Circolare numero 230 del 14-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le novità introdotte dalla legge n. 236/1993 di conversione del D.L. n. 148/1993 e fornisce le istruzioni operative aggiornate in materia di indennità di mobilità, proroghe, requisiti, rapporti con maternità e rioccupazione. Vengono chiariti anche i criteri per l’individuazione dei settori interessati dalla mobilità lunga, l’estensione dell’indennità a nuovi ambiti aziendali e la disciplina della proroga semestrale ex D.L. n. 286/1993 per la mobilità trasformata e il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Conversione del D.L. n. 148/1993: mobilità e disoccupazione
Conversione del D.L. n. 148/1993 e proroga delle prestazioni di disoccupazione
La circolare esamina gli effetti della legge n. 236/1993, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 148/1993, limitandosi a fornire le sole istruzioni innovative o modificative rispetto alla precedente circolare n. 150/1993. Il documento riguarda principalmente l’indennità di mobilità, il trattamento speciale di disoccupazione e le successive proroghe introdotte dal D.L. n. 286/1993.
Salvezza degli effetti dei decreti-legge decaduti
L’art. 1 della legge n. 236/1993 stabilisce la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di una serie di decreti-legge decaduti: 8 ottobre 1992, n. 398; 5 dicembre 1992, n. 472; 11 dicembre 1992, n. 478; 5 gennaio 1993, n. 1; 1 febbraio 1993, n. 26; 12 febbraio 1993, n. 31; 10 marzo 1993, n. 57.
Con particolare riferimento all’indennità di mobilità, la circolare richiama la possibilità di riconoscere la prestazione ai dipendenti di aziende con organico fino a quindici unità, possibilità originariamente prevista dai decreti-legge n. 398 e n. 472 del 1992, poi decaduti. In virtù della salvezza degli effetti, devono considerarsi aventi titolo i lavoratori collocati in mobilità a seguito di licenziamenti intervenuti tra il 9 ottobre 1992 e il 12 febbraio 1993 da imprese industriali con organico da 5 a 15 dipendenti, costituite e operanti nelle aree del Mezzogiorno o nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE.
Per tali soggetti:
- vanno ripristinati i pagamenti già disposti e poi sospesi;
- devono essere riesaminate favorevolmente le domande tempestivamente presentate;
- ai fini del diritto non rileva la località di residenza del lavoratore al momento del licenziamento.
Rapporti tra indennità di mobilità e maternità
L’art. 6, commi 4 e 5, nella formulazione originaria, prevedeva che i periodi di astensione obbligatoria per maternità non incidessero sulla durata dell’indennità di mobilità, ma soltanto sui limiti di iscrizione nelle liste, e che la lavoratrice non dovesse essere cancellata dalle liste in caso di rifiuto di offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.
In sede di conversione, tali criteri sono stati estesi anche ai periodi di astensione facoltativa per maternità. La circolare segnala che, in relazione alla concreta portata di questa estensione, sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
L’art. 6, comma 6, chiarisce definitivamente che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 22, comma 8, della legge n. 223/1991 i lavoratori che all’11 agosto 1991 beneficiavano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previste dalla legge n. 427/1975. La precisazione vale anche per coloro che, alla stessa data, fruivano della prestazione ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 169/1991.
Tale chiarimento è richiamato nel messaggio n. 16127 del 2 settembre 1993.
Mobilità lunga: estensione e individuazione dei settori
L’art. 6, comma 10, conferma la disciplina della mobilità lunga per i lavoratori collocati in mobilità nel periodo 11 marzo/31 dicembre 1993 da imprese appartenenti ai settori:
- chimica;
- siderurgia;
- industria della difesa;
- industria minero-metallurgica non ferrosa.
È stata invece soppressa l’estensione ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Per l’individuazione dei settori occorre fare riferimento alla classificazione ISTAT delle attività economiche, edizione 1991, e al corrispondente codice statistico-contributivo assegnato dall’Istituto. La circolare specifica che:
- il settore chimico comprende le attività della divisione 24 ISTAT, con i c.s.c. riportati nell’allegato n. 2;
- il settore siderurgico comprende le divisioni 27 e 28, con i c.s.c. dell’allegato n. 3;
- il settore minero-metallurgico non ferroso comprende la divisione 26, con i c.s.c. dell’allegato n. 4;
- il settore difesa comprende le attività della divisione 29.60, con c.s.c. 1.06.27.
