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Ordinanza

Ordinanza n. 4817/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento datato 20/01/2026 recante il giudizio di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, quale Allievo Finanziere, con conseguente esclusione dal concorso , per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 Allievi Finanzieri - anno 2025.

Giustizia amministrativa202602121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al servizio nella Guardia di Finanza, con conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di Allievi Finanzieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 gennaio 2026 con cui, nell'ambito degli accertamenti di idoneità psico-fisica previsti dal concorso, è stato giudicato non idoneo all'impiego ai sensi dell'art. 14, comma 2, del bando, in ragione di pregresse gravi manifestazioni immuno-allergiche indicate come asma. Ha contestato la valutazione producendo documentazione sanitaria di provenienza pubblica dalla quale risulterebbe l'assenza di asma in atto e di crisi asmatiche recenti. Il giudice, senza definire la domanda cautelare, ha ritenuto necessario verificare in contraddittorio la persistenza o meno della condizione sanitaria posta a fondamento del giudizio di inidoneità.

La decisione

Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare la sussistenza dell'idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione medica rilevata dalla Commissione. La verificazione dovrà essere svolta dal Collegio medico legale della difesa, tramite una commissione composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno specialista della materia, con eventuale delega a professionisti della struttura o di altro centro medico militare. Sono stati stabiliti specifici adempimenti e termini: il ricorrente deve notificare l'ordinanza al Comando Generale della Guardia di Finanza e al Collegio medico legale, allegando la documentazione sanitaria già prodotta; il Comando deve trasmettere la documentazione relativa agli accertamenti originari; il Collegio medico legale deve nominare la commissione; la commissione deve rinnovare gli accertamenti, convocando il ricorrente e consentendo la presenza di un sanitario dell'Amministrazione e di un medico di parte. Le parti devono essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e la relazione motivata deve essere depositata entro quindici giorni dal loro perfezionamento. La liquidazione delle spese della verificazione è stata rimessa alla definizione del giudizio, mentre le eventuali spese iniziali sono poste a carico del ricorrente. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, del bando di concorso

    HA AVUTO GRAVI MANIFESTAZIONI IMMUNO-ALLERGICHE (ASMA)

    La disposizione del bando è indicata quale base del giudizio di non idoneità psico-fisica adottato dall'Amministrazione.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre la verificazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione, finalizzata all'accertamento tecnico della condizione sanitaria controversa in contraddittorio tra le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica adottato nell'ambito di un concorso dipende dalla persistenza o dall'attualità di una condizione sanitaria contestata dal candidato mediante documentazione medica, il giudice può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di decidere sulla domanda cautelare.
  • La verificazione su una valutazione sanitaria concorsuale deve essere svolta in contraddittorio, mediante un organismo tecnico adeguatamente qualificato e con la possibilità per l'Amministrazione e per il candidato di assistere alle operazioni tramite sanitari di fiducia.
  • Quando il giudice dispone una verificazione, può stabilire termini e adempimenti vincolanti per la trasmissione della documentazione sanitaria, la nomina dell'organismo verificatore, la convocazione dell'interessato, lo svolgimento degli accertamenti e il deposito della relazione motivata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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