Ordinanza n. 10484/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per le lesioni biologiche tutte, per motivi di servizio, con violazione delle regole cautelari (responsabilità contrattuale), e concorrente con quella extracontrattuale, diretta e vicaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo e lesivo dell'Amministrazione dedotto come fonte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per patologie asseritamente dipendenti dal servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente, in servizio nella Marina Militare dal 1972 al 2012 con mansioni tecniche e operative svolte anche a bordo di navi militari caratterizzate dalla presenza di amianto, ha chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi danno biologico, morale ed esistenziale, in relazione a insufficienza respiratoria con placche pleuriche e noduli polmonari, nonché all'aggravamento di una patologia del rachide cervicale e lombare con ernia discale e radicolopatia. Ha inoltre dedotto l'esistenza di un nesso causale con il servizio per un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale e per una periartrite scapolo-omerale destra, nonostante il CVCS ne avesse negato la dipendenza da causa di servizio. Il ricorso prospetta una responsabilità dell'Amministrazione sia contrattuale, per violazione delle regole cautelari connesse al rapporto di servizio, sia extracontrattuale, diretta e vicaria. La precedente ordinanza istruttoria aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio sulle conseguenze menomanti e sull'incidenza esistenziale delle patologie respiratoria e osteoarticolare, senza riaprire il tema del nesso causale già considerato per tali infermità, e aveva richiesto un accertamento specifico sul nesso causale relativo all'ipoacusia e alla periartrite, secondo il criterio del più probabile che non, con successiva quantificazione del danno in caso di esito positivo.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e riserva ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Preso atto dell'indisponibilità temporanea, per ragioni di salute, del CTU già nominato, conferma l'incarico e differisce al 17 giugno 2026 il giuramento e l'assunzione dell'incarico. Conferma e aggiorna gli incombenti peritali: il CTU dovrà accedere al fascicolo, acquisire le informazioni e la documentazione necessarie, assicurare il contraddittorio tra le parti, valutare il danno biologico e l'incidenza sulle attività di vita e sulla sofferenza soggettiva con riguardo alle patologie A e B; dovrà inoltre verificare, per le patologie C e D, l'eventuale nesso causale con il servizio secondo il criterio del più probabile che non e, solo in caso di esito positivo, procedere alla valutazione del danno. È posto provvisoriamente a carico del ricorrente un acconto di euro 1.500,00 per il CTU; sono fissati i termini per la nomina dei consulenti tecnici di parte, per lo schema di relazione, per le osservazioni e per il deposito della relazione finale. La causa è rinviata all'udienza pubblica del 20 gennaio 2027. È disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
artt. 19 e 67 c.p.a.
senza ritornare sulla questione del nesso causale con riguardo alle infermità di cui ai precedenti punti A) e B)
Fondano il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio e disciplinano gli incombenti istruttori, la nomina del CTU, l'acconto e le modalità di svolgimento e deposito della relazione.
art. 195 c.p.c.
Richiamato per le comunicazioni alle parti dello schema e della relazione del CTU e per il rispetto del contraddittorio tecnico.
art. 90 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 195 c.p.c. per documentare le comunicazioni rituali del CTU alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale disciplina dei dati relativi alla salute e presupposto per l'oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda risarcitoria dipende da accertamenti medico-legali complessi, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare il danno biologico, valutare l'incidenza sulle ordinarie attività di vita e graduare la sofferenza soggettiva rilevante ai fini del danno morale.
- In presenza di patologie la cui dipendenza da causa di servizio sia stata negata in sede amministrativa, il giudice può demandare al CTU la verifica del nesso causale secondo il criterio civilistico del più probabile che non, sulla base della documentazione sanitaria e delle allegazioni tecniche di parte.
- Quando la consulenza tecnica accerti positivamente il nesso causale solo per alcune patologie, la quantificazione del danno biologico e dell'incidenza esistenziale deve essere eseguita, per tali patologie, soltanto dopo tale accertamento.
- Nello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio deve essere assicurato il contraddittorio tra le parti, mediante trasmissione dello schema di relazione, possibilità di osservazioni dei consulenti tecnici di parte e successivo deposito di una relazione finale che prenda specificamente posizione sulle osservazioni ricevute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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