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Circolare

Circolare numero 115 del 25-5-2001

Beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori che risultino aver svolto mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura nel periodo compreso tra la data dell’8 ottobre1993 ed il 31 dicembre 2001.Condizioni per il riconoscimento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’articolo 78 della legge n. 388/2000 e del decreto interministeriale 17 aprile 2001 per il riconoscimento dei benefici pensionistici ai lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente usuranti. Definisce i destinatari, i lavori ammessi, i criteri di prova e di calcolo delle giornate utili, nonché le riduzioni dei requisiti per pensione di anzianità e di vecchiaia nei diversi regimi. Indica inoltre il termine di presentazione della domanda, la documentazione necessaria e le regole procedurali per la gestione delle istanze.

Benefici previdenziali per lavori particolarmente usuranti e modalità di domanda

Benefici previdenziali per lavori particolarmente usuranti

La circolare disciplina l’applicazione dell’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del decreto interministeriale 17 aprile 2001 in materia di benefici pensionistici per i lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente usuranti, connotate da maggiore gravità dell’usura. L’intervento chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, la prova richiesta, il meccanismo di riduzione dei requisiti pensionistici e le procedure per la presentazione e l’esame delle domande.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto l’articolo 78 della legge n. 388/2000, che riconosce, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, la riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dalla normativa previgente per i lavoratori che:

  • abbiano svolto prevalentemente, nel periodo successivo all’8 ottobre 1993, mansioni particolarmente usuranti individuate dal decreto ministeriale 19 maggio 1999;
  • maturino entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, nei regimi retributivo, misto o contributivo.

Viene inoltre richiamato il decreto interministeriale 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001 ed entrato in vigore nella medesima data, che stabilisce le modalità di attestazione dell’attività svolta e i criteri per il riconoscimento del beneficio. La circolare collega tale disciplina anche al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e al decreto interministeriale 19 maggio 1999 che individua i lavori usuranti.

Destinatari e attività interessate

I destinatari sono i lavoratori che abbiano svolto, dall’8 ottobre 1993 al 31 dicembre 2001, i lavori particolarmente usuranti elencati dal decreto del 19 maggio 1999. La circolare riproduce le categorie interessate, tra le quali figurano:

  • lavori in galleria, cava o miniera, con mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori nelle cave;
  • lavori nelle gallerie, svolti dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavorazione del vetro cavo;
  • lavori espletati in spazi ristretti, con particolare riferimento ad attività navali e a mansioni continuative in intercapedini, pozzetti, doppi fondi e strutture analoghe;
  • lavori di asportazione dell’amianto.

Il beneficio spetta solo se, per effetto del riconoscimento, i requisiti per la pensione risultano perfezionati entro il 31 dicembre 2001, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie richiamato dall’articolo 78, comma 13.

Presentazione della domanda e documentazione probatoria

Per ottenere il beneficio, gli interessati devono presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto 17 aprile 2001, cioè entro il 16 agosto 2001, a pena di decadenza. La circolare precisa che la domanda predisposta sul fac-simile allegato 6 vale anche come richiesta di pensione; le sedi devono riprodurne un congruo numero da mettere a disposizione anche dei patronati e dei sindacati dei pensionati. Le domande presentate prima del 18 maggio 2001 si considerano utilmente presentate a tale data.

La domanda deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare oggettivamente l’espletamento delle mansioni usuranti, e in particolare da:

  • buste paga relative al periodo richiesto;
  • libretto di lavoro relativo al medesimo periodo;
  • dichiarazione del datore di lavoro con indicazione delle mansioni specifiche svolte e della loro prevalenza;
  • dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

La circolare precisa che le mansioni usuranti sono considerate prevalenti se effettuate per più del 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio. Le assenze per malattia e infortunio che cadono nel periodo da valutare sono considerate utili ai fini del riconoscimento. Le domande possono essere presentate anche in costanza di rapporto di lavoro, allegando copia del CUD.

Casi particolari: esposizione ad alte temperature

Per le attività ad alte temperature, quando le mansioni non siano quelle esemplificativamente indicate nel decreto 19 maggio 1999, la documentazione allegata alla domanda deve provare condizioni non inferiori a quelle previste dalla tabella 1 del decreto 17 aprile 2001. La tabella riporta valori limite di WBGT in funzione dei ritmi di lavoro e dello sforzo lavorativo (leggero, moderato, pesante), distinguendo tra 100% lavoro, 75% lavoro/25% riposo, 50% lavoro/50% riposo e 25% lavoro/75% riposo.

Criteri di valutazione dei periodi usuranti

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, il diritto al beneficio richiede l’individuazione di almeno un anno di attività lavorativa continuata particolarmente usurante nel periodo dall’8 ottobre 1993 al 31 dicembre 2001. Verificata tale condizione, i periodi di attività usurante possono essere valutati anche per frazioni, purché in ciascun anno considerato si raggiungano almeno 120 giornate di attività lavorativa.

Sono considerati utili:

  • le assenze per malattia e infortunio;
  • le domeniche e le festività infrasettimanali;
  • le giornate non lavorate per effetto delle disposizioni di sicurezza applicabili alla specifica attività.

La circolare ammette il cumulo di periodi di attività usurante svolti in modo discontinuo, anche presso diversi rapporti di lavoro, purché la somma delle giornate usuranti dell’anno non sia inferiore a 120. Per la generalità dei casi la valutazione si svolge per anno civile; se tale criterio è sfavorevole al lavoratore, può essere adottato il criterio dell’anno solare. Per il solo anno 1993, essendo la decorrenza dal 8 ottobre, il limite minimo di 120 giornate è ridotto proporzionalmente a 28 giornate.

La circolare riporta esempi applicativi nei quali le giornate di malattia vengono convertite secondo il criterio dei 7 giorni settimanali e in cui le giornate lavorate si rapportano a 26 giorni per mese interamente retribuito o 6 giorni per settimana interamente lavorata.

Riduzione dei requisiti per la pensione di anzianità

Per la pensione di anzianità, i benefici consistono nella riduzione:

  • del requisito di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione usurante, fino a un massimo di 24 mesi complessivi;
  • del requisito di età anagrafica fino a un anno.

La circolare ricorda i requisiti ordinari della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per la generalità dei lavoratori dipendenti, per alcune categorie di lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, richiamando le tabelle allegate. Precisa inoltre che la riduzione opera rispetto all’età anagrafica richiesta per il diritto a pensione e non rispetto all’età di 57 anni prevista ai fini dell’ammissione al pensionamento di anzianità per le decorrenze 1° luglio e 1° ottobre.

Il testo riporta un esempio numerico: un assicurato operaio nato il 10 marzo 1947, con 1.070 giornate di attività usurante dall’8 ottobre 1993, ottiene una riduzione contributiva di 18 settimane e una riduzione anagrafica di 7 mesi, con conseguente decorrenza della pensione di anzianità dal 1° gennaio 2002.

La circolare specifica anche che il requisito contributivo ridotto può essere perfezionato con i benefici di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto previsti dall’articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n. 271/1993. È inoltre chiarito che i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità possono fruire del beneficio limitatamente ai periodi usuranti svolti prima del collocamento in tali स्थितioni.

Lavoratori delle miniere, cave e torbiere

Per i lavoratori iscritti alla gestione speciale di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, continuano ad applicarsi la disciplina dell’articolo 18 della legge n. 153/1969 e le relative finestre di accesso. Per gli iscritti addetti complessivamente per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo, resta riconosciuta la maggiorazione di anzianità fino a cinque anni ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del DPR n. 488/1968.

La circolare chiarisce che, per tali lavoratori, il requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo non è ridotto dall’articolo 78; tuttavia il requisito contributivo dei 30 anni può essere ridotto con le modalità generali indicate. La maggiorazione convenzionale di anzianità continua ad applicarsi nel limite massimo di cinque anni.

Riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime retributivo o misto

Per la pensione di vecchiaia nel regime retributivo o misto, i benefici consistono nella riduzione:

  • del requisito di anzianità contributiva di un anno ogni dieci anni di occupazione usurante, fino a un massimo di 24 mesi;
  • dell’età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino a un massimo di 60 mesi.

La circolare propone un esempio nel quale, a fronte di 1.070 giornate di attività usurante, il requisito contributivo ordinario di 1.040 settimane si riduce a 1.022 settimane e il requisito anagrafico di 65 anni si riduce a 64 anni e 5 mesi.

Resta fermo che, nei casi in cui l’ordinamento previdenziale preveda già anticipazioni dei limiti di età per le attività usuranti, si applica il trattamento di maggior favore. Per i lavoratori della gestione speciale miniere, cave e torbiere che abbiano maturato i 15 anni di lavoro in sotterraneo, continua ad applicarsi il requisito di 55 anni per la pensione anticipata di vecchiaia e quello di 60 anni ai fini della determinazione dell’anzianità convenzionale. Se non ricorrono i 15 anni di sotterraneo, i requisiti ordinari di età possono essere ulteriormente ridotti in base all’articolo 78.

La decorrenza della pensione resta regolata dalle norme vigenti e, se i requisiti ridotti risultano perfezionati prima del 1° gennaio 2001, la decorrenza non può essere anteriore a tale data.

Pensione di vecchiaia nel regime contributivo

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, l’articolo 1, comma 37, della legge n. 335/1995 consente al lavoratore di scegliere tra due opzioni:

  • applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica al pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione usurante;
  • utilizzo di tale periodo di aumento ai fini dell’anticipazione dell’età pensionabile fino a un anno rispetto al requisito della pensione di vecchiaia.

La circolare ricorda i requisiti ordinari della pensione contributiva: cessazione del rapporto di lavoro dipendente, età non inferiore a 57 anni, almeno 5 anni di contribuzione effettiva e importo non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale per chi ha meno di 65 anni. Ai fini del requisito dei 5 anni conta solo la contribuzione effettivamente versata, esclusa quella figurativa.

L’importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla decorrenza, con i coefficienti riportati nella tabella allegata. Per le frazioni di anno, il coefficiente va incrementato proporzionalmente ai mesi interi intercorrenti tra il compimento dell’età e la decorrenza della pensione.

La circolare chiarisce che, in presenza del beneficio, il lavoratore può ottenere l’anticipazione di un anno ogni sei anni di attività usurante, entro il limite di un anno, con applicazione del coefficiente relativo ai 57 anni; in alternativa può attendere la maturazione dell’età ordinaria e beneficiare di un coefficiente di trasformazione più favorevole per effetto dell’età aumentata.

Procedure di gestione delle domande

La circolare anticipa che saranno impartite in tempi brevi ulteriori istruzioni per l’acquisizione e la gestione delle domande e per l’emissione dei provvedimenti di accoglimento o reiezione, anche in funzione dei limiti di disponibilità finanziaria. Nell’immediato, le domande pervenute devono essere numerate e tenute in evidenza.

Allegati e tabelle richiamate

Gli allegati riproducono il testo del decreto 17 aprile 2001, del decreto legislativo n. 374/1993, della legge n. 335/1995 e della legge n. 449/1997, oltre a tabelle sui requisiti per la pensione di anzianità, sulle decorrenze delle pensioni, sui coefficienti di trasformazione e su esempi applicativi di calcolo delle giornate usuranti e della riduzione dei requisiti. Tali allegati servono a supportare l’interpretazione operativa delle regole illustrate nella circolare.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

L’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, un beneficio di riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi per gli assicurati che abbiano svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti. Il decreto interministeriale 17 aprile 2001, pubblicato in G.U. n. 114 del 18 maggio 2001 ed entrato in vigore nella stessa data, disciplina modalità di attestazione, criteri di riconoscimento e priorità nell’esame delle domande.

Destinatari e attività rilevanti

I destinatari sono i lavoratori che, dall’8 ottobre 1993 al 31 dicembre 2001, abbiano svolto le attività elencate dal decreto 19 maggio 1999: lavori in galleria, cava o miniera, lavori nelle cave, lavori nelle gallerie, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori dei palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori in spazi ristretti e lavori di asportazione dell’amianto. Il beneficio è riconoscibile solo se i requisiti pensionistici risultano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 e sempre nei limiti delle disponibilità di spesa.

Domanda e documentazione

La domanda va presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 16 agosto 2001, a pena di decadenza; le istanze presentate prima del 18 maggio 2001 si considerano utilmente presentate a tale data. La domanda, che vale anche come richiesta di pensione, deve essere corredata da buste paga, libretto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro sulle mansioni e sulla loro prevalenza, e dichiarazione dell’ufficio del lavoro o altra autorità competente. Sono ammesse domande anche in costanza di rapporto di lavoro, con allegato CUD.

Criteri di prova e valutazione dell’usura

La prevalenza della mansione usurante si considera integrata se svolta per più del 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio. Per le alte temperature, se le mansioni non rientrano negli esempi indicati dal decreto, la documentazione deve provare condizioni non inferiori ai valori della tabella 1 del decreto 17 aprile 2001. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili ai fini del riconoscimento, così come le giornate non lavorate per norme di sicurezza; la valutazione può essere effettuata per anno civile o, se più favorevole, per anno solare.

Riduzione dei requisiti pensionistici

Per la pensione di anzianità la riduzione consiste in un anno ogni dieci di occupazione nelle attività usuranti, fino a 24 mesi complessivi, e fino a un anno per il requisito anagrafico. Per la pensione di vecchiaia nel regime retributivo o misto valgono le stesse riduzioni di anzianità e la riduzione dell’età pensionabile di due mesi per ogni anno, fino a 60 mesi complessivi. Nel regime contributivo l’assicurato può scegliere tra anticipazione fino a un anno dell’età pensionabile oppure coefficiente di trasformazione aumentato di un anno ogni sei anni di occupazione usurante.

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