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Sentenza

Sentenza n. 2444/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota prefettizia che, a seguito di richiesta di riesame, ha confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato nel 2013

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Prefettura, dopo una nuova richiesta di riesame, aveva ritenuto insussistenti le condizioni per revocare il divieto di detenzione di armi adottato nel 2013. Il divieto traeva origine dal furto di una pistola detenuta presso l'abitazione del ricorrente e dalla conseguente denuncia per omessa custodia ai sensi dell'art. 20-bis della legge n. 110/1975. Il procedimento penale era stato archiviato, poiché il pubblico ministero e il GIP avevano escluso negligenze nella custodia alla luce delle modalità del furto. Il ricorrente deduceva eccesso di potere, violazione di legge, difetto e insufficienza di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di coerenza dell'azione amministrativa e degli artt. 11, 39 e 43 TULPS. In particolare, lamentava che la Prefettura si fosse limitata a richiamare l'originario episodio, risalente a oltre undici anni prima, senza considerare adeguatamente l'archiviazione penale, l'assenza di ulteriori elementi pregiudizievoli e il decorso del tempo, mantenendo così il divieto a tempo indeterminato senza una verifica aggiornata dell'attualità della presunta inaffidabilità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione e ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando alla Prefettura di attivare il procedimento di riesame richiesto. Il Collegio ha ribadito che il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato anche senza un accertato abuso delle armi, sulla base di una valutazione prognostica di inaffidabilità. L'Amministrazione può inoltre valutare autonomamente i fatti, anche se non penalmente rilevanti o definiti con archiviazione. Tuttavia, poiché l'art. 39 TULPS non prevede una durata temporale del divieto, la misura non può produrre effetti sine die quando sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità. Dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze favorevoli, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere un riesame della propria posizione. Tale riesame deve essere puntuale, attuale e concreto e non può risolversi in un richiamo stereotipato alle precedenti valutazioni. Nel caso concreto, la Prefettura avrebbe dovuto considerare l'archiviazione del procedimento penale e il lungo decorso del tempo dall'unico episodio posto a fondamento del divieto. L'annullamento non comporta l'automatica revoca del divieto né impone un esito favorevole del riesame, che resta affidato alla discrezionalità dell'Autorità prefettizia. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto

    Sebbene la norma non preveda un termine di efficacia, il divieto non può protrarsi sine die quando sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità; il destinatario può chiedere, dopo un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze favorevoli, un riesame puntuale della propria posizione.

  • art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110

    l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi ... deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza

    La disposizione costituiva il presupposto della denuncia penale per omessa custodia, procedimento poi archiviato per l'assenza di negligenza nella condotta del destinatario.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    È richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, senza una specifica autonoma interpretazione nella motivazione.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    È richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, senza una specifica autonoma interpretazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: può essere adottato anche senza un accertato abuso delle armi, quando sussistano elementi idonei a fondare una valutazione prognostica non inattendibile di inaffidabilità del destinatario.
  • L'archiviazione del procedimento penale o l'assenza di una condanna non vincolano automaticamente l'Amministrazione di pubblica sicurezza, che può valutare autonomamente il fatto nella sua dimensione storica e valorizzare anche circostanze non penalmente rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità.
  • Quando una misura prefettizia limitativa della sfera giuridica del destinatario non è soggetta a un termine legale di efficacia, essa non può essere mantenuta indefinitamente senza una verifica dell'attualità del giudizio di pericolosità o inaffidabilità.
  • Dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze favorevoli idonee a modificare il quadro indiziario originario, il destinatario di un divieto di detenzione di armi ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione.
  • Il riesame di un divieto prefettizio di detenzione di armi deve consistere in una verifica puntuale, concreta e attuale della permanenza dei presupposti della misura e non può limitarsi a un richiamo formale o stereotipato alle precedenti valutazioni.
  • L'annullamento del diniego di riesame impone alla Prefettura di riattivare il procedimento, ma non comporta l'automatica revoca del divieto né predetermina l'esito della nuova valutazione, che resta espressione della discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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