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Legge

L.R. Marche 37/2016

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale

Normativa regionaleL.R. Marche 37/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 30 dicembre 2016, n. 37, modifica varie norme su caccia, ambiente e organizzazione del Consiglio regionale, con alcune disposizioni finanziarie e di utilizzo delle graduatorie. Introduce anche proroghe legate agli eventi sismici del 2016, applicabili solo ai procedimenti in corso e, per alcuni interventi, fino a date/periodi specifici (ad es. affidamenti entro il 31 dicembre 2017).

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale in materia di caccia, ambiente, organizzazione istituzionale e proroghe settoriali

Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale

La legge regionale Marche 30 dicembre 2016, n. 37 interviene in modo puntuale su più settori della normativa regionale, soprattutto caccia, difesa del suolo, organizzazione istituzionale e alcune proroghe connesse agli eventi sismici del 2016. Le disposizioni sono in larga parte modificative di leggi regionali pregresse e contengono anche norme transitorie e di applicazione temporale.

Caccia

La legge apporta numerose modifiche alla l.r. 7/1995 in materia di caccia, incidendo su vari articoli relativi al regime venatorio e ad aspetti operativi della disciplina. Vengono inoltre modificati alcuni riferimenti di altre leggi regionali connessi al settore.

Le principali norme di applicazione stabiliscono che:

  • le modifiche agli articoli 34 e 41 della l.r. 7/1995 producono effetti dal 1° gennaio 2016;
  • la modifica all’articolo 3 della l.r. 8/2007 si applica dalla stagione venatoria 2016/2017.

Ambiente e difesa del suolo

In considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche nel secondo semestre del 2016, la legge proroga i termini previsti dall’articolo 11, comma 2, lettere b), c) e d), della l.r. 13/1999, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

La proroga:

  • può arrivare fino a un massimo complessivo di ulteriori 180 giorni;
  • riguarda solo i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge;
  • richiede un atto della Giunta regionale da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La legge interviene inoltre su altre disposizioni regionali in materia ambientale, mediante modifiche a specifici articoli di leggi precedenti.

Ordinamento istituzionale e personale

La legge introduce disposizioni di razionalizzazione organizzativa per il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale per gli anni successivi all’entrata in vigore della legge.

In particolare:

  • per il triennio 2017-2019 deve essere predisposto un piano per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, anche utilizzando risparmi di anni precedenti, nel rispetto dei limiti percentuali statali;
  • per il triennio 2018-2020 deve essere predisposto un piano per la copertura dei posti vacanti del personale a tempo indeterminato non dirigenziale, anch’esso nei limiti percentuali previsti dalla normativa statale e con possibile utilizzo di risparmi disponibili.

Utilizzo delle graduatorie nei concorsi pubblici

La legge rafforza l’obbligo di utilizzare le graduatorie concorsuali già approvate prima di bandire nuovi concorsi, per finalità di razionalizzazione della spesa.

I soggetti regionali interessati devono, previa programmazione delle assunzioni e nei limiti della dotazione organica:

  • coprire i posti vacanti e disponibili attingendo agli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici per pari o equivalente posizione contrattuale;
  • farlo salvo particolari necessità adeguatamente motivate;
  • rispettare la durata di validità delle graduatorie prevista dalla normativa statale.

L’obbligo di utilizzo delle graduatorie vale per tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Interventi di sistemazione idraulico-forestale

Per gli interventi silvicolturali e di sistemazione idraulico-forestale previsti dalla l.r. 18/2008, la legge proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’affidamento dei lavori, sempre in considerazione degli eventi sismici del secondo semestre 2016.

Disposizioni finanziarie e urgenza

La legge dichiara che dall’attuazione delle sue disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, poiché si fa fronte con risorse già previste dalla legislazione vigente.

È inoltre dichiarata urgente e, perciò, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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