Circolare numero 114 del 25-5-2001
A decorrere dal 29 gennaio 2000 sono applicabili anche dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia i regolamenti comunitari n.1606/98, relativo alla estensione delle norme comunitarie di sicurezza sociale ai regimi speciali per i dipendenti pubblici, e n.1399/99, relativo alle nuove modalità di calcolo delle prestazioni orfanili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con le decisioni n. 7/2000 e n. 9/2000 del Comitato misto SEE, sono stati aggiornati gli allegati dell’Accordo SEE in materia di sicurezza sociale, rendendo applicabili a Islanda, Liechtenstein e Norvegia i regolamenti comunitari n. 1606/98 e n. 1399/99. Le nuove disposizioni operano dal 29 gennaio 2000 e incidono, rispettivamente, sui regimi speciali per i dipendenti pubblici e sul calcolo delle pensioni agli orfani. Vengono inoltre aggiornate le denominazioni delle autorità e istituzioni competenti e richiamate le condizioni di applicazione già illustrate nelle precedenti circolari INPS n. 125/1999 e n. 36/2000.
Estensione al SEE dei regolamenti UE 1606/98 e 1399/99 in materia di sicurezza sociale
Estensione al SEE dei regolamenti n. 1606/98 e n. 1399/99
La circolare informa dell’avvenuta adozione, da parte del Comitato misto SEE, delle decisioni n. 7/2000 e n. 9/2000 del 28 gennaio 2000, pubblicate sulla GUCE n. L 103 del 12 aprile 2001. Tali decisioni aggiornano l’allegato VI dell’Accordo SEE in materia di sicurezza sociale, estendendo a Islanda, Liechtenstein e Norvegia la disciplina introdotta dai regolamenti comunitari n. 1606/98 e n. 1399/99.
L’illustrazione ricorda inoltre che l’Accordo SEE aveva esteso agli Stati EFTA la normativa comunitaria di sicurezza sociale vigente alla data del 2 maggio 1992, mentre la normativa successiva diviene applicabile solo dopo apposita decisione del Comitato misto SEE.
Decisione n. 7/2000: estensione del regolamento n. 1606/98
La decisione n. 7/2000 rende applicabile negli Stati SEE il regolamento (CE) n. 1606/98, concernente l’inclusione dei regimi speciali per i dipendenti pubblici nell’ambito dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, con decorrenza dal 29 gennaio 2000.
La circolare precisa che, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2000, possono essere applicate anche nei rapporti con Islanda, Liechtenstein e Norvegia le disposizioni già impartite con la circolare INPS n. 125 del 7 giugno 1999.
L’articolo 2 della decisione interviene sugli allegati del regolamento n. 574/72, aggiornando le denominazioni delle autorità e delle istituzioni competenti per i regimi speciali dei pubblici dipendenti nei tre Stati interessati. Viene altresì segnalato che l’archivio CI81 potrà essere aggiornato non appena il Ministero del Lavoro renderà disponibili indirizzi e recapiti telefonici e fax.
Decisione n. 9/2000: estensione del regolamento n. 1399/99
Con la circolare n. 36 del 15 febbraio 2000 erano già state fornite le istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1399/99, che ha modificato in modo sostanziale le modalità di calcolo delle pensioni agli orfani. La decisione n. 9/2000 del Comitato misto SEE estende tale disciplina anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, sempre con effetto dal 29 gennaio 2000.
Ne consegue che, per le pensioni agli orfani con decorrenza dal 1° febbraio 2000, la determinazione del trattamento può avvenire ai sensi degli articoli da 44 a 51 del capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 anche quando il dante causa abbia periodi assicurativi negli Stati SEE indicati.
Condizioni e limiti per le pensioni agli orfani
L’applicazione della disciplina è subordinata alla condizione che il dante causa non faccia valere periodi assicurativi in uno dei regimi indicati nell’allegato VIII del regolamento di base, i quali prevedono per gli orfani soltanto assegni familiari, assegni supplementari o speciali.
La circolare ribadisce che i regimi da considerare nell’allegato VIII restano quelli già indicati al punto 1 della circolare n. 36/2000.
Contenuto tecnico delle decisioni allegate
Nel testo allegato della decisione n. 7/2000 vengono inseriti tra i riferimenti dell’allegato VI il regolamento n. 1606/98 e diverse modifiche puntuali alle voci relative a Islanda, Norvegia e Liechtenstein, con particolare riguardo ai regimi speciali dei pubblici dipendenti e alle autorità competenti.
Nel testo allegato della decisione n. 9/2000 vengono inseriti i riferimenti al regolamento n. 1399/99, aggiornato l’allegato VIII del regolamento n. 1408/71 per includere Islanda, Liechtenstein e Norvegia, e adeguata la disciplina della partecipazione degli Stati EFTA alla commissione amministrativa e alla commissione tecnica richiamate nell’allegato VI.
Decorrenza ed entrata in vigore
Entrambe le decisioni sono indicate come efficaci dal 29 gennaio 2000, subordinatamente alla ricezione delle notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’Accordo SEE. La circolare richiama infine che i testi linguistici islandese e norvegese allegati alle decisioni fanno fede e che le decisioni sono state pubblicate nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Punti principali
Aggiornamento dell’allegato VI dell’Accordo SEE
Il Comitato misto SEE, con decisioni adottate il 28 gennaio 2000 e pubblicate sulla GUCE n. L 103 del 12 aprile 2001, ha modificato l’allegato VI dell’Accordo SEE sulla sicurezza sociale. L’effetto è l’estensione agli Stati SEE/EFTA interessati (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) delle disposizioni introdotte dai regolamenti UE n. 1606/98 e n. 1399/99, non direttamente applicabili senza decisione del Comitato misto.
Decisione n. 7/2000: estensione del regolamento n. 1606/98
La decisione n. 7/2000 rende applicabile negli Stati SEE il regolamento (CE) n. 1606/98 dal 29 gennaio 2000. Ne deriva che, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2000, possono trovare applicazione anche nei rapporti con Islanda, Liechtenstein e Norvegia le istruzioni della circolare INPS n. 125 del 7 giugno 1999, relative all’inclusione dei regimi speciali per dipendenti pubblici nel campo dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.
Aggiornamento delle denominazioni delle autorità competenti
L’articolo 2 della decisione n. 7/2000 modifica gli allegati del regolamento n. 574/72 con le denominazioni delle autorità e istituzioni competenti per i regimi speciali dei pubblici dipendenti dei tre Stati interessati. La circolare precisa che l’archivio CI81 potrà essere aggiornato quando il Ministero del Lavoro fornirà indirizzi, numeri telefonici e fax.
Decisione n. 9/2000: estensione del regolamento n. 1399/99
La decisione n. 9/2000 estende agli Stati SEE il regolamento (CE) n. 1399/99, applicabile dal 29 gennaio 2000. Pertanto, per le pensioni agli orfani con decorrenza dal 1° febbraio 2000, sono applicabili anche nei confronti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia le modalità di calcolo illustrate nella circolare INPS n. 36 del 15 febbraio 2000.
Pensioni agli orfani: condizioni di applicazione
Le pensioni agli orfani possono essere determinate ai sensi degli articoli da 44 a 51 del capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 anche se il dante causa ha periodi assicurativi negli Stati SEE interessati, purché non faccia valere periodi assicurativi in uno dei regimi indicati nell’allegato VIII del regolamento di base, cioè regimi che prevedono per gli orfani solo assegni familiari, supplementari o speciali. I regimi dell’allegato VIII restano quelli già indicati al punto 1 della circolare n. 36/2000.
Contenuto delle decisioni allegate
Nel testo allegato della decisione n. 7/2000 sono inseriti i riferimenti al regolamento n. 1606/98 e sono modificate alcune voci relative all’Islanda, alla Norvegia e al Liechtenstein, incluse disposizioni specifiche sui regimi speciali dei pubblici dipendenti. Nel testo della decisione n. 9/2000 sono inseriti i riferimenti al regolamento n. 1399/99, aggiornato l’allegato VIII con i riferimenti a Islanda, Liechtenstein e Norvegia (indicati come "Nulla") e modificata la disciplina della partecipazione degli Stati EFTA alle strutture amministrative e tecniche richiamate dall’allegato VI.
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