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Sentenza

Sentenza n. 2717/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, n. 821/2023, che aveva disposto la ricostruzione della carriera considerando integralmente l’anzianità di servizio pre-ruolo e il pagamento delle differenze stipendiali dal 1° giugno 2016

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, n. 821 del 25 ottobre 2023, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a ricostruire la carriera della docente, ai fini giuridici ed economici, riconoscendole integralmente l’anzianità di servizio pre-ruolo e collocandola nella corrispondente posizione stipendiale, nonché a pagarle le differenze stipendiali maturate dal 1° giugno 2016, oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell’Amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 12 giugno 2026, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione nella sede legale, avvenuta il 6 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha rilevato che la sentenza da eseguire è passata in giudicato, che l’Amministrazione non ha adempiuto e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha ordinato alle amministrazioni intimate di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni. Ha escluso la penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta a garantire il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Ha condannato l’Amministrazione alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.

    Il TAR rileva che, alla proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, computato dalla notificazione della decisione all’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non è, invece, necessario fissare una somma a titolo di penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.

    La penalità di mora può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta è già ritenuta idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato in tempi ragionevoli.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro la Pubblica Amministrazione una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione da eseguire all’Amministrazione.
  • Accertati il passaggio in giudicato della decisione e il mancato adempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta, con un termine ulteriore per l’intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa se, nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente ad assicurare l’esecuzione del giudicato in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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