicazione di:

  • denominazione;
  • sede principale;
  • titolare;
  • direttore tecnico, se diverso dal titolare;
  • ragione sociale;
  • data di presentazione della SCIA;
  • sedi secondarie operanti in Liguria.

Il registro è aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale regionale. La cancellazione avviene su richiesta, per cessazione o negli altri casi previsti dalla legge, entro 90 giorni dalla conoscenza del fatto.

Garanzie assicurative e tutela dell’utente

Prima della SCIA l’agenzia deve stipulare:

  • una polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso i clienti, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti e nel rispetto della CCV, del Codice del turismo e successive modifiche;
  • una polizza assicurativa o garanzia bancaria ai sensi della disciplina statale richiamata.

Le quietanze di pagamento dei premi annuali o relative dichiarazioni sostitutive devono essere trasmesse alla Regione entro 15 giorni dal pagamento.

Se mancano le coperture assicurative, la Regione sospende l’attività fino alla regolarizzazione entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine, dispone il divieto di prosecuzione. Se la regolarizzazione avviene dopo tale termine, per riavviare l’attività è necessaria una nuova SCIA.

La Regione, insieme alle associazioni di categoria, assicurazioni e consumatori, predispone principi e criteri minimi per polizze standard, con massimali, soglie minime e clausole per la rapida liquidazione del risarcimento.

Programmi di viaggio e correttezza dell’informazione

I programmi di viaggio commercializzati devono contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa statale ed europea richiamata. Pubblicità, annunci, manifesti e simili devono rinviare al programma dettagliato; nei documenti di viaggio, quando previsti, il programma deve essere citato.

Se il documento di viaggio non è previsto, il programma costituisce il riferimento per verificare l’esatto adempimento. È vietato fornire informazioni ingannevoli su servizio, prezzo o condizioni contrattuali, anche tramite immagini o opuscoli. Le amministrazioni competenti possono verificare in ogni momento la conformità dei programmi.

Direttore tecnico: abilitazione, funzioni e sostituzioni

La responsabilità tecnica dell’agenzia è affidata al direttore tecnico; la figura può coincidere con quella del titolare. L’esercizio della professione di direttore tecnico richiede abilitazione rilasciata dalla Regione, secondo i requisiti soggettivi, formativi e linguistici fissati dalla normativa statale e dal decreto ministeriale 5 agosto 2021. L’abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale.

La domanda di abilitazione è presentata alla Regione secondo modalità e documentazione stabilite dalla Giunta; la Regione provvede entro 90 giorni.

Il direttore tecnico:

  • deve prestare la propria opera in una sola agenzia, a tempo pieno ed in esclusiva;
  • in caso di cessazione, il titolare deve comunicarlo immediatamente allo SUAP e alla Regione e indicare un nuovo direttore tecnico entro 30 giorni;
  • in assenza del nuovo nominativo, la Regione sospende l’attività e, se l’inadempimento persiste, dispone il divieto di prosecuzione;
  • può assentarsi al massimo per 90 giorni; oltre tale limite, o in caso di maternità, malattia o infortunio documentati di durata superiore, occorre un sostituto temporaneo.

Il titolare deve trasmettere allo SUAP copia del contratto o documento che attesti il rapporto con il direttore tecnico, all’atto della SCIA e a ogni sostituzione, anche temporanea.

Elenco regionale dei direttori tecnici

La Regione tiene l’elenco dei direttori tecnici abilitati. Vi sono iscritti d’ufficio:

  • coloro che conseguono l’abilitazione dopo l’entrata in vigore della legge;
  • coloro che risultavano già iscritti nel precedente elenco regionale.

Chi possiede la qualifica e vuole l’iscrizione presenta domanda alla Regione, corredata dalla documentazione del riconoscimento; il relativo provvedimento è adottato entro 60 giorni.

Impiego di guide, accompagnatori e altre professionalità turistiche

Quando le agenzie necessitano di figure professionali turistiche indicate dalla normativa statale, devono avvalersi di soggetti abilitati. È prevista una deroga quando, per l’attività di accoglienza presso porti, aeroporti, stazioni e strutture ricettive, l’agenzia utilizza proprio personale dipendente.

Associazioni senza scopo di lucro: attività consentite e limiti

Le associazioni senza scopo di lucro, con determinate caratteristiche di operatività nazionale e collegamento con sedi in Liguria, possono organizzare viaggi e soggiorni riservati ai soli associati iscritti da almeno 6 mesi prima dell’inizio del viaggio. Devono adeguarsi alla disciplina statale richiamata e non possono svolgere intermediazione o vendita al pubblico.

Per esercitare l’attività devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione di:

  • requisiti posseduti;
  • sede legale e sedi operative in Liguria;
  • generalità del legale rappresentante;
  • responsabili o delegati delle sedi operative;
  • iscrizione al registro regionale del Terzo Settore.

Ogni variazione dei requisiti va comunicata immediatamente.

Alle associazioni si applicano le regole su responsabilità e obblighi assicurativi. La Regione può ingiungere la cessazione dell’attività se vengono meno i requisiti, manca la polizza assicurativa o vi sono reiterate e gravi irregolarità. Dopo la cessazione per tali ragioni, una nuova dichiarazione non può essere presentata prima di 5 anni.

Gli opuscoli informativi devono rispettare le regole sui programmi di viaggio.

Le associazioni regionali o locali che intendono organizzare attività analoghe a quelle delle agenzie devono servirsi di agenzie, ma possono promuovere internamente vacanze riservate ai soci e raccogliere adesioni e quote. Possono inoltre organizzare vacanze sociali e gite occasionali per i soli associati, a condizione che sia stipulata una copertura assicurativa e che sussistano i requisiti di anzianità associativa previsti.

Le iniziative di cui sopra devono essere comunicate preventivamente alla Regione, con data, descrizione e copia dell’atto costitutivo o dello statuto.

Le associazioni che usano figure professionali turistiche devono avvalersi di persone abilitate; sono esonerate da tale obbligo, per l’attività di accoglienza, se utilizzano proprio personale dipendente.

La disciplina si estende anche a scuole, istituti, enti di formazione e parrocchie che organizzano viaggi rientranti nel concetto di pacchetto turistico, salvo che l’organizzazione sia già compresa nei programmi scolastici o formativi. Restano fuori dalla legge le attività di enti locali e associazioni assistenziali, politiche e sindacali quando svolte nei limiti delle finalità statutarie e senza carattere turistico.

Sanzioni amministrative e conseguenze dell’infrazione

Le violazioni della legge, salvo che il fatto costituisca reato, comportano le sanzioni previste dalla disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.

In particolare:

  • organizzazione, intermediazione o vendita di pacchetti turistici senza SCIA: sanzione da 5.000 a 15.000 euro;
  • violazione delle prescrizioni su requisiti dei locali/SCIA esposta, direttore tecnico e attività delle associazioni: sanzione da 2.000 a 6.000 euro;
  • inosservanza delle norme sulle chiusure temporanee: sanzione da 1.000 a 3.000 euro e obbligo di riapertura immediata, altrimenti divieto di prosecuzione;
  • pubblicità o diffusione di programmi non conformi: sanzione da 750 a 2.250 euro; in caso di recidiva, sospensione da 1 a 6 mesi e, in caso di reiterazione, divieto di prosecuzione;
  • violazioni relative all’impiego di figure professionali turistiche nelle agenzie e nelle associazioni: sanzione da 1.000 a 3.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  • omissione della comunicazione preventiva delle iniziative associative: sanzione da 500 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.

Regime transitorio e disposizioni finali

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione approva lo schema tipo di domanda per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dell’agenzia.

Le agenzie già autorizzate alla data di entrata in vigore sono iscritte d’ufficio al registro regionale.

Le associazioni già operanti che non erano in regola con gli adempimenti iniziali devono presentare la dichiarazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore.

Sono abrogate le precedenti leggi regionali e le ulteriori disposizioni indicate nel testo consolidato. Inoltre, la normativa successiva ha spostato dalla Provincia alla Regione i riferimenti alle competenze originariamente provinciali.

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