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Legge

L.R. Marche 30/2016

Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia

Normativa regionaleL.R. Marche 30/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la gestione amministrativa, contabile e organizzativa del Garante dei diritti della persona, della Commissione pari opportunità e del CO.RE.COM. nelle Marche, con regole su uffici, atti, programmi annuali e copertura finanziaria. Prevede anche il versamento al bilancio regionale delle risorse AGCOM destinate al CO.RE.COM. dal 2017 e contiene norme transitorie per il 2017, oltre all’abrogazione della l.r. 3/2008.

Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia

Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia

La legge disciplina, per la Regione Marche, l’organizzazione amministrativa e contabile degli organismi regionali di garanzia, definendone supporto operativo, modalità di adozione degli atti, programmazione delle attività e profili finanziari. Riguarda il Garante regionale dei diritti della persona, la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e il CO.RE.COM.

Ambito di applicazione e organismi interessati

La disciplina si applica alla gestione amministrativa e contabile dei tre organismi regionali di garanzia individuati dalla legge:

  • Garante regionale dei diritti della persona;
  • Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
  • Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).

Organizzazione degli uffici e supporto amministrativo

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale individua la struttura di supporto degli organismi, con l’obiettivo di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni istituzionali. Il personale assegnato proviene dalla dotazione organica del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

Adozione degli atti e pubblicità

Gli atti di ciascun organismo sono predisposti dal relativo responsabile del procedimento. Il dirigente dell’organismo esprime il parere di legittimità e di regolarità tecnica, mentre la ragioneria del Consiglio-Assemblea legislativa attesta la regolarità contabile. Gli atti devono essere pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Programmazione annuale e relazioni sull’attività svolta

Ciascun organismo presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale:

  • entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l’anno successivo;
  • entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Risorse del CO.RE.COM. per le funzioni delegate

A decorrere dal 2017, le risorse finanziarie trasferite al CO.RE.COM. dall’AGCOM per l’esercizio delle funzioni delegate devono essere versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale. La previsione incide quindi sul circuito di acquisizione e gestione di tali risorse a partire dall’esercizio 2017.

Aspetti finanziari e copertura degli oneri

Per gli anni 2017 e 2018 l’attuazione della legge è finanziata mediante le risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018 nella Missione 1, Programma 01, destinate al finanziamento degli organismi già autorizzati dalle rispettive leggi istitutive. La maggiore spesa derivante dalla modifica richiamata all’articolo 6 è stimata in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed è coperta mediante riduzione del Fondo di riserva della Missione 20 e contestuale incremento della Missione 1, Programma 01. Per gli anni successivi, gli oneri sono coperti nell’ambito delle autorizzazioni di spesa previste annualmente dalle leggi di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni del bilancio finanziario gestionale necessarie.

Norme transitorie

Per il bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019, l’Ufficio di Presidenza determina lo stanziamento tenendo conto del programma di attività presentato da ciascun organismo alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, le somme non utilizzate dagli organismi alla data del 20 dicembre 2016 devono essere riversate alla tesoreria regionale entro il 31 dicembre 2016.

Abrogazione e decorrenza

La legge dispone l’abrogazione della l.r. 26 febbraio 2008, n. 3. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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