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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 3499 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Impiego non occasionale di lavoro altrui - Autonoma organizzazione - Sussiste - Illegittimità diniego - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, poiché l’impiego non occasionale di lavoro altrui e il coordinamento dei diversi fattori produttivi configuravano una struttura organizzativa di rilevanza esterna. Di conseguenza, il diniego dell’Ufficio al rimborso dell’IRAP è stato considerato legittimo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego di rimborso dell’IRAP, sostenendo implicitamente l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. La controversia riguardava in particolare l’impiego non occasionale di lavoro altrui e la presenza di una struttura organizzativa esterna all’attività personale del professionista.

Norme richiamate

  • IRAP - disciplina del presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’impiego non occasionale di lavoro altrui costituisce, secondo i principi richiamati dalla decisione, un elemento idoneo a integrare il requisito dell’autonoma organizzazione e quindi a giustificare l’assoggettamento del professionista all’IRAP.

Massime di principio

  • Per valutare l’assoggettamento all’IRAP di un professionista occorre verificare se l’attività sia svolta con un’autonoma organizzazione, distinta dal mero apporto personale del lavoratore.
  • L’impiego non occasionale di personale o collaboratori può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’autonoma organizzazione, soprattutto quando richiede un’attività stabile di coordinamento.
  • La presenza di una struttura organizzativa di rilevanza esterna, con più fattori produttivi coordinati dal professionista, rende generalmente legittima la richiesta dell’IRAP.
  • In una situazione analoga, la richiesta di rimborso può essere respinta se il contribuente non dimostra che il lavoro altrui sia meramente occasionale, marginale o privo di effettiva incidenza sull’organizzazione dell’attività.

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