Circolare numero 229 del 14-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sulle agevolazioni contributive per l’agricoltura a seguito del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Dal 1° ottobre 1993 cambiano le misure delle riduzioni per i datori di lavoro agricolo in territori montani, zone svantaggiate e per la fiscalizzazione prevista per alcune imprese, con conseguente abrogazione delle precedenti indicazioni della circolare n. 186/1993. La circolare precisa anche i casi di esclusione, i soggetti interessati e le modalità operative di esposizione dei benefici nei modelli DM10/2 e DM10/S.
Modifiche alle agevolazioni contributive per datori di lavoro agricolo dal 1° ottobre 1993
Modifiche alle agevolazioni contributive per datori di lavoro agricolo dal 1° ottobre 1993
La circolare interviene a seguito del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che modifica la disciplina delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo e per alcune imprese beneficiarie della fiscalizzazione. Le nuove disposizioni operano dal 1° ottobre 1993 e incidono sia sulle misure del beneficio sia sulle modalità di compilazione delle denunce contributive.
Decorrenza della nuova disciplina e superamento delle istruzioni precedenti
L’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 375/1993 sostituisce la formulazione del comma 5 dell’art. 9 della legge n. 67/1988. Di conseguenza, dal 1° ottobre 1993 la nuova normativa sostituisce quella contenuta nell’art. 10, secondo comma, lettera b), del D.L. n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243/1993.
La circolare n. 186 del 2 agosto 1993 viene quindi aggiornata nei seguenti termini:
- le disposizioni della lettera A) restano valide fino al 30 settembre 1993;
- le disposizioni della lettera B) sono abrogate.
Nuove misure delle agevolazioni per i datori di lavoro agricolo
Il nuovo testo dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 prevede che i premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato siano determinati nelle seguenti misure:
- 30% nei territori montani di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- 60% nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
La circolare precisa che non è più prevista una differenziazione tra datori di lavoro operanti nel Centro-Nord e quelli operanti nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Dal 1° ottobre 1993, per tali soggetti si applicano le medesime riduzioni spettanti agli altri datori di lavoro agricolo, pari rispettivamente al 70% e al 40%.
Esclusioni e limiti di applicazione
Il comma 5-bis dell’art. 9 della legge n. 67/1988, come integrato, stabilisce che i benefici non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento di cui all’art. 12 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
Il comma 5-ter stabilisce inoltre che le agevolazioni si applicano esclusivamente sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.
Ambito soggettivo e territoriale richiamato dalla circolare
Per l’esatta individuazione dei territori interessati continua ad applicarsi quanto già chiarito con la circolare n. 160 del 18 luglio 1988.
La circolare ribadisce che i benefici interessano, ai fini INPS, i lavoratori per i quali i versamenti contributivi sono effettuati con modello DM10/M, cioè:
- impiegati;
- quadri;
- dirigenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984.
Riduzione dell’agevolazione prevista per la fiscalizzazione contributiva
L’art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 375/1993 modifica anche l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Dal 1° ottobre 1993 la riduzione è fissata nella misura del 20% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale dipendente, secondo le disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.
Resta invariata la durata del beneficio, pari a 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.
Condizioni per il riconoscimento del beneficio
Le agevolazioni previste dall’art. 18 non spettano ai datori di lavoro che non adempiano alle condizioni e disposizioni stabilite dal comma 9 e dal comma 13 dell’art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
Per l’applicazione di tali condizioni la circolare rinvia ai criteri già dettati con:
- circolare n. 153 del 17 luglio 1989 e successive;
- circolare n. 35 dell’8 febbraio 1990;
- circolare n. 154 del 10 luglio 1993.
Istruzioni operative: compilazione del modello DM10/2
In considerazione delle nuove misure dei benefici contributivi, i datori di lavoro agricolo, per le denunce relative al mese di ottobre 1993, da presentare entro il 20 novembre 1993, devono operare nel seguente modo:
- determinare i contributi complessivamente dovuti per il personale interessato secondo le norme ordinarie, senza effettuare riduzioni, ed esporre i dati nei quadri B-C del modello DM10/2;
- calcolare separatamente le somme corrispondenti alle riduzioni previste dal decreto legislativo n. 375/1993;
- indicare nel quadro D, in uno dei righi in bianco, l’importo della riduzione con la dicitura "RID. D.LVO 375/93" e il codice corrispondente.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
- L194: riduzione del 70% per territori montani;
- L196: riduzione del 40% per zone agricole svantaggiate;
- L198: riduzione del 40% per zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno;
- V860: riduzione del 20% per aziende con diritto alla fiscalizzazione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 48/1988.
Codici da non utilizzare e rinvio al modello DM10/S
Dalla denuncia contributiva del mese di ottobre 1993 non devono più essere utilizzati i codici L195, L197 e L199, riferiti alle agevolazioni a favore del lavoratore, poiché non più spettanti da tale data.
Per le modalità di compilazione del modello DM10/S la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, con particolare riferimento al punto 2.2.
Comunicazioni alle strutture periferiche
La circolare conclude invitando le SAP a portare immediatamente a conoscenza dei datori di lavoro agricolo le nuove istruzioni, tenuto conto della decorrenza della normativa dal mese di ottobre 1993.
Punti principali
Decorrenza e superamento della precedente disciplina
Il decreto legislativo n. 375/1993, art. 17, comma 1, modifica il comma 5 dell’art. 9 della legge n. 67/1988 con effetti dal 1° ottobre 1993. Da tale data la nuova disciplina sostituisce quella dell’art. 10, secondo comma, lettera b), del D.L. n. 155/1993, convertito nella legge n. 243/1993. La circolare n. 186 del 2 agosto 1993 viene quindi modificata: le disposizioni della lettera A) restano valide fino al 30 settembre 1993, mentre quelle della lettera B) sono abrogate.
Nuove misure delle agevolazioni contributive agricole
Per i datori di lavoro agricolo, i premi e contributi per il personale a tempo indeterminato e determinato sono dovuti nella misura del 30% nei territori montani di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 e nella misura del 60% nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977. La circolare precisa inoltre che non vi è più una diversificazione di misura tra Centro-Nord e territori del Mezzogiorno ex D.P.R. n. 218/1978: dal 1° ottobre 1993 le riduzioni si applicano nella stessa misura, rispettivamente del 70% e del 40%, anche a tali aree.
Esclusioni e limiti soggettivi dei benefici
Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento richiamate dall’art. 12 del D.L. n. 7/1970, convertito dalla legge n. 83/1970. Inoltre, i benefici si applicano solo sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, come stabilito dal comma 5-ter dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988.
Ambito operativo e lavoratori interessati
La circolare richiama i criteri della circolare n. 160/1988 per l’individuazione dei territori agevolati e precisa che l’Istituto è interessato ai lavoratori per i quali i versamenti contributivi avvengono con modello DM10/M, cioè impiegati, quadri e dirigenti, nonché agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative agricole e loro consorzi ex legge n. 240/1984.
Riduzione della fiscalizzazione contributiva ex D.L. n. 536/1987
L’art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 375/1993 riduce anche l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 536/1987, convertito dalla legge n. 48/1988. Dal 1° ottobre 1993 la riduzione è fissata nella misura del 20% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale dipendente secondo le regole delle assicurazioni generali obbligatorie. Resta invariata la durata del beneficio, pari a 10 anni dal 1° gennaio 1987.
Condizioni per il mantenimento dei benefici
Le agevolazioni di cui all’art. 18 non spettano ai datori di lavoro che non rispettino le condizioni e disposizioni previste dai commi 9 e 13 dell’art. 6 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989 e successive modificazioni. La circolare rinvia, per i relativi criteri applicativi, alle circolari n. 153/1989, n. 35/1990 e n. 154/1993.
Compilazione del modello DM10/2 dal mese di ottobre 1993
A partire dalle denunce relative al mese di ottobre 1993, da presentare entro il 20 novembre 1993, i datori di lavoro agricolo devono esporre i contributi dovuti senza riduzioni nei quadri B-C del modello DM10/2 e indicare nel quadro D, in uno dei righi in bianco, l’importo della riduzione spettante con la dicitura "RID. D.LVO 375/93" e i codici previsti: L194 per territori montani (riduzione 70%); L196 per zone agricole svantaggiate (riduzione 40%); L198 per zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno (riduzione 40%); V860 per aziende con diritto alla fiscalizzazione ex legge n. 48/1988 (riduzione 20%).
Codici non più utilizzabili e istruzioni finali
Dalla denuncia contributiva di ottobre 1993 non devono più essere utilizzati i codici L195, L197 e L199, relativi alle agevolazioni a favore del lavoratore, perché non più spettanti da tale data. Per il modello DM10/S si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, in particolare al punto 2.2. Le SAP sono invitate a portare immediatamente a conoscenza dei datori di lavoro agricolo le nuove istruzioni.
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