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Legge

L.R. Marche 34/2016

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”

Normativa regionaleL.R. Marche 34/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2017 il Comune di Valfornace, nato dalla fusione di Pievebovigliana e Fiordimonte (Macerata). Disciplina partecipazione e municipio, successione nei rapporti, trasferimento del personale, priorità ai contributi regionali per 10 anni, norme transitorie su commissario, sede provvisoria, strumenti urbanistici e regolamenti. Non prevede oneri regionali diretti.

Fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte nel nuovo Comune di Valfornace

Fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte nel Comune di Valfornace

La legge regionale della Marche dispone la fusione di due Comuni contermini della Provincia di Macerata, istituendo un nuovo ente locale denominato Valfornace. La disciplina regola gli effetti organizzativi, patrimoniali, finanziari e transitori della fusione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Istituzione del nuovo Comune e perimetro territoriale

Dal 1° gennaio 2017 è istituito un unico Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte. Il territorio del nuovo ente coincide con l’insieme dei territori già appartenenti ai due Comuni estinti.

Partecipazione delle comunità originarie e decentramento

Lo statuto del nuovo Comune deve garantire alle comunità di origine forme adeguate di partecipazione e di decentramento dei servizi. Inoltre, lo statuto deve prevedere l’istituzione di un municipio nel territorio della comunità d’origine in cui non sia collocata la sede comunale. Lo statuto e il regolamento comunale devono disciplinarne organizzazione e funzioni e possono anche prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applicano le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Successione nei rapporti giuridici, beni e personale

Con la fusione, il nuovo Comune subentra in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo ai Comuni soppressi. In particolare:

  • i beni demaniali e patrimoniali dei due Comuni sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune;
  • il personale dei Comuni di origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione previste dalla normativa statale richiamata.

Trasferimento delle funzioni regionali

Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono trasferite al nuovo Comune, che le esercita in continuità.

Priorità e agevolazioni per il nuovo Comune

Per dieci anni dalla data di costituzione, il nuovo Comune beneficia di un regime di priorità nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedano contributi agli enti locali. Per lo stesso periodo, ai fini dell’accesso ai contributi regionali riservati alle forme associative comunali, il nuovo Comune è equiparato a un’unione di Comuni o ad un’associazione di Comuni.

Regime transitorio e continuità amministrativa

Alla data di efficacia della fusione:

  • i Comuni originari sono estinti;
  • decadono i rispettivi organi di governo e di revisione contabile.

Fino all’insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni di governo sono svolte da un commissario governativo nominato secondo la normativa statale. Fino alla nomina del nuovo organo di revisione contabile, le relative funzioni restano in capo all’organo di revisione in carica nel Comune di Pievebovigliana al momento dell’estinzione.

I Sindaci dei Comuni interessati devono, entro il 31 dicembre 2016, adottare d’intesa i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento del nuovo ente fin dalla data di istituzione e la continuità di servizi e prestazioni; in mancanza, provvede il commissario.

Per agevolare il procedimento di fusione, i Sindaci si costituiscono in comitato con funzioni consultive e propositive nei confronti del commissario. Salvo diversa previsione nell’intesa tra i Sindaci, la sede provvisoria del nuovo Comune è fissata in Pievebovigliana.

Regime urbanistico e regolamentare transitorio

Fino all’entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal nuovo Comune, restano efficaci quelli dei Comuni soppressi, limitatamente ai rispettivi ambiti territoriali originari. Analogamente, fino all’entrata in vigore dei regolamenti del nuovo Comune, continuano ad applicarsi nei territori di origine i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai due Comuni.

Aspetti finanziari e decorrenza dell’efficacia

L’attuazione della legge non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche, mentre la fusione produce effetti dal 1° gennaio 2017.

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