Per il settore della difesa, sono considerate rientranti anche le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 3 della legge n. 85/1990 che, pur prive del c.s.c. 1.06.27, svolgono in singole unità produttive attività di progettazione, produzione o manutenzione di materiale d’armamento, limitatamente ai dipendenti addetti a tali unità.
Ogni problema applicativo sull’individuazione delle imprese interessate deve essere sottoposto alla Direzione Centrale per i Contributi - Ufficio V.
Requisiti per la mobilità lunga
Il comma 10-bis dell’art. 6 contiene disposizioni già previste nel D.L. n. 148/1993 e per le quali erano state già impartite istruzioni con la circolare n. 150/1993. La circolare, quindi, non introduce nuovi criteri sostanziali su questo punto, ma richiama la disciplina già illustrata in precedenza.
Estensione dell’indennità di mobilità a nuovi settori
L’art. 6, comma 17-bis, modifica l’art. 3 della legge n. 223/1991 inserendo i commi 4-bis e 4-ter, con ampliamento dei destinatari della mobilità:
- il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione;
- il personale delle aziende di trasporto pubblico con dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Personale di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
L’estensione riguarda i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, e si applica ai licenziamenti disposti da imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione successivamente all’11 agosto 1991, data di entrata in vigore della legge n. 223/1991.
Per il diritto all’indennità di mobilità occorre:
- il possesso dei normali requisiti di legge;
- la presentazione della domanda entro 68 giorni dal 20 luglio 1993 per i licenziamenti anteriori a tale data;
- la presentazione della domanda entro 68 giorni dal licenziamento per i licenziamenti successivi al 20 luglio 1993.
La circolare precisa che, ai fini della concessione, possono essere considerate anche domande presentate per altre prestazioni di disoccupazione.
Aziende di trasporto pubblico
Per le aziende di trasporto pubblico, l’estensione dell’indennità di mobilità opera nei confronti dei lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993 da imprese assoggettate a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o procedura di liquidazione.
Anche in questo caso sono richiesti i normali requisiti di legge e la presentazione della domanda entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Resta ferma l’esclusione di tali aziende dall’applicazione delle norme sulla cassa integrazione guadagni.
Criteri per la determinazione dell’anzianità aziendale
L’art. 8, comma 4-bis, disciplina il calcolo dell’anzianità aziendale per i lavoratori collocati in mobilità da aziende industriali la cui attività sia stata dichiarata, con apposito decreto ministeriale previsto dall’art. 7 della legge n. 464/1972, sostitutiva di quella svolta in precedenza da un’altra azienda.
In tali casi, i requisiti di anzianità aziendale e di lavoro effettivamente prestato devono essere determinati considerando complessivamente l’attività svolta presso:
- l’azienda che ha disposto l’ultimo licenziamento;
- l’azienda di provenienza.
Lo stesso criterio vale per la durata dell’indennità di mobilità, che ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge n. 223/1991 non può, di regola, superare l’anzianità maturata presso l’azienda che ha attivato la procedura di mobilità.
Requisiti di anzianità: tempo determinato, apprendistato e passaggio diretto
La circolare richiama l’art. 16 della legge n. 223/1991, secondo il quale l’indennità di mobilità spetta a operai, impiegati o quadri con rapporto di lavoro continuativo e non a termine e con almeno dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.
Lavoro a tempo determinato
Quando un rapporto a tempo determinato, inclusi i contratti di formazione e lavoro, prosegue senza soluzione di continuità oltre la scadenza, esso si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 230/1962. Di conseguenza, ai fini della mobilità, si computa tutta l’attività svolta presso l’azienda che ha attivato la procedura.
Apprendistato
Un criterio analogo vale per i lavoratori che abbiano svolto, nella stessa azienda e senza soluzione di continuità, attività con qualifica di apprendista, in base all’art. 19 della legge n. 25/1955.
Passaggio diretto ad altra azienda
Nel caso di passaggio diretto da un’azienda a un’altra, la circolare richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione e afferma che non sussistono né continuità del rapporto di lavoro né identità di azienda. Pertanto, l’anzianità rilevante deve essere calcolata solo in relazione al rapporto con l’azienda che ha attivato la mobilità, salvo il caso di attività sostitutiva disciplinato dal punto 2.6.
