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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8929/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali ex art. 28 L. n. 794/1942, proponendo il ricorso con il rito sommario speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 dinanzi al Giudice di pace di Palermo. Il Giudice di pace ha rigettato il ricorso per incompetenza, ritenendo che tali controversie debbano essere decise dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza in Cassazione sostenendo la competenza del Giudice di pace ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per le liquidazioni relative a prestazioni rese nell'ambito dell'ufficio adito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite (sentenze n. 4485/2018 e n. 4247/2020) e la giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie di liquidazione degli onorari ex art. 28 L. n. 794/1942 regolate dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Di conseguenza la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato per nuovo esame e per le determinazioni sulle spese della cassazione.

Norme richiamate

  • art. 28, legge 13 giugno 1942, n. 794

    disciplina della liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato

    La norma regola il diritto alla liquidazione degli onorari e costituisce il titolo della pretesa dedotta; la Corte riconosce che le controversie di cui all'art. 28 sono soggette al rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 quando l'opera è stata prestata nell'ufficio adito

  • art. 14, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    in particolare comma 2 e comma 4

    Il rito sommario speciale disciplina le controversie in materia di onorari e diritti degli avvocati. La competenza è dell'ufficio giudiziario ove l'avvocato ha prestato l'opera; la riserva di collegialità riguarda il Tribunale, ma non esclude la competenza del Giudice di pace per i procedimenti relativi all'ufficio adito. Inoltre, ai sensi del comma 4 (nella formulazione ratione temporis), i provvedimenti del Giudice di pace in questa materia sono impugnabili in Cassazione

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    procedure per decisione in camera di consiglio

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo le forme previste da tale norma di carattere processuale d'urgenza/semplificata

  • art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c.

    riferimenti alle definizioni e impugnabilità delle pronunce

    Richiamate in relazione all'esame preliminare dell'ammissibilità del ricorso e alla possibilità di definire il giudizio; la Corte ha però ritenuto non applicabile la fattispecie di definibilità richiamata dal relatore

Massime di principio

  • Quando un avvocato chiede la liquidazione degli onorari ai sensi dell'art. 28 L. n. 794/1942, e l'opera è stata prestata davanti a un determinato ufficio giudiziario, la controversia può essere proposta con il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 davanti all'ufficio stesso (anche davanti al Giudice di pace).
  • La riserva di collegialità per il Tribunale prevista dall'art. 14 non esclude di per sé la competenza del Giudice di pace quando l'azione è introdotta presso l'ufficio nel quale l'avvocato ha svolto la propria attività.
  • Le ordinanze del Giudice di pace che declinano la competenza in questo ambito possono essere impugnate in Cassazione ai sensi dell'art. 14 comma 4 (nella formulazione applicabile ratione temporis); quindi una dichiarazione di incompetenza non sempre è impugnabile con il gravame ordinario.
  • Se il Giudice di pace rigetta il ricorso per incompetenza ma la Corte di Cassazione ritiene fondata la competenza del Giudice di pace, la soluzione è la cassazione dell'ordinanza e il rinvio al medesimo ufficio a diverso magistrato per nuovo esame.
  • Occorre tener conto delle modifiche legislative successive (es. d.lgs. n. 149/2022) che hanno innovato aspetti procedurali e la trattazione davanti al Giudice di pace; pertanto, in situazioni analoghe verificare la normativa vigente ratione temporis e la composizione richiesta per il giudice competente.

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