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Circolare

Circolare numero 232 del 16-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce il calendario e le modalità operative per le attività di liquidazione, ricostituzione, variazione e acquisizione dei dati necessari al rinnovo delle pensioni per il 1994. Viene inoltre richiamata la necessità di completare prima dell’avvio delle operazioni la ristrutturazione del data base centrale delle pensioni. Sono fissate numerose scadenze tra ottobre e novembre 1993 per pensioni ordinarie, in regime internazionale, dei fondi speciali, sociali, PS/PSO, per le variazioni SIMA e VT, per i dati reddituali e per quelli utili all’applicazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Programma di lavoro per il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l'anno 1994

Programma di lavoro per il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per il 1994

La circolare definisce il quadro operativo e le scadenze per la gestione del rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni relative al 1994. L’obiettivo è garantire la continuità delle lavorazioni, tenendo conto sia della ristrutturazione del data base centrale delle pensioni sia della necessità di rispettare termini stringenti per liquidazioni, ricostituzioni, variazioni e acquisizione di dati reddituali.

Premessa e finalità operative

Il programma di lavoro predisposto serve a pianificare gli adempimenti connessi alla liquidazione e alla gestione delle pensioni nel periodo interessato dal rinnovo. La circolare evidenzia che la ristrutturazione del data base centrale delle pensioni deve essere completata prima dell’avvio delle operazioni di rinnovo. Tale intervento è reso necessario per gestire in modo più razionale le informazioni richieste dall’attuazione del decreto legislativo n. 503/1992 e per trattare correttamente i dati reddituali che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.

Prime liquidazioni

Per le pensioni elaborate con procedura PAS-SANTE e con procedura LP1, la discriminante temporale è il 20 novembre 1993: fino a tale data le elaborazioni sono imputate all’esercizio 1993, mentre quelle successive sono imputate all’esercizio 1994. Nel passaggio tra i due esercizi la fase di calcolo viene sospesa per il tempo necessario alla disponibilità dei programmi aggiornati, ma non deve essere interrotta l’acquisizione dei dati.

La circolare ribadisce la necessità di stampare con la massima tempestività tutti gli elaborati delle pensioni calcolate in competenza 1993 e comunque prima della ricezione dei programmi aggiornati per il nuovo esercizio.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993, dirette e indirette, la liquidazione deve avvenire in via provvisoria fino all’aggiornamento dei programmi, momento in cui le prestazioni saranno trasformate in definitive. Fanno eccezione le pensioni di reversibilità con decorrenza 1994 derivanti da pensione diretta con decorrenza anteriore al 1994, che possono essere liquidate sin da subito in via definitiva. I medesimi criteri valgono anche per le pratiche rientranti nell’Operazione pensionesubito.

Pensioni in regime internazionale e fondi speciali

Per le pensioni in regime internazionale liquidate con la procedura C.I.03, i modelli devono essere inviati al sistema centrale entro il 15 novembre 1993, accompagnati dagli arretrati riferiti al 31 gennaio 1994.

Per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, la trasmissione al sistema centrale deve avvenire entro il 13 novembre 1993, con arretrati riferiti al 31 dicembre 1993. È tuttavia consentito elaborare fino al 20 novembre 1993 le pensioni liquidate con la nuova procedura di calcolo passante.

Pensioni sociali, PS, PSO e rendite facoltative

Le pensioni di categoria PS e PSO e le rendite facoltative acquisite fino al 10 novembre devono essere lavorate in competenza dell’esercizio 1993. La trasmissione al sistema centrale dei relativi dati deve essere completata improrogabilmente entro il 20 novembre 1993.

La circolare precisa che le pratiche non trasmesse entro tale data non potranno essere rinnovate; dovranno quindi essere cancellate e riacquisite dalle Sedi. Per la gestione in competenza 1994, nuove istruzioni saranno fornite con successive comunicazioni.

Ricostituzioni e trasformazioni in definitive

Le ricostituzioni da effettuare con procedura 480 e le trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive tramite procedura LP1 devono essere trasmesse al sistema centrale per l’elaborazione in competenza 1993 entro il 20 novembre, sia per le pensioni in pagamento nei mesi dispari sia per quelle in pagamento nei mesi pari.

Durante la sospensione della fase di calcolo, l’acquisizione dei dati relativi alle pensioni da ricostituire e a quelle provvisorie da trasformare in definitive deve comunque proseguire senza interruzioni.

Ricostituzioni in regime internazionale, fondi speciali e pensioni sociali

Per le pensioni in regime internazionale da ricostituire con procedura C.I.05 e con il programma 4825, i dati dei modelli devono essere trasmessi entro il 23 ottobre 1993, con riferimento dei conguagli al 30 novembre 1993. La stessa scadenza del 23 ottobre vale anche per le ricostituzioni finalizzate all’attribuzione dei benefici previsti dall’articolo 6 della legge n. 140/1985 e n. 544/1988.

Le ricostituzioni delle pensioni dei Fondi speciali di previdenza devono essere trasmesse entro il 10 novembre 1993, con riferimento dei conguagli al 31 dicembre 1993.

Le ricostituzioni delle pensioni sociali possono essere elaborate fino al 20 novembre 1993. Dal 21 novembre 1993 non può più essere attivata la fase di prenotazione dei fascicoli per la ricezione dei dati memorizzati nell’archivio centrale. Le versioni aggiornate dei programmi per l’attivazione della procedura in competenza 1994 saranno diffuse con successive comunicazioni.

Variazioni SIMA e VT

Le variazioni SIMA devono essere trasmesse al sistema centrale entro il 20 novembre 1993. La circolare richiama espressamente l’attenzione delle Sedi sulla necessità di completare, entro la stessa data, la trasmissione di tutte le deleghe per trattenute sindacali sulle pensioni e delle revoche già pervenute.

Le segnalazioni di abbinamento ai fini della tassazione congiunta devono essere trasmesse entro il 6 novembre 1993. Anche le variazioni VT devono essere trasmesse entro il 20 novembre 1993. Le scadenze si applicano sia alle pensioni in pagamento nei mesi dispari sia a quelle in pagamento nei mesi pari.

Dati reddituali

In coerenza con i messaggi n. 21820 del 27 settembre 1993 e n. 25713 dell’8 ottobre 1993, l’acquisizione e la trasmissione al sistema centrale dei dati reddituali resi dai pensionati con i modelli riemessi a seguito della mancata restituzione dei modelli inviati nel 1992 devono essere completate entro il 30 ottobre 1993.

Tale adempimento è necessario per consentire l’elaborazione, nel contesto delle operazioni di rinnovo, delle pensioni per le quali i dati reddituali incidono sulla misura o sul diritto alla prestazione.

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

I dati utili all’applicazione sulle pensioni del contributo al Servizio Sanitario Nazionale devono essere acquisiti entro il 13 novembre 1993 tramite l’apposita procedura già operante presso le Sedi, PGM 4444, opzione 13. L’elaborazione dei dati trasmessi sarà effettuata nell’ambito delle operazioni di rinnovo.

Organizzazione delle attività delle Sedi

La circolare invita le Sedi a pianificare con attenzione le operazioni di acquisizione, elaborazione e trasmissione al sistema centrale, al fine di evitare accumuli di lavoro in prossimità delle scadenze, che potrebbero determinare ritardi nella definizione delle pratiche e nell’aggiornamento degli archivi.

Viene inoltre richiesto ai Direttori delle Sedi di garantire una turnazione adeguata del personale impiegato nel rinnovo delle pensioni, così da assicurare il completamento delle operazioni nei tempi ristretti disponibili.

Punti principali

Premessa e ristrutturazione del data base centrale

La circolare nasce per consentire la pianificazione degli adempimenti connessi alla liquidazione e gestione delle pensioni nel periodo di rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1994. Il programma tiene conto della ristrutturazione del data base centrale delle pensioni, da completare improrogabilmente prima dell’avvio delle operazioni di rinnovo, anche per una più razionale gestione delle informazioni necessarie all’attuazione del decreto legislativo n. 503/1992 e dei dati reddituali rilevanti per il diritto e la misura delle prestazioni.

Prime liquidazioni: pensioni ordinarie e provvisorie

Le pensioni elaborate fino al 20 novembre 1993 sono imputate all’esercizio 1993, mentre quelle elaborate dopo tale data ricadono nell’esercizio 1994. Durante il passaggio di competenza la fase di calcolo sarà sospesa per il tempo necessario all’aggiornamento dei programmi, ma non dovrà interrompersi l’acquisizione dei dati. Le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993, dirette e indirette, devono essere liquidate provvisoriamente fino alla disponibilità dei coefficienti di rivalutazione e di adeguamento; restano invece liquidabili in via definitiva le pensioni di reversibilità con decorrenza 1994 provenienti da pensione diretta anteriore al 1994. Tali criteri valgono anche per le pratiche rientranti nell’Operazione pensionesubito.

Pensioni in regime internazionale e fondi speciali

Per le pensioni in regime internazionale liquidate con procedura C.I.03, i modelli devono essere trasmessi al sistema centrale entro il 15 novembre 1993, con arretrati riferiti al 31 gennaio 1994. Per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, la trasmissione al sistema centrale deve avvenire entro il 13 novembre 1993, con arretrati riferiti al 31 dicembre 1993; per quelle elaborate con la nuova procedura di calcolo passante è consentita l’elaborazione fino al 20 novembre 1993.

Pensioni sociali, PS, PSO e rendite facoltative

Le pensioni di categoria PS e PSO e le rendite facoltative acquisite fino al 10 novembre devono essere elaborate in competenza 1993 e trasmesse al sistema centrale entro il 20 novembre 1993. Le pratiche non trasmesse entro tale termine non potranno essere rinnovate e dovranno essere cancellate e riacquisite dalle Sedi. Le istruzioni per l’acquisizione e l’elaborazione in competenza 1994 saranno fornite con successive comunicazioni.

Ricostituzioni e trasformazioni in definitive

Le ricostituzioni con procedura 480 e le trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive con procedura LP1 devono essere trasmesse al sistema centrale entro il 20 novembre, sia per le pensioni in pagamento nei mesi dispari sia per quelle in pagamento nei mesi pari. Durante la sospensione della fase di calcolo deve comunque proseguire l’acquisizione dei dati relativi a queste pratiche.

Ricostituzioni in regime internazionale, fondi speciali e pensioni sociali

Per le ricostituzioni in regime internazionale con procedura C.I.05 e con il programma 4825, i dati devono essere trasmessi entro il 23 ottobre 1993, con conguagli riferiti al 30 novembre 1993. Le ricostituzioni dei Fondi speciali di previdenza devono essere trasmesse entro il 10 novembre 1993, con riferimento dei conguagli al 31 dicembre 1993. Le ricostituzioni delle pensioni sociali possono essere elaborate fino al 20 novembre 1993; dal 21 novembre 1993 non può più essere attivata la prenotazione dei fascicoli per la ricezione dei dati memorizzati nell’archivio centrale.

Variazioni SIMA e VT

Le variazioni SIMA devono essere trasmesse entro il 20 novembre 1993 e, entro la stessa data, devono risultare completate anche le trasmissioni di tutte le deleghe per trattenute sindacali sulle pensioni e delle revoche pervenute alle Sedi. Le segnalazioni di abbinamento ai fini della tassazione congiunta devono essere trasmesse entro il 6 novembre 1993. Anche le variazioni VT devono essere trasmesse entro il 20 novembre 1993. Le scadenze valgono sia per le pensioni in pagamento nei mesi dispari sia per quelle in pagamento nei mesi pari.

Dati reddituali e contributo al Servizio Sanitario Nazionale

L’acquisizione e la trasmissione al sistema centrale dei dati reddituali resi dai pensionati con i modelli riemessi per mancata restituzione dei modelli inviati nel 1992 devono essere completate entro il 30 ottobre 1993, per consentire l’elaborazione delle pensioni interessate nel rinnovo. Inoltre, i dati utili all’applicazione sulle pensioni del contributo al Servizio Sanitario Nazionale devono essere acquisiti entro il 13 novembre 1993 tramite la procedura PGM 4444, opzione 13; l’elaborazione avverrà nel contesto delle operazioni di rinnovo.

Organizzazione delle attività delle Sedi

Le Sedi sono invitate a programmare con attenzione acquisizione, elaborazione e trasmissione al sistema centrale, evitando concentrazioni di lavoro in prossimità delle scadenze per non ritardare la definizione delle pratiche e l’aggiornamento degli archivi. I Direttori delle Sedi devono assicurare un’adeguata turnazione del personale addetto al rinnovo delle pensioni, così da completare le operazioni nei tempi ristretti disponibili.

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