Mancato versamento dell’anticipazione e rioccupazione del lavoratore in mobilità
L’art. 8, comma 8, ha natura interpretativa delle disposizioni dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, con efficacia retroattiva dall’11 agosto 1991. Il mancato versamento delle mensilità dovute dalle aziende per i lavoratori collocati in mobilità non provoca né sospensione della procedura né perdita del diritto all’indennità.
La circolare ribadisce che continuano a valere le istruzioni già emanate con il messaggio n. 23750 del 7 aprile 1993 e con la circolare n. 150/1993.
Quanto alla rioccupazione del lavoratore in mobilità, l’art. 8, comma 6, consente il mantenimento del diritto all’indennità anche in caso di lavoro a tempo determinato o parziale, purché la situazione sia comunicata all’INPS secondo l’art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 223/1991. La circolare precisa che:
- la comunicazione preventiva o contestuale della rioccupazione non comporta decadenza, ma soltanto sospensione della prestazione per i giorni lavorati;
- la comunicazione tardiva comporta decadenza dal giorno della rioccupazione;
- le dimissioni del lavoratore rioccupato a tempo parziale o determinato comportano di regola decadenza dall’indennità, perché assimilate al rifiuto di un’occupazione adeguata.
Contributo alle aziende che assumono lavoratori in mobilità
Il contributo mensile previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, già oggetto di istruzioni con la circolare n. 252 del 30 ottobre 1992, può essere riconosciuto anche se l’assunzione del lavoratore in mobilità avviene durante i periodi di carenza o di non indennizzabilità della prestazione, ai sensi degli artt. 73, commi 2 e 3, e 77, comma 2, del R.D.L. n. 1827/1935.
In questo caso il contributo decorre dal giorno in cui la prestazione avrebbe potuto essere corrisposta al lavoratore.
Proroga dell’indennità di mobilità trasformata e del trattamento speciale di disoccupazione
L’ultima parte della circolare richiama il messaggio n. 16127 del 2 settembre 1993, relativo al D.L. n. 286/1993, che all’art. 1, comma 4, prevede una proroga di sei mesi:
- del trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 1115/1968 trasformato in indennità di mobilità ai sensi dell’art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991;
- del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex legge n. 427/1975, rientrante nell’art. 22, comma 8, della stessa legge n. 223/1991.
Hanno diritto alla nuova proroga i lavoratori che potevano beneficiare della precedente proroga semestrale prevista dal D.L. n. 148/1993. In particolare:
- per la mobilità trasformata, i destinatari sono i lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultavano iscritti nelle liste di mobilità, avevano titolo alla prestazione e avrebbero cessato di fruirne entro il 30 giugno 1993;
- per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, i destinatari sono i lavoratori che avevano diritto alla proroga all’11 agosto 1991, continuavano a beneficiarne al 31 dicembre 1992 ed erano iscritti nelle liste di mobilità a tale data.
La circolare precisa inoltre che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 22, comma 8, della legge n. 223/1991 anche i lavoratori che all’11 agosto 1991 beneficiavano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previste dalla legge n. 427/1975, compresi quelli tutelati dalla legge n. 169/1991.
Sul piano operativo, occorre procedere al pagamento dei sei mesi ulteriori di prestazione seguendo le modalità già utilizzate, con annotazione nei mandati di pagamento: "PROROGA EX D.L. N. 286/1993".
Punti principali
Salvezza degli effetti dei decreti-legge decaduti
La legge n. 236/1993 fa salvi atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici sorti sulla base di vari decreti-legge del 1992 e 1993 decaduti. Ne deriva, in particolare, la conferma della possibilità di riconoscere l’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati tra il 9 ottobre 1992 e il 12 febbraio 1993 da imprese industriali del Mezzogiorno o di aree di declino industriale con organico da 5 a 15 dipendenti. Devono essere ripristinati i pagamenti sospesi e riesaminate favorevolmente le domande presentate tempestivamente; per tale fattispecie non rileva la residenza del lavoratore al momento del licenziamento.
