Ordinanza n. 255/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di sospensione delle autorizzazioni per la gestione di una discoteca per un periodo determinato
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva sospeso le autorizzazioni per la gestione della discoteca, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni relative a fatti incidenti sulla sicurezza e sull’incolumità fisica di minorenni durante un evento prevalentemente destinato a minori, nonché alla recidiva specifica risultante da una precedente sospensione. L’amministrazione aveva inoltre depositato elementi e dichiarazioni dai quali risultava l’assenza di una concreta verifica dell’età degli avventori ammessi, dietro corrispettivo, al privé, con disponibilità non controllata di bevande alcoliche. La parte ricorrente aveva prodotto proprie dichiarazioni, ritenute tuttavia complessivamente superate dagli elementi acquisiti dall’amministrazione. La domanda cautelare è stata valutata alla luce del fumus boni iuris e del potere questorile previsto dall’art. 100 del r.d. n. 773/1931, oltre che delle censure concernenti competenza, presupposti della misura, garanzie partecipative, durata e motivazione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la competenza ad adottare la sospensione prevista dall’art. 100 del r.d. n. 773/1931, in funzione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, permane in capo al Questore e costituisce un potere distinto e concorrente rispetto a quello relativo al rilascio e alle vicende delle licenze per i trattenimenti danzanti, esercitato dal Prefetto anche su proposta del Questore. Il potere ex art. 100 ha natura preventiva e cautelare e può essere esercitato in presenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica; la relativa discrezionalità è sindacabile soltanto in caso di manifesta irragionevolezza. La natura cautelare della misura, adottata motivatamente in tempi ristretti per esigenze di ordine pubblico, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990. La durata della sospensione è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e alla recidiva specifica, non essendo stata peraltro censurata per difetto di motivazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficientemente provata la mancata verifica dell’età dei clienti ammessi al privé e ha affermato che, nella somministrazione al tavolo, il gestore deve vigilare affinché gli alcolici non siano consumati da minorenni, indipendentemente da chi effettui l’ordinazione o il pagamento. La misura è stata quindi considerata coerente con l’esigenza di prevenire il protrarsi di fenomeni di allarme sociale collegati alla somministrazione e al consumo di alcolici da parte di minori. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 100 r.d. n. 773/1931
Attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare di sospensione della licenza o delle autorizzazioni di un pubblico esercizio quando sussista un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica; il potere è distinto e concorrente rispetto alle competenze amministrative sulle licenze per i trattenimenti danzanti.
art. 7 l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative possono essere omesse quando la misura cautelare sia adottata motivatamente e in tempi ristretti per esigenze di tutela dell’ordine pubblico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell’ambito della quale il giudice ha valutato il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale base del precedente decreto presidenziale cautelare adottato nella fase monocratica.
Massime di principio
- Il potere del Questore di sospendere un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 del r.d. n. 773/1931, quando sia diretto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è distinto e concorrente rispetto al potere amministrativo di rilascio, sospensione, annullamento, revoca o conformazione delle licenze per i trattenimenti danzanti; pertanto, la competenza questorile permane anche quando il provvedimento incida su autorizzazioni soggette ad altri procedimenti amministrativi.
- La sospensione prevista dall’art. 100 del r.d. n. 773/1931 ha funzione preventiva e cautelare: ai fini della sua adozione è sufficiente un pericolo per la sicurezza pubblica, senza necessità che sia dimostrata la reiterazione di un danno già verificatosi o la certezza di ulteriori eventi lesivi.
- L’esercizio del potere questorile di sospensione per ragioni di ordine pubblico, caratterizzato da discrezionalità amministrativa e finalità preventive, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza.
- La natura cautelare della sospensione adottata in tempi ristretti per esigenze di tutela dell’ordine pubblico può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. 241/1990, purché la misura sia adeguatamente motivata.
- Nella somministrazione di bevande alcoliche al tavolo, il gestore del pubblico esercizio deve vigilare non solo sull’identità del soggetto che ordina e paga, ma anche sull’età degli effettivi consumatori minorenni; la presenza di un maggiorenne al tavolo non esclude il dovere di controllo.
- La durata della sospensione cautelare di un pubblico esercizio è legittima quando risulti commisurata alla gravità dei fatti incidenti sulla sicurezza pubblica e alla presenza di precedenti specifici, senza che sia necessaria una durata minima predeterminata.
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