Rapporto tra mobilità e maternità
I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano la durata dell’indennità di mobilità, ma solo i termini di iscrizione nelle liste. La legge di conversione estende lo stesso criterio anche ai periodi di astensione facoltativa per maternità; la circolare segnala che sul punto sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del lavoro.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
Viene confermato che rientrano nell’art. 22, comma 8, della legge n. 223/1991 i lavoratori che all’11 agosto 1991 beneficiavano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, compresi quelli tutelati ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 169/1991. La precisazione è richiamata anche nel messaggio n. 16127 del 2 settembre 1993.
Mobilità lunga: settori interessati e criteri di individuazione
La mobilità lunga continua ad applicarsi ai lavoratori collocati in mobilità tra l’11 marzo e il 31 dicembre 1993 da imprese dei settori chimica, siderurgia, industria della difesa e industria minero-metallurgica non ferrosa. Per l’individuazione dei settori occorre fare riferimento alla classificazione ISTAT 1991 e ai relativi codici statistico-contributivi. La circolare elenca i codici per chimica, siderurgia e minero-metallurgia non ferrosa e precisa che il settore difesa include anche imprese iscritte nel registro nazionale della legge n. 85/1990 che, in singole unità produttive, svolgono progettazione, produzione o manutenzione di materiale d’armamento.
Estensione dell’indennità di mobilità a ferrovie e trasporto pubblico
L’art. 6, comma 17-bis, estende la disciplina della mobilità al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, nonché ai lavoratori licenziati da aziende di trasporto pubblico con personale iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per le prime fattispecie l’estensione riguarda i licenziamenti successivi all’11 agosto 1991 e richiede domanda entro 68 giorni dal 20 luglio 1993 per i licenziamenti anteriori, oppure entro 68 giorni dal licenziamento se successivo; per il trasporto pubblico l’estensione vale per licenziamenti successivi al 1 agosto 1993 e domanda entro 68 giorni dal licenziamento.
Calcolo dell’anzianità aziendale e casi particolari
Per i lavoratori collocati in mobilità da aziende industriali che svolgono attività sostitutiva di quella di altra impresa, l’anzianità aziendale e il lavoro effettivamente prestato vanno calcolati considerando complessivamente l’attività svolta presso entrambe le aziende. Lo stesso criterio si applica alla durata dell’indennità di mobilità. La circolare ribadisce inoltre che nei casi di rapporto a tempo determinato trasformato senza soluzione di continuità in rapporto a tempo indeterminato, e nei rapporti di apprendistato proseguiti senza interruzione nella stessa azienda, si tiene conto dell’intera anzianità maturata; nei casi di passaggio diretto ad altra azienda, invece, l’anzianità rilevante è solo quella maturata presso l’azienda che ha attivato la mobilità, salvo il caso dell’attività sostitutiva.
Mancato versamento dell’anticipazione e rioccupazione
Il mancato versamento delle mensilità che le aziende devono corrispondere per i lavoratori in mobilità non sospende la procedura né fa perdere il diritto all’indennità; la norma ha valore interpretativo e si applica dall’11 agosto 1991. Quanto alla rioccupazione, una comunicazione preventiva o contestuale della ripresa del lavoro non determina decadenza ma solo sospensione della prestazione per i giorni lavorati; la comunicazione tardiva comporta invece la decadenza dal giorno della rioccupazione. Le dimissioni del lavoratore in mobilità rioccupato a tempo parziale o determinato comportano di regola la decadenza, essendo assimilate al rifiuto di un’occupazione adeguata.
Contributo alle aziende che assumono lavoratori in mobilità
Il contributo mensile riconosciuto alle aziende che assumono lavoratori collocati in mobilità può essere concesso anche se l’assunzione avviene durante i periodi di carenza o di non indennizzabilità dell’indennità di mobilità; in tal caso decorre dal giorno in cui la prestazione avrebbe potuto essere corrisposta al lavoratore.
Proroga dell’indennità di mobilità trasformata e del trattamento speciale di disoccupazione
Il D.L. n. 286/1993 proroga di sei mesi il trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 1115/1968 trasformato in indennità di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Hanno diritto alla proroga i lavoratori che potevano beneficiare della precedente proroga semestrale disposta dal D.L. n. 148/1993 e che ricadono nei requisiti indicati dalla circolare. Operativamente, occorre procedere al pagamento dei sei mesi aggiuntivi con la dicitura nei mandati di pagamento "PROROGA EX D.L. N. 286/1993